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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 12995/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Ud-a-ro—gTi-V-rso alle partii] uditaTa-félà-Zirdh-é—svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che la Corte di appello di Genova, in accoglimento della prope sta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta agi ittuali ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/199C Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione di 1:21;, ge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna, sono inammissibili; come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimi: à nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2003„ le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il pas saggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, e i lialché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferiment) alla qualificazione giuridica del fatto - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istitul:o di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194; nonchè Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.277196 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possbi ità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinent, alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto l'accordo delle parti in ordine ti punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimit: ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con tunica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de pl3no a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .

Così deciso, il 14 marzo 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Ud-a-ro—gTi-V-rso alle partii] uditaTa-félà-Zirdh-é—svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che la Corte di appello di Genova, in accoglimento della prope sta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta agi ittuali ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/199C Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta violazione di 1:21;, ge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna, sono inammissibili; come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimi: à nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2003„ le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il pas saggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, e i lialché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferiment) alla qualificazione giuridica del fatto - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istitul:o di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194; nonchè Sez.6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.277196 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possbi ità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinent, alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto l'accordo delle parti in ordine ti punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimit: ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con tunica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de pl3no a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizil le del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso, il 14 marzo 2025 Il Consigliere estensor
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