CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1978
Cassazione n. 26360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. per). (fatto commesso in Piacenza il 15 settembre 2022); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contemplo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017„ Rv. 269241); principio, questo, cui nella sentenza impugnata ci si è fedelmente attenuti (cfr. pag. 2, punto 3.1, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come, al di là dei danni cagionati alle serrature ed alle scrivanie, per effetto della loro effrazione, sussisteva l'ulteriore danno derivante dalla sottrazione delle chiavi di 12 mezzi aziendali, danno che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere valutato al momento consumativo del reato, Sez. 2, n. 5513 del 05/12/1986, dep. 1987, Rv. 175884); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]