CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30212-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rkorrent contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 705/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30212 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R. G.30212/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], architetto, avverso l'avviso di addebito con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ingiungeva alla professionista, iscritta all'Albo ma non alla cassa previdenziale di appartenenza, il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'attività libero professionale svolta nell'anno 2012; la Corte territoriale ha stabilito che alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (16.01.2020) il diritto dell'Istituto appellato non fosse ancora prescritto, dovendo il termine quinquennale considerarsi sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 cod. civ., a causa della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi da parte della Maggioni; la natura dolosa dell'omissione, a giudizio della Corte territoriale, giustificava altresì l'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione in luogo di quello, meno gravoso per la professionista, dell'omissione contributiva; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2941, primo comma, n.8 c.c."; lamenta che non sia stato considerato prescritto il credito contributivo di cui è causa per sospensione del termine dovuto al doloso occultamento del debito; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che concerne l'elemento soggettivo di cui all'art. 2941, primo comma, n. 8 c.c."; sostiene che l'incertezza normativa in ordine alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione del lavoratore autonomo alla gestione separata, che aveva indotto il legislatore ad emanare una norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, co. 26, della I. n. 335 del 1995, ovverosia l'art. 18, co. 12 della I. n. 111 del 2011, avrebbe dovuto portare a escludere la condanna alle sanzioni; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma ottavo, lett. B, legge n. 388/2000. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; assumendo la mancanza dell'elemento soggettivo che integra la fattispecie dell'evasione, la ricorrente sostiene di aver dichiarato il reddito professionale nel modello unico 2013 al rigo RE; il primo motivo merita accoglimento; questa Corte ha stabilito che: "In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." (Cass. n. 37529 del 2021 e numerose altre); nel caso che ci occupa, la Corte territoriale, è ricorsa effettivamente a un automatismo, facendo derivare l'operatività della causa di sospensione per sussistenza del dolo da una premessa fattuale del seguente tenore "...sin dalla costituzione in giudizio di primo grado l'[OSCURATO:PERSONA] ha allegato e provato documentalmente che [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarazione relativa ai redditi maturati nel 2012 non aveva compilato il Quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi" (p. 7); tale affermazione, che assume valore determinante ai fini della decisione, contravviene al principio di diritto sopra richiamato, il quale, come già sottolineato, rimette al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che comprovano l'elemento soggettivo del dolo del contribuente, ai fini dell'applicazione della causa sospensiva della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ, per la quale non è sufficiente la mera verifica della mancata compilazione del quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi; il secondo e il terzo motivo restano assorbiti in ragione dell'accoglimento del primo;in definitiva, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, la quale sarà tenuta a pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così