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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1982

Cassazione n. 46305/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/07/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della dinamica dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare perché emersa nel suo complesso come non giustificata da motivi lavorativi, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; si deve anche ricordare che il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinchè gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi (Sez. 6, n.19259 del 27/03/2014, Rv. 260938). ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 e est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/07/1982 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva, che la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione coerente alla intera ricostruzione della dinamica dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare perché emersa nel suo complesso come non giustificata da motivi lavorativi, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; si deve anche ricordare che il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinchè gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi (Sez. 6, n.19259 del 27/03/2014, Rv. 260938). ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 e est
Sentenza Cassazione n. 46305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris