Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27309/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1992; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922) e generico, perché, a fronte del furto di un cellulare non ha indicato concreti dati fattuali dai quali dedurre l’invocata particolare tenuità del valore e comunque non considera che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1992; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 597 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato (essendo irrilevante la restituzione e il relativo arco temporale trascorso: Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922) e generico, perché, a fronte del furto di un cellulare non ha indicato concreti dati fattuali dai quali dedurre l’invocata particolare tenuità del valore e comunque non considera che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]