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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35298/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3454/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- vese, rappresentatoe difesodal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n.96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Cortina d'Ampezzo, n.269; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimato – avverso lasentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1237/17 , depositata il 20 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 dicembre 2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., su ricorso del Fallimento della An- tonio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il quale aveva allegato di essere creditore della somma di Euro 187.666,67, oltre IVA e interessi, a titolo di canoni di locazione dovuti a far data dal mese di gennaio 2009.

2. Il reclamo propostodalla [OSCURATO:SOCIETA] è stat o rigettat o dalla Corte d'ap- pello di Salerno con sentenza del 20 dicembre 2017.

Premesso che il credito allegato a sostegnodell'istanza di fallimento ave- va ad oggetto i canoni dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di un contratto di loca- zione di un locale commerciale stipulato il 17 aprile 2007 con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva fatto seguito, in data 19 novembre 2008, la presentazione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA] di una pro- posta di concordato fallimentare con assunzione, omologata dal Tribunale di Nocera con decreto del 22 luglio 2011, la Corte ha precisato che il credito azionato con l'istanza di fallimento non derivava dall'inadempimento delle ob- bligazioni assunte con la proposta di concordato, ma dal pagamento dei ca- noni dovuti in virtù di un contratto di locazione stipulato anteriormente al deposito della stessa, affermando pertanto la necessità di fare riferimento alla posizione della società debitrice non già in qualità di assuntore del concor- dato, ma in qualità di parte del contratto di locazione: ha escluso quindi che la legittimazione a far valere il predetto credito spettasse individualmente ai creditori ammessi al passivo, osservando che, quando il trasferimento dei beni, delle attività e delle azioni in favore dell'assuntore è subordinato alla completa esecuzione del concordato, tutte le attività restano vincolate all'in- teresse dei creditori, con la conseguenza che rispetto ad esse sopravvive, anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, la legittimazione processuale del curatore.

Ha escluso la legittimazione del de- bitore e dell'assuntore, osservando che il primo, pur tornando in bonis , non riacquista la disponibilità delle attività per le quali è previsto il trasferimento in favore del secondo, il quale non può ancora giovarsi dell'effetto traslativo della cessione: precisato che nella specie la proposta di concordato subordi- navail trasferimento delle attività in favore dell'assuntore all'esecuzione del concordato, ha ritenuto che ai fini dello stesso dovesse farsi riferimento alla data del relativo decreto, che nella specie non era stato emesso, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta inadempiente; ha reputato irrilevante, al ri- guardo, la circostanza che il concordato prevedesse l'acquisizione automatica di tutte le attività per effetto dell'omologazione, osservando che tale clausola doveva essere interpretata esclusivamente nel senso che il trasferimento non richiedeva l'adozione di atti ulterioririspetto al decreto di omologazione.

La Corte ha ritenuto altresì infondate le eccezioni di estinzione delcredito azionato per confusione o per compensazione, sollevate dalla reclamante in relazione al proprio subingresso nelle posizioni attive facenti capo al falli- mento della [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i crediti per canoni di locazione maturati in epoca anteriore all'omologazione del concordato falli- mentare, ed al mancato trasferimento delle disponibilità liquide e delle som- me riscosse dal fallimento, osservando che la società assuntrice non aveva conseguito la titolarità delle posizioni attive e passive che costituivano il fon- damento di tali eccezioni, essendo rimasta inadempiente.

3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mento della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico, complessomotivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1460 cod. civ. e degli artt. 5, 6 e 15, nono comma, della legge fall., nonché l'omesso esame di fatti controvers i e decisiv i per il giudizio , censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'omologazione del concordato fallimentare avesse comportato il trasferimento in favore di essa ricorrente di tutte le at- tività della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente estinzione per confusione e per compensazione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento.

Sostiene che, nell'interpretazione della proposta di concordato, la Corte territoriale non ha tenuto conto del significato letterale e sintattico delle espressioni usate e del contenuto complessivo delle stesse, avendo ri- tenuto che il trasferimento fosse subordinato al completamento dei paga- menti previsti da parte dell'assuntore, laddove era espressamente previsto che esso avrebbe avuto luogo automaticamente, per effetto del decreto di omologazione del concordatodivenuto definitivo.

Aggiunge che tale interpre- tazione trovava conforto nelle clausole che prevedevano il trasferimento delle cause attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni, trascrizioni ed anno- tazioni di atti pregiudizievoli, nonché il subingresso dell'assuntore nei giudizi di opposizione allo stato passivo, contestazione dei crediti ed insinuazione tardiva, nelle azioni revocatorie e nelle altre cause in corso.Afferma che, per effetto del travisamento del contenuto della proposta di concordato, la sen- tenza impugnata ha erroneamente escluso l'estinzione per compensazione del credito fatto valere dalfallimento, riconoscendo la legittimazione di que- st'ultimo, accertando il superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge fall., e ritenendo sussistente lo stato d'insolvenza.

1.1. Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa del falli- mento, secondo cui l'esame delle predette censure risulta precluso dalla man- cata impugnazione delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla legittimazione dell'istante, configurabili come un'autonoma ratio deciden- di, in quanto di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata, indipenden- temente da quelle riguardanti il trasferimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA], la cui contestazione non potrebbe pertanto condurre in alcun caso alla cassazione della sentenza impugnata.

Le argomentazioni rimaste incensurate e quelle impugnate si riferiscono infatti a due diversi aspetti della controversia, distintamente investiti dai mo- tivi di appello proposti dalla ricorrente, e concernenti rispettivamente la legit- timazione del curatore ad agire per l'adempimento di obbligazioni diverse da quelle gravanti sull'assuntore per effetto dell'omologazione del concordato e la titolarità sostanziale delle attività trasferite con quest'ultimo.

La mancata impugnazione delle prime, pur rendendo definitiva la statuizione adottata in ordine alla questione cui si riferiscono, non può considerarsi di per sé suffi- ciente a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la- sciando impregiudicata la seconda questione, investita dal ricorso per cassa- zione, il cui accoglimento, in quanto idoneo ad escludere la titolarità del cre- dito azionatocon l'istanza di fallimento, consentirebbe di pervenire ad una diversa decisionein ordine alla legitimatio ad causam del curatore .

1.2. Le censure sono peraltro infondate.

In tema di concordato fallimentare, questa Corte ha infatti affermato ri- petutamente che il trasferimento dei beni in favore dell'assuntore trova nor- malmente titolo diretto ed immediato, quale corrispettivo dell'accollo dei de- biti del fallito, nel provvedimento di omologazione,rispetto al quale i succes- sivi decreti del giudice delegato, ivi compresi quelli recanti la specifica descri- zione di tali beni necessaria per la trascrizione di detto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, terzo comma, della legge fall., rivestono carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'attuazione del con- cordato (cfr. Cass., Sez.

I, 15/03/2013, n. 6643; 4/09/2002, n. 12862; Cass., Sez.

II, 8/11/2002, n. 15716).

E' stato tuttavia precisato chel'immediatezza dell'effetto traslativo non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, dal momento che, costituendo quello in esame soltanto uno dei possibili effetti del provvedimento di omologazione, da coordinarsi con quello principale e tipico che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni fallimentari, deve ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola che differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'adempimento, da parte sua, degli ob- blighi cui si è assoggettato(cfr. Cass., Sez.

III, 30/08/2011, n. 17790; Cass., Sez.

I, 1/03/2010, n. 4863; 28/02/2007, n. 4766): tale conclusione trova peraltro conforto anche nell'art. 124 della legge fall., il quale, nel disciplinare la formulazione della proposta, non ne assoggetta il contenuto a particolari vincoli, se non per quanto riguarda il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la misura della soddisfazione dei creditori privilegiati.

Può quindi accadere tanto che il trasferimento dei diritti in favore dell'assuntore coincida con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, nonostante la necessità di successivi provvedimenti attuativi o integrativi, quanto che il predetto effetto si produca soltanto a seguito dell'esecuzione del concordato, ove in tal senso si sia orientata la volontà manifestata con la proposta concordatariae recepita dal provvedimento di omologazione, ancor- chéquest'ultimo non abbia richiamato specificamente la relativa clausola (cfr. Cass., Sez.

III, 13/01/2015, n. 301).

In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l'individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l'effetto traslativo dipende dunque dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la qualesi risolve in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come un a indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed in censurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez.

I, 9/05/2013, n. 11027; 9/05/2007, n. 10634).

Tale indagine, puntualmente svolta sulla base del contenuto della propo- sta di concordato, ha condotto nella specie a riconoscere che il trasferimento delle attività del fallimento in favore della ricorrente era effettivamente su- bordinato all'adempimento delle obbligazioni da essa assunte con la proposta concordataria, e ad individuare quindi il momento della produzione dell'effetto traslativo nella data del decreto con cui il Giudice delegato avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato.

A tal fine, la Corte territoriale ha attribuito rilievo proprio al tenore letterale della proposta, individuando nell'utilizzazione, da parte della proponente, del verbo «conseguirà» un indice rivelatore della volontà di stabilire un rapporto di di- pendenza non solo logica,ma anche cronologica, tra la cessione delle attività e i pagamenti effettuati dall'assuntrice: sulla base di tale elemento, essa ha ritenuto che la ricorrente, non avendo adempiuto le obbligazioni assunte, non fosse neppure subentrata nelle attività della società fallita, ed ha pertanto concluso per la spettanza delle stesse al fallimento, con la conseguente legit- timazione del curatore a proporre a sua volta istanza di fallimento.

Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita a denunciare la violazione dei canoni interpretativi legali, senza neppure precisare le ragioni per cui ritiene che la Corte territoriale se ne sia discostata, nonché a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi, individuandoli peraltro nello stesso testo della proposta concor- dataria preso in considerazione dalla sentenza impugnata.

Nell'invocare, in particolare,il criterio ermeneutico fondato sul significato letterale e sintattico delle parolee quello fondato sul contenuto complessivo della dichiarazione negoziale, essa lamenta per un verso l'inosservanza di un principio del quale la Corte territoriale ha fatto invece puntuale applicazione, e per altro verso l'omessa valutazione delle clausole riguardanti il trasferimento delle liti attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la cui rilevanza è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, in confor- mità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza .

In tal modo, la ricorrente dimostra di voler prospettare, attraverso l'apparente de- duzione dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., una lettura della proposta concordataria alternativa a quella data dalla Corte d'appello, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'in- terpretazione fornita dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili, e plausibili, interpre- tazioni,sicché, quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito,alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giu- dice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne stata privilegiata un'altra(cfr. Cass., Sez.

I, 27/06/2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28319).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3454/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA]- vese, rappresentatoe difesodal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n.96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Cortina d'Ampezzo, n.269; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimato – avverso lasentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1237/17 , depositata il 20 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., su ricorso del Fallimento della An- tonio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il quale aveva allegato di essere creditore della somma di Euro 187.666,67, oltre IVA e interessi, a titolo di canoni di locazione dovuti a far data dal mese di gennaio 2009. 2. Il reclamo propostodalla [OSCURATO:SOCIETA] è stat o rigettat o dalla Corte d'ap- pello di Salerno con sentenza del 20 dicembre 2017. Premesso che il credito allegato a sostegnodell'istanza di fallimento ave- va ad oggetto i canoni dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di un contratto di loca- zione di un locale commerciale stipulato il 17 aprile 2007 con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva fatto seguito, in data 19 novembre 2008, la presentazione da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA] di una pro- posta di concordato fallimentare con assunzione, omologata dal Tribunale di Nocera con decreto del 22 luglio 2011, la Corte ha precisato che il credito azionato con l'istanza di fallimento non derivava dall'inadempimento delle ob- bligazioni assunte con la proposta di concordato, ma dal pagamento dei ca- noni dovuti in virtù di un contratto di locazione stipulato anteriormente al deposito della stessa, affermando pertanto la necessità di fare riferimento alla posizione della società debitrice non già in qualità di assuntore del concor- dato, ma in qualità di parte del contratto di locazione: ha escluso quindi che la legittimazione a far valere il predetto credito spettasse individualmente ai creditori ammessi al passivo, osservando che, quando il trasferimento dei beni, delle attività e delle azioni in favore dell'assuntore è subordinato alla completa esecuzione del concordato, tutte le attività restano vincolate all'in- teresse dei creditori, con la conseguenza che rispetto ad esse sopravvive, anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, la legittimazione processuale del curatore. Ha escluso la legittimazione del de- bitore e dell'assuntore, osservando che il primo, pur tornando in bonis , non riacquista la disponibilità delle attività per le quali è previsto il trasferimento in favore del secondo, il quale non può ancora giovarsi dell'effetto traslativo della cessione: precisato che nella specie la proposta di concordato subordi- navail trasferimento delle attività in favore dell'assuntore all'esecuzione del concordato, ha ritenuto che ai fini dello stesso dovesse farsi riferimento alla data del relativo decreto, che nella specie non era stato emesso, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta inadempiente; ha reputato irrilevante, al ri- guardo, la circostanza che il concordato prevedesse l'acquisizione automatica di tutte le attività per effetto dell'omologazione, osservando che tale clausola doveva essere interpretata esclusivamente nel senso che il trasferimento non richiedeva l'adozione di atti ulterioririspetto al decreto di omologazione. La Corte ha ritenuto altresì infondate le eccezioni di estinzione delcredito azionato per confusione o per compensazione, sollevate dalla reclamante in relazione al proprio subingresso nelle posizioni attive facenti capo al falli- mento della [OSCURATO:PERSONA], ivi compresi i crediti per canoni di locazione maturati in epoca anteriore all'omologazione del concordato falli- mentare, ed al mancato trasferimento delle disponibilità liquide e delle som- me riscosse dal fallimento, osservando che la società assuntrice non aveva conseguito la titolarità delle posizioni attive e passive che costituivano il fon- damento di tali eccezioni, essendo rimasta inadempiente. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- mento della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, an- ch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico, complessomotivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1460 cod. civ. e degli artt. 5, 6 e 15, nono comma, della legge fall., nonché l'omesso esame di fatti controvers i e decisiv i per il giudizio , censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'omologazione del concordato fallimentare avesse comportato il trasferimento in favore di essa ricorrente di tutte le at- tività della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente estinzione per confusione e per compensazione del credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento. Sostiene che, nell'interpretazione della proposta di concordato, la Corte territoriale non ha tenuto conto del significato letterale e sintattico delle espressioni usate e del contenuto complessivo delle stesse, avendo ri- tenuto che il trasferimento fosse subordinato al completamento dei paga- menti previsti da parte dell'assuntore, laddove era espressamente previsto che esso avrebbe avuto luogo automaticamente, per effetto del decreto di omologazione del concordatodivenuto definitivo. Aggiunge che tale interpre- tazione trovava conforto nelle clausole che prevedevano il trasferimento delle cause attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni, trascrizioni ed anno- tazioni di atti pregiudizievoli, nonché il subingresso dell'assuntore nei giudizi di opposizione allo stato passivo, contestazione dei crediti ed insinuazione tardiva, nelle azioni revocatorie e nelle altre cause in corso.Afferma che, per effetto del travisamento del contenuto della proposta di concordato, la sen- tenza impugnata ha erroneamente escluso l'estinzione per compensazione del credito fatto valere dalfallimento, riconoscendo la legittimazione di que- st'ultimo, accertando il superamento della soglia di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge fall., e ritenendo sussistente lo stato d'insolvenza. 1.1. Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa del falli- mento, secondo cui l'esame delle predette censure risulta precluso dalla man- cata impugnazione delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla legittimazione dell'istante, configurabili come un'autonoma ratio deciden- di, in quanto di per sé idonee a sorreggere la decisione adottata, indipenden- temente da quelle riguardanti il trasferimento delle attività della [OSCURATO:PERSONA], la cui contestazione non potrebbe pertanto condurre in alcun caso alla cassazione della sentenza impugnata. Le argomentazioni rimaste incensurate e quelle impugnate si riferiscono infatti a due diversi aspetti della controversia, distintamente investiti dai mo- tivi di appello proposti dalla ricorrente, e concernenti rispettivamente la legit- timazione del curatore ad agire per l'adempimento di obbligazioni diverse da quelle gravanti sull'assuntore per effetto dell'omologazione del concordato e la titolarità sostanziale delle attività trasferite con quest'ultimo. La mancata impugnazione delle prime, pur rendendo definitiva la statuizione adottata in ordine alla questione cui si riferiscono, non può considerarsi di per sé suffi- ciente a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la- sciando impregiudicata la seconda questione, investita dal ricorso per cassa- zione, il cui accoglimento, in quanto idoneo ad escludere la titolarità del cre- dito azionatocon l'istanza di fallimento, consentirebbe di pervenire ad una diversa decisionein ordine alla legitimatio ad causam del curatore . 1.2. Le censure sono peraltro infondate. In tema di concordato fallimentare, questa Corte ha infatti affermato ri- petutamente che il trasferimento dei beni in favore dell'assuntore trova nor- malmente titolo diretto ed immediato, quale corrispettivo dell'accollo dei de- biti del fallito, nel provvedimento di omologazione,rispetto al quale i succes- sivi decreti del giudice delegato, ivi compresi quelli recanti la specifica descri- zione di tali beni necessaria per la trascrizione di detto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, terzo comma, della legge fall., rivestono carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'attuazione del con- cordato (cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2013, n. 6643; 4/09/2002, n. 12862; Cass., Sez. II, 8/11/2002, n. 15716). E' stato tuttavia precisato chel'immediatezza dell'effetto traslativo non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, dal momento che, costituendo quello in esame soltanto uno dei possibili effetti del provvedimento di omologazione, da coordinarsi con quello principale e tipico che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni fallimentari, deve ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola che differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'adempimento, da parte sua, degli ob- blighi cui si è assoggettato(cfr. Cass., Sez. III, 30/08/2011, n. 17790; Cass., Sez. I, 1/03/2010, n. 4863; 28/02/2007, n. 4766): tale conclusione trova peraltro conforto anche nell'art. 124 della legge fall., il quale, nel disciplinare la formulazione della proposta, non ne assoggetta il contenuto a particolari vincoli, se non per quanto riguarda il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la misura della soddisfazione dei creditori privilegiati. Può quindi accadere tanto che il trasferimento dei diritti in favore dell'assuntore coincida con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, nonostante la necessità di successivi provvedimenti attuativi o integrativi, quanto che il predetto effetto si produca soltanto a seguito dell'esecuzione del concordato, ove in tal senso si sia orientata la volontà manifestata con la proposta concordatariae recepita dal provvedimento di omologazione, ancor- chéquest'ultimo non abbia richiamato specificamente la relativa clausola (cfr. Cass., Sez. III, 13/01/2015, n. 301). In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l'individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l'effetto traslativo dipende dunque dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la qualesi risolve in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come un a indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed in censurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11027; 9/05/2007, n. 10634). Tale indagine, puntualmente svolta sulla base del contenuto della propo- sta di concordato, ha condotto nella specie a riconoscere che il trasferimento delle attività del fallimento in favore della ricorrente era effettivamente su- bordinato all'adempimento delle obbligazioni da essa assunte con la proposta concordataria, e ad individuare quindi il momento della produzione dell'effetto traslativo nella data del decreto con cui il Giudice delegato avrebbe dovuto procedere all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato. A tal fine, la Corte territoriale ha attribuito rilievo proprio al tenore letterale della proposta, individuando nell'utilizzazione, da parte della proponente, del verbo «conseguirà» un indice rivelatore della volontà di stabilire un rapporto di di- pendenza non solo logica,ma anche cronologica, tra la cessione delle attività e i pagamenti effettuati dall'assuntrice: sulla base di tale elemento, essa ha ritenuto che la ricorrente, non avendo adempiuto le obbligazioni assunte, non fosse neppure subentrata nelle attività della società fallita, ed ha pertanto concluso per la spettanza delle stesse al fallimento, con la conseguente legit- timazione del curatore a proporre a sua volta istanza di fallimento. Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita a denunciare la violazione dei canoni interpretativi legali, senza neppure precisare le ragioni per cui ritiene che la Corte territoriale se ne sia discostata, nonché a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi, individuandoli peraltro nello stesso testo della proposta concor- dataria preso in considerazione dalla sentenza impugnata. Nell'invocare, in particolare,il criterio ermeneutico fondato sul significato letterale e sintattico delle parolee quello fondato sul contenuto complessivo della dichiarazione negoziale, essa lamenta per un verso l'inosservanza di un principio del quale la Corte territoriale ha fatto invece puntuale applicazione, e per altro verso l'omessa valutazione delle clausole riguardanti il trasferimento delle liti attive e passive e la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, la cui rilevanza è stata correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, in confor- mità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato in precedenza . In tal modo, la ricorrente dimostra di voler prospettare, attraverso l'apparente de- duzione dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., una lettura della proposta concordataria alternativa a quella data dalla Corte d'appello, senza considerare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'in- terpretazione fornita dal giudice di merito non deve risultare l'unica possibile o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili, e plausibili, interpre- tazioni,sicché, quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito,alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giu- dice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne stata privilegiata un'altra(cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; 22/06/2017, n. 15471; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist
Sentenza Cassazione n. 35298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris