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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 1978

Cassazione n. 41735/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1978 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Larino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., per avere declinato false generalità ai carabinieri di Termoli, in occasione di un controllo stradale, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia; lo assolveva dal delitto sub b) perché il fatto non sussiste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Marra, si affida a quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 179, 418, 429, 550 cod. proc. pen., e vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione con la quale, con l'atto di appello, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione dell'imputato per il giudizio dì primo grado, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso un indirizzo diverso da quello eletto, cosicchè, l'imputato non era venuto a conoscenza del processo.

Erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto sanata la nullità in ragione del silenzio serbato dal difensore presente all'udienza, che, invece, non vi aveva partecipato, laddove il Giudice avrebbe dovuto procedere alle verifiche di rito dirette all'accertamento della conoscenza del processo.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 56 cod. pen. per essere stata erroneamente esclusa dalla Corte di appello la circostanza attenuante del recesso attivo in relazione alla condotta dell'imputato che, dopo avere fornito false generalità, consegnò il suo vero documento di identità.

Viene richiamata la deposizione dell'unico teste di polizia giudiziaria escusso durante il dibattimento, il quale dichiarò di non ricordare se il documento veritiero venne rinvenuto durante la perquisizione in auto oppure consegnata dall'imputato spontaneamente.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 131- bis cod. pen. , laddove la Corte di appello ha escluso la speciale causa di non punibilità pur sussistendone tutti i presupposti fattuali.

2.4. Con l'ultimo motivo, ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, e dell'eccesiva afflittività del trattamento sanzionatorio, in presenza di una non allarmante personalità, desumibile dalle modalità del fatto e dal grado di colpa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile genericità rimanendo oscura la natura della censura.

1.1. Invero, dalla consultazione degli atti, a cui la Corte di legittimità accede in ragione del vizio dedotto, quale errore in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge che, con il gravame di merito, era stata dedotta la nullità del decreto di citazione, mentre, nel ricorso, si afferma che l'appello aveva riguardato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; si afferma, inoltre, nel ricorso, che il difensore non era stato presente all'udienza, non essendo chiaro se l'affermazione abbia riguardo all'udienza dibattimentale, in cui il difensore fu presente mediante un sostituito processuale oralmente delegato, come si legge nel verbale, ovvero alla udienza preliminare, in cui il difensore fu presente personalmente.

1.1. Restando incerto l'oggetto specifico della doglianza - in spregio alla previsione di cui all'art.581 cod. proc. pen.- si osserva, in ogni caso, che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venne notificato a mani dell'imputato in data 11/10/2019; all'udienza preliminare fu assente l'imputato, ma presente il difensore.

Può, dunque, ritenersi che l'imputato, che ha ritualmente ricevuto a mani la notifica della richiesta di rinvio a giudizio con il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ha anche avuto conoscenza del processo.

1.2. Quanto al decreto di rinvio a giudizio, esso venne notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., in data 10/12/2019 ,stante l'irreperibilità temporanea dell'imputato, come accertata in via [OSCURATO:PERSONA] 35, Portici, Napoli ( cfr. relata del 03/12/20199).

E' vero, come dedotto dal ricorrente, che l'imputato aveva eletto domicilio in via Prov.

Botteghelle n. 35 di Napoli, non di Portici, ma, al di là della circostanza che non risulta dimostrato che sì tratti due indirizzi analoghi presenti in altrettanti comuni del napoletano, dal momento che via [OSCURATO:PERSONA] costituisce una lunga arteria stradale posta a nord est della città patenopea, ciò che rileva è che, all'udienza dinanzi al Tribunale, il difensore di fiducia era sostituito per delega orale e che questi nulla eccepì in merito alla omessa citazione dell'imputato, né il ricorso evidenzia una effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, piuttosto, emergendo che fu il medesimo difensore a interporre anche l'appello in cui venne dedotta per la prima volta, tardivamente, la questione, oramai sanata dalla pronuncia di primo grado.

Si vuole dire che correttamente la Corte di appello ha rilevato che la eventuale nullità determinatasi non ha carattere assoluto, come dedotto dal difensore, poiché, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).

Il ragionamento fa leva sul ruolo del difensore nella dinamica processuale, già sottolineato da questa Corte (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860), nell'osservare che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano.

Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti".

Il ruolo e gli oneri anche comunicativi che incombono sul difensore di fiducia, del resto, sono stati posti in luce dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 2008) allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato implica "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che rìguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l'onere di cooperazione del difensore).

2. Il secondo motivo, incentrato sul recesso attivo, risulta generico per omesso confronto con gli argomenti, puntuali e corretti, spesi dalla Corte territoriale per replicare ad analoga doglianza difensiva, sulla base della acquisita ricostruzione in fatto, intangibile in questa sede, e che, invece, il ricorso mira inammissibilmente a rimettere in discussione.

La sentenza impugnata, sulla base dì una compiuta ricostruzione del fatto, ha correttamente escluso la configurabilità del recesso attivo, nel caso di reato istantaneo, come è quello in esame, rispetto al quale resta del tutto irrilevante, sul piano penale, la eventuale 'ritrattazione' della dichiarazione resa, che, non impedendo il perfezionamento del reato, è inidonea a farlo degradare all'ipotesi di delitto tentato e, parallelamente a configurare recesso attivo ( Sez. 6, n. 10896 del 16/10/1995, Rv. 203188; conf.

Sez. 5 n. 23353 del 01/04/2022, Rv. 283432).

3. Con gli altri due motivi, peraltro genericamente formulati, si sollecita la rivisitazione di ragionevoli valutazioni da parte della Corte di appello, che ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. congruamente osservando che la declinazione delle false generalità era finalizzata era finalizzato a sottrarsi alle conseguenze della inosservanza di un provvedimento restrittivo, altresì valutando come difficilmente ravvisabile la occasionalità della condotta alla luce dei dati presenti nel certificato penale.

3.1. D'altro canto, la pena risulta coerente con le complessive valutazioni effettuate dalla Corte di appello in punto di gravità della condotta e intensità del dolo, mentre le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute già dal Giudice di primo grado.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1978 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Larino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., per avere declinato false generalità ai carabinieri di Termoli, in occasione di un controllo stradale, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia; lo assolveva dal delitto sub b) perché il fatto non sussiste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Marra, si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 179, 418, 429, 550 cod. proc. pen., e vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto dell'eccezione con la quale, con l'atto di appello, era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione dell'imputato per il giudizio dì primo grado, per essere stata eseguita la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso un indirizzo diverso da quello eletto, cosicchè, l'imputato non era venuto a conoscenza del processo. Erroneamente, la Corte di appello ha ritenuto sanata la nullità in ragione del silenzio serbato dal difensore presente all'udienza, che, invece, non vi aveva partecipato, laddove il Giudice avrebbe dovuto procedere alle verifiche di rito dirette all'accertamento della conoscenza del processo. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 56 cod. pen. per essere stata erroneamente esclusa dalla Corte di appello la circostanza attenuante del recesso attivo in relazione alla condotta dell'imputato che, dopo avere fornito false generalità, consegnò il suo vero documento di identità. Viene richiamata la deposizione dell'unico teste di polizia giudiziaria escusso durante il dibattimento, il quale dichiarò di non ricordare se il documento veritiero venne rinvenuto durante la perquisizione in auto oppure consegnata dall'imputato spontaneamente. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 131- bis cod. pen. , laddove la Corte di appello ha escluso la speciale causa di non punibilità pur sussistendone tutti i presupposti fattuali. 2.4. Con l'ultimo motivo, ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, e dell'eccesiva afflittività del trattamento sanzionatorio, in presenza di una non allarmante personalità, desumibile dalle modalità del fatto e dal grado di colpa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile genericità rimanendo oscura la natura della censura. 1.1. Invero, dalla consultazione degli atti, a cui la Corte di legittimità accede in ragione del vizio dedotto, quale errore in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro , Rv. 220092), emerge che, con il gravame di merito, era stata dedotta la nullità del decreto di citazione, mentre, nel ricorso, si afferma che l'appello aveva riguardato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; si afferma, inoltre, nel ricorso, che il difensore non era stato presente all'udienza, non essendo chiaro se l'affermazione abbia riguardo all'udienza dibattimentale, in cui il difensore fu presente mediante un sostituito processuale oralmente delegato, come si legge nel verbale, ovvero alla udienza preliminare, in cui il difensore fu presente personalmente. 1.1. Restando incerto l'oggetto specifico della doglianza - in spregio alla previsione di cui all'art.581 cod. proc. pen.- si osserva, in ogni caso, che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venne notificato a mani dell'imputato in data 11/10/2019; all'udienza preliminare fu assente l'imputato, ma presente il difensore. Può, dunque, ritenersi che l'imputato, che ha ritualmente ricevuto a mani la notifica della richiesta di rinvio a giudizio con il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, ha anche avuto conoscenza del processo. 1.2. Quanto al decreto di rinvio a giudizio, esso venne notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. proc. pen., in data 10/12/2019 ,stante l'irreperibilità temporanea dell'imputato, come accertata in via [OSCURATO:PERSONA] 35, Portici, Napoli ( cfr. relata del 03/12/20199). E' vero, come dedotto dal ricorrente, che l'imputato aveva eletto domicilio in via Prov. Botteghelle n. 35 di Napoli, non di Portici, ma, al di là della circostanza che non risulta dimostrato che sì tratti due indirizzi analoghi presenti in altrettanti comuni del napoletano, dal momento che via [OSCURATO:PERSONA] costituisce una lunga arteria stradale posta a nord est della città patenopea, ciò che rileva è che, all'udienza dinanzi al Tribunale, il difensore di fiducia era sostituito per delega orale e che questi nulla eccepì in merito alla omessa citazione dell'imputato, né il ricorso evidenzia una effettiva mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, piuttosto, emergendo che fu il medesimo difensore a interporre anche l'appello in cui venne dedotta per la prima volta, tardivamente, la questione, oramai sanata dalla pronuncia di primo grado. Si vuole dire che correttamente la Corte di appello ha rilevato che la eventuale nullità determinatasi non ha carattere assoluto, come dedotto dal difensore, poiché, in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica). Il ragionamento fa leva sul ruolo del difensore nella dinamica processuale, già sottolineato da questa Corte (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860), nell'osservare che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano. Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti". Il ruolo e gli oneri anche comunicativi che incombono sul difensore di fiducia, del resto, sono stati posti in luce dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 136 del 2008) allorché ha precisato che il rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato implica "l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che rìguarda, ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa" (nonché Corte Cost. n. 211 del 1991, circa l'onere di cooperazione del difensore). 2. Il secondo motivo, incentrato sul recesso attivo, risulta generico per omesso confronto con gli argomenti, puntuali e corretti, spesi dalla Corte territoriale per replicare ad analoga doglianza difensiva, sulla base della acquisita ricostruzione in fatto, intangibile in questa sede, e che, invece, il ricorso mira inammissibilmente a rimettere in discussione. La sentenza impugnata, sulla base dì una compiuta ricostruzione del fatto, ha correttamente escluso la configurabilità del recesso attivo, nel caso di reato istantaneo, come è quello in esame, rispetto al quale resta del tutto irrilevante, sul piano penale, la eventuale 'ritrattazione' della dichiarazione resa, che, non impedendo il perfezionamento del reato, è inidonea a farlo degradare all'ipotesi di delitto tentato e, parallelamente a configurare recesso attivo ( Sez. 6, n. 10896 del 16/10/1995, Rv. 203188; conf. Sez. 5 n. 23353 del 01/04/2022, Rv. 283432). 3. Con gli altri due motivi, peraltro genericamente formulati, si sollecita la rivisitazione di ragionevoli valutazioni da parte della Corte di appello, che ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. congruamente osservando che la declinazione delle false generalità era finalizzata era finalizzato a sottrarsi alle conseguenze della inosservanza di un provvedimento restrittivo, altresì valutando come difficilmente ravvisabile la occasionalità della condotta alla luce dei dati presenti nel certificato penale. 3.1. D'altro canto, la pena risulta coerente con le complessive valutazioni effettuate dalla Corte di appello in punto di gravità della condotta e intensità del dolo, mentre le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute già dal Giudice di primo grado. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in
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