Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibunale di Palermovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi i difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiestadi riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui ilGiudice per le indagini preliminari aveva applicato, nei suoi confronti, la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il delitto di traffico di influenze illecite descritto al capo 1) – cosìcome riqualificato dal primo Giudice – e di corruzione aggravata sub capo 4).Con l’addebito provvisorio descritto al primo capo, si contesta a [OSCURATO:PERSONA] diavere favorito l’aggiudicazione di una gara indetta dall’Azienda sanitaria di Siracusa perl’affidamento di servizi di “ausiliariato e reception” a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., utilizzando alloscopo la relazione esistente con il Direttore generale di detta Azienda sanitaria, AlessandroCaltagirone, verso un’utilità economica percepita da terzi, consistente nel miglioramentodelle condizioni economiche di due lavoratori dell’impresa aggiudicataria.Al capo 4), l’indagato è incolpato di avere dato e promesso utilità (nella forma diincarichi) ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] straordinario e, in seguito,Direttore generale della struttura ospedaliera [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico indettopresso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, per turbarel’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalatidall’indagato.2.

Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso gliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguitosintetizzati.2.1.

Con il primo motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai R.I.T. n.3575/2023, 3576/23, 191/23, 3577/23, e 5087/23 e delle risultanze dei monitoraggi agliingressi delle abitazioni dell’indagato, che si assumono adottati in carenza di adeguatamotivazione nei confronti del ricorrente, all’epoca, non indagato.Il ricorrente rappresenta e documenta che il procedimento era stato iscritto il 25 luglio2023 nei confronti di altri soggetti in relazione ad un presunto accordo corruttivo nel settoredel trasporto pubblico su strada, mentre lo stesso era stato iscritto nel registro degli indagatiil 4 marzo 2024 in relazione a vicenda diversa da quella originaria e, solo il 22 aprile 2024, lasua iscrizione era stata aggiornata in relazione agli episodi afferenti al settore della Sanitàregionale, unici rilevanti nella presente sede.

Dalle intercettazioni era emersa l’intenzione dialcuni degli indagati di costituire un consorzio di imprese in vista di future gare di appalto,fatto autonomo rispetto all’illecito originariamente ipotizzato, in ordine al quale la figura diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] era stata evocata per capire “come muoversi in Regione”.

Dunque, senzadar conto del collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con l’ipotesi di reato costituente titolo dello strumentocaptativo, il 22 settembre 2023, erano state autorizzate le intercettazioni delle utenzetelefoniche in uso al ricorrente (R.I.T. 3575/23), alla di lui coniuge (R.I.T. 3576/2023) e, indata 7 dicembre 2023, era stato convalidato il decreto di intercettazione urgentenell’abitazione palermitana del predetto (R.I.T. 5087/2023).

Si prospetta altresì la violazionedell’art. 270 cod. proc. pen., in quanto erano state utilizzate le risultanze delle predetteintercettazioni per l’accertamento di reati diversi da quello per il quale erano stateautorizzate, in assenza dei presupposti di legge.

Né sussisteva connessione tra lefattispecie, trattandosi, al più, di un collegamento investigativo, contestandosi l’affermazione,presente nell’ordinanza impugnata, con cui si assumeva l’attinenza di tutti i decreti ad ununico procedimento ruotante «sin dall’inizio intorno alla figura dell’esponente politicoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e ad all’influenza dallo stesso dispiegata, in modo variegato, in varinevralgici settori dei servizi pubblici, fra cui quello della Sanità».

L’intercettazione progr. n.1655 R.I.T. 5087/2023 del 19 febbraio 2024 era decisiva per l’impostazione dell’accusaelevata al capo 1).2.2.

Con il secondo motivo deduce la nullità dei decreti (R.I.T. 1132/2024, 1134/2024,1120/2024, 1121/2024, 1122/2024, 1124/2024 e 1126/2024) adottati nel marzo del 2024,previa cessazione anticipata delle intercettazioni indicate al motivo che precede, in quantoemessi sulla base delle risultanze di queste ultime, la cui inutilizzabilità si riverberebbe sullavalidità della motivazione dei nuovi decreti.

Le captazioni operate nell’abitazione di Palermodell’indagato (R.I.T. 1132/2024) erano state decisive per fondare l’ipotesi di accusa.2.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione dei decreti di proroga delleintercettazioni di cui al punto 2.2.Queste ultime erano state autorizzate assumendosi il coinvolgimento del ricorrente inpresunti illeciti commessi nel settore dell’edilizia regionale, fatto diverso dagli addebitiprovvisori posti a titolo del provvedimento cautelare impugnato in questa sede (cheafferiscono al settore della Sanità regionale).

Nel prosieguo, i decreti di proroga erano statisupportati da motivazioni “di stile”, procrastinando l’originaria autorizzazione senza che,almeno da april,e 2024, fossero emersi ulteriori elementi a riscontro.2.4.

Con il quarto motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con idecreti indicati al punto 2.2., per violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., non sussistendo –neppure in questo caso – connessione fra i reati di cui alla ipotizzata corruzione nel settoredell’edilizia regionale (di cui ai decreti del marzo 2024) e quelli rilevanti in questa sede.Inoltre, rispetto al reato sub 1), riqualificato dal primo Giudice nel delitto di cui all’art. 346-biscod. pen., l’inutilizzabilità conseguirebbe anche alla mancanza dei limiti edittali di cui all’art.266 cod. proc. pen., rimarcandosi che la riqualificazione giuridica aveva investito non lostesso fatto-reato di cui all’autorizzazione, ma un fatto diverso.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla ritenutagravità indiziaria del delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen., in difetto della natura “economica”della controprestazione illecita.

Assumendosi tale solo quella dotata di ricadute patrimonialiimmediate e dirette, non potrebbero esservi ricomprese utilità economiche mediate, comequelle prospettate, nella specie, in favore dei dipendenti della impresa aggiudicataria.

Inoltre,trattandosi di “mediazione onerosa”, non erano emersi né la finalizzazione dell’intervento delricorrente al compimento, da parte del pubblico agente, di un atto contrario ai doveri d’ufficio,né l’indebito vantaggio per il committente.

Del resto, non era stato smentito che l’offertadell’impresa aggiudicataria, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fosse la migliore, in ragione della suavantaggiosa offerta economica.2.6.

Con il sesto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione della leggepenale, oltre a vizio motivazionale, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria del delittodi corruzione sub capo 4), in difetto di correlazione sinallagmatica fra le attività contra ius deipubblici ufficiali e le asserite promesse o dazioni illecite che, in ipotesi d’accusa, il ricorrenteavrebbe offerto loro.

Quanto alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] a direttore generale dell’aziendaospedaliera [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal tenore dell’intercettazione n. 20464 R.I.T. 3575/2023 del24 gennaio 2024 era emersa, invero, la volontà politica dell’indagato di conferire al predettola dirigenza di un’azienda ospedaliera diversa da quella di cui al concorso per operatorisanitari che si assume inquinato, pertanto, non collegata a tale turbativa.

La designazione diColletti a [OSCURATO:PERSONA] della struttura [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] risaliva a febbraio del2024 e, nel luglio dello stesso anno, era stata solo confermata, sicché il dirigente nonnecessitava di alcun sostegno da parte del ricorrente; neppure per anticiparne la nomina,quest’ultima avvenuta in coincidenza con quella degli altri dirigenti sanitari regionali eavendo [OSCURATO:PERSONA] evitato la quiescenza rinunciando al riscatto degli anni di laurea.

Neppure viera stato un impegno del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma solo una genericadisponibilità per l’avvenire, come si ricavava dal tenore dell’intercettazione prog. 2099 e4205 R.I.T. 1134/2024 del 12 giugno 2024.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto delricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribaditoi motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’ordinanza deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo, con il quale si prospetta l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuatein epoca antecedente all’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, è inammissibileper difetto di specificità, in quanto non si confronta adeguatamente con la “prova diresistenza”.Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi incui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivodi impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenzadell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova diresistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti eininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l’identico convincimento (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 –01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 – 01; Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).

Spetta dunque al ricorrente argomentare circal’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze censurate sulla solidità dellapiattaforma indiziaria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delleacquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare la decisione, potendosi ritenere che la“prova di resistenza” sia implicitamente superata solo nei casi in cui, dalla lettura delprovvedimento impugnato, emerga ictu oculiche l’elemento ritenuto inutilizzabile ha unavalenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente larivisitazione del decisum (in tal senso, Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 –04).Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente, dopo avere ampiamente esposto imotivi di censura, menziona un’unica conversazione (progr. n. 1655 R.I.T. 5087/2023 del 19febbraio 2024) che assume essere rilevante in ordine all’addebito sub 1), rappresentando,nel contempo, che il giudizio di gravità indiziaria espresso in relazione a tale capo di accusafonda anche su altre captazioni, con la cui eventuale sufficienza dimostrativa non si misurain alcun modo.

Difetta, pertanto, l’indicazione della portata demolitoria decisiva dellaeccezione di inutilizzabilità.3.

Consegue a quanto sopra esposto l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, conil quale si prospetta la nullità dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni emessisuccessivamente, nel mese di marzo 2024, per essere la loro motivazione inficiata dallainutilizzabilità delle intercettazioni pregresse.4.

Il terzo e il quarto motivo impongono una valutazione congiunta, trattandosi dicensure interconnesse.Infatti, il ricorrente denuncia l’invalidità dei decreti di proroga delle intercettazionisettore dell’edilizia regionale in quanto gli stessi avrebbero consentito di procrastinareapoditticamente l’attività captativa per tale fatto in mancanza di elementi a riscontro e, nelcontempo, senza dar conto delle nuove emergenze in ordine a fatti radicalmente diversi,quali quelli posti a titolo della misura cautelare.

Nondimeno, ne censura l’utilizzo in quantoeffettuato, appunto, in relazione a reati diversi da quello posto a titolo dell’autorizzazioneoriginaria, in mancanza di connessione fra i medesimi, così prospettando la violazione deldisposto dell’art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 51 del28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01.Deve premettersi che la formulazione dell’art. 270 cod. proc. pen., così come da ultimomodificata dall’art. 1, comma 2-quater, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recita: «I risultati delle intercettazioni nonpossono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvoche risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza».Siffatto tenore della norma – che viene in rilievo in questa sede, avendo a mentel’epoca in cui la notizia di reato è stata iscritta nei confronti del ricorrente – rimanda agliinsegnamenti delle Sezioni Unite Cavallo, che hanno affermato il seguente principio di diritto:«In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione deirisultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano stateautorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali èobbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione erastata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno fatto propria l’impostazione sostanzialedella nozione di “diverso procedimento”, affermando che la stessa non coincide con quella di“diverso reato” e che neppure risente della differente numerazione di registrazione dellanotitia criminis, presupponendo, invece, la mancanza di un “legame sostanziale” tra il fatto-reato che ha giustificato le captazioni e quello emerso dalle operazioni di ascolto.

E il legamesostanziale che consente di ricondurre i reati al medesimo procedimento, così da sterilizzarel’operatività del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen., sussiste soltanto qualora ricorra unaconnessione ex art. 12 cod. proc. pen. fra il reato di cui alla concessa autorizzazione alleintercettazioni e quello dalle stesse emerso, «in virtù della quale la regiudicanda oggetto diciascuno viene, anche solo in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri».

Taleevenienza consente, infatti, di ricondurre ai fatti-reato che hanno legittimato il provvedimentoabilitativo anche quelli oggetto degli addebiti connessi, escludendo che il provvedimento delgiudice assuma la fisionomia di una “autorizzazione in bianco”.

Di converso, tale legame nonricorre nel caso in cui fra i reati sussista il collegamento investigativo di cui all’art. 371 cod.proc. pen., quest’ultimo esprimendo una correlazione di natura occasionale ovvero nellamera prospettiva di efficacia investigativa, che non supporta adeguatamente quella nozionedi unità procedimentale idonea a consentire la circolazione al suo interno degli esiti delleintercettazioni.Il legame sostanziale è quindi ravvisabile, ex art. 12 cod. proc. pen., nei casi di: a) reatocommesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o nel caso di più personeche, con condotte indipendenti, hanno determinato l’evento; b) persona imputata di più reaticommessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive diun medesimo disegno criminoso; c) reati commessi per eseguire o per occultare altri.5.

Tanto premesso, è opportuno chiarire che la nozione di “reato” che viene in rilievonel procedimento autorizzativo delle intercettazioni, ex art. 267 cod. proc. pen., non riguardail “titolo di reato”, ma il “fatto-reato”, inteso come determinato accadimento storicoinquadrabile in una fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv.282027 – 01, in motivazione).In base a tale assunto – pacifico in giurisprudenza – questa Corte ha recentementeaffermato che si verte nell’ambito del medesimo procedimento anche quando il reato per ilquale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cuinucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento,sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell’attività captativa, la relativaautorizzazione deve intendersi disposta ab origine per tale reato.

In particolare, muovendodalla affermazione delle Sezioni Unite Cavallo, secondo cui, nell’ambito della disciplina delleintercettazioni, la nozione di “altro procedimento”, dalla quale dipende l’operatività del divietodi cui all’art. 270 cod. proc. pen., non corrisponde a quella di diverso “reato”, si è ritenutoche, ai fini della utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche o tra presenti, nellanozione di “medesimo procedimento” sono da ricomprendere tutte le fattispecie di reatocontestate sulla base dei fatti storici indicati a fondamento del provvedimento autorizzativodel giudice, pur se ulteriormente definiti solo all’esito del fisiologico sviluppo delle indagini,sempreché dette fattispecie rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 – 01).Ne consegue che, per comprendere se sia stato rispettato il limite che consente lacircolazione delle intercettazioni nell’ambito del medesimo procedimento e, di contro, lo vietaal di fuori di esso (tranne i casi afferenti ai reati di maggiore gravità e presuntivamentecapaci di destare particolare allarme sociale, quali quelli per i quali è obbligatorio l’arresto inflagranza), si pone, con priorità logica, la necessità di individuare quale sia il fatto-reato cheha giustificato il ricorso alle intercettazioni.A tal fine, dovranno esaminarsi gli elementi fattuali portati dal pubblico ministero asupporto della richiesta e quelli valutati dal giudice nel provvedimento che autorizza leoperazioni per un determinato fatto di reato, avendo a mente che è legittimo il ricorso, nelprovvedimento giudiziale, anche agli atti di polizia giudiziaria allegati, purché siano rispettati icrismi dettati dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem.

In altri termini, quelche rileva è che quel determinato fatto storico sia entrato nel fuoco dell’autorizzazionegiudiziale, così da assolvere alla imprescindibile funzione di controllo e di garanzia prescrittadall’art. 15, secondo comma, Cost. (cfr. Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824– 01, in motivazione).Nella medesima prospettiva “sostanzialista” che governa la materia, in giurisprudenzasi è altresì evidenziato, con affermazione condivisa da questo Collegio, che l’autorizzazionegiudiziale che legittima l’attività di intercettazione deve essere compiuta «con un decretoautorizzativo ovvero con un provvedimento di proroga, comunque connotato da unamotivazione corrispondente a quella di un provvedimento genetico», rimarcandosi che èlegittimo, ove desumibile dallo stesso provvedimento, il riferimento alla richiesta del pubblicoministero e agli atti sui quali la richiesta si fonda (Sez. 6, n. 24770 del 10/02/2022, Amadio,non mass.; Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non mass.).6.

Così delineate le coordinate interpretative, osserva la Corte che, nella fattispecie,risulta accertato che le intercettazioni censurate (R.I.T. 1132/2024, 1134/2024, 1120/2024,1121/2024, 1122/2024, 1124/2024 e 1126/2024) sono state attivate in virtù dei decreti diautorizzazione emessi dal Giudice per le indagini preliminari in data 15 marzo 2024 suconforme richiesta del Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen.,riscontrandosi, come evidenziato nei provvedimenti autorizzativi, «gravi indizi in meritoall’integrazione di un illecito condizionamento dell’attività amministrativa regionale in delicatisettori dei servizi pubblici, nonché del settore dell’edilizia e delle costruzioni (segnatamentenell’aggiudicazione di appalti in bandi di gara indetti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale),posto in essere con la predominante partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (già presidentedella Regione Sicilia) e soggetti a lui vicini», indicandosi, in particolare, l’opera diintermediazione del direttore della Protezione civile regionale e rapporti «tra il predettoCuffaro e imprenditori della Sicilia orientale attivi nel settore dell’edilizia» specificatamente,nel provvedimento, nominati.Ritiene la Corte che fra le emergenze investigative in quel decreto evidenziate afondare la primigenia ipotesi delittuosa e i fatti-reato portati a titolo dell’ordinanza cautelarenon sussista quel legame sostanziale “forte” che qualifica i casi di connessione ex art. 12cod. proc. pen.Non si ravvisano, infatti, elementi che depongono per una unicità di disegno criminoso,venendo in rilievo illeciti che si assumono commessi in contesti oggettivi e per mezzo dilegami soggettivi del tutto differenti fra loro; né alcuna connessione teleologica è datoravvisare.Non è condivisibile, pertanto, l’assunto del Tribunale, che, in risposta alle censuredifensive avanzate in sede di riesame, ha affermato che «i fatti per cui erano stateoriginariamente disposte le intercettazioni […] afferisc[o]no, nel loro complesso, ad unprocedimento unico, in quanto tutti ruotanti sin dall’inizio attorno alla figura del potenteesponente politico [OSCURATO:PERSONA] ed all’influenza dallo stesso dispiegata, in modovariegato, in vari nevralgici settori dei servizi pubblici, fra cui quello della Sanità, al fine dicondizionare illecitamente l’azione amministrativa regionale, piegandola ad interessi privati edi partito».La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse il fulcro dell’indagine non comporta, infatti,quale corollario necessitato, che tutte le condotte di reato emerse dall’intercettazione diquella stessa fonte oggetto di attenzione investigativa siano unificate da quel legamesostanziale “forte” che il Tribunale, con affermazione invero generica, assume.Nel contempo, però, nell’ordinanza impugnata, si dà atto dell’esistenza di una serie didecreti di proroga delle intercettazioni (pagg. 15 e 16 dell’ordinanza) ai quali – si afferma –erano state allegate plurime informative di polizia giudiziaria in cui si dava espressamenteconto delle emergenze investigative acquisite in relazione ai reati che vengono in rilievo inquesta sede e per i quali il ricorrente è stato cautelato.

Tuttavia, il Tribunale non spiega sedette informative siano state o meno valutate dall’organo giudicante, sicché non è datocomprendere se il Giudice, al di là del nomen iuris dato al suo provvedimento, abbia o menoautorizzato l’attività captativa anche in relazione ai nuovi fatti.7.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguenteannullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale diPalermo.

I restanti motivi sono assorbiti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Palermovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi i difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiestadi riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui ilGiudice per le indagini preliminari aveva applicato, nei suoi confronti, la misura cautelaredegli arresti domiciliari per il delitto di traffico di influenze illecite descritto al capo 1) – cosìcome riqualificato dal primo Giudice – e di corruzione aggravata sub capo 4).Con l’addebito provvisorio descritto al primo capo, si contesta a [OSCURATO:PERSONA] diavere favorito l’aggiudicazione di una gara indetta dall’Azienda sanitaria di Siracusa perl’affidamento di servizi di “ausiliariato e reception” a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., utilizzando alloscopo la relazione esistente con il Direttore generale di detta Azienda sanitaria, AlessandroCaltagirone, verso un’utilità economica percepita da terzi, consistente nel miglioramentodelle condizioni economiche di due lavoratori dell’impresa aggiudicataria.Al capo 4), l’indagato è incolpato di avere dato e promesso utilità (nella forma diincarichi) ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] straordinario e, in seguito,Direttore generale della struttura ospedaliera [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico indettopresso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, per turbarel’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalatidall’indagato.2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso gliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguitosintetizzati.2.1. Con il primo motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai R.I.T. n.3575/2023, 3576/23, 191/23, 3577/23, e 5087/23 e delle risultanze dei monitoraggi agliingressi delle abitazioni dell’indagato, che si assumono adottati in carenza di adeguatamotivazione nei confronti del ricorrente, all’epoca, non indagato.Il ricorrente rappresenta e documenta che il procedimento era stato iscritto il 25 luglio2023 nei confronti di altri soggetti in relazione ad un presunto accordo corruttivo nel settoredel trasporto pubblico su strada, mentre lo stesso era stato iscritto nel registro degli indagatiil 4 marzo 2024 in relazione a vicenda diversa da quella originaria e, solo il 22 aprile 2024, lasua iscrizione era stata aggiornata in relazione agli episodi afferenti al settore della Sanitàregionale, unici rilevanti nella presente sede. Dalle intercettazioni era emersa l’intenzione dialcuni degli indagati di costituire un consorzio di imprese in vista di future gare di appalto,fatto autonomo rispetto all’illecito originariamente ipotizzato, in ordine al quale la figura diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] era stata evocata per capire “come muoversi in Regione”. Dunque, senzadar conto del collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con l’ipotesi di reato costituente titolo dello strumentocaptativo, il 22 settembre 2023, erano state autorizzate le intercettazioni delle utenzetelefoniche in uso al ricorrente (R.I.T. 3575/23), alla di lui coniuge (R.I.T. 3576/2023) e, indata 7 dicembre 2023, era stato convalidato il decreto di intercettazione urgentenell’abitazione palermitana del predetto (R.I.T. 5087/2023). Si prospetta altresì la violazionedell’art. 270 cod. proc. pen., in quanto erano state utilizzate le risultanze delle predetteintercettazioni per l’accertamento di reati diversi da quello per il quale erano stateautorizzate, in assenza dei presupposti di legge. Né sussisteva connessione tra lefattispecie, trattandosi, al più, di un collegamento investigativo, contestandosi l’affermazione,presente nell’ordinanza impugnata, con cui si assumeva l’attinenza di tutti i decreti ad ununico procedimento ruotante «sin dall’inizio intorno alla figura dell’esponente politicoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e ad all’influenza dallo stesso dispiegata, in modo variegato, in varinevralgici settori dei servizi pubblici, fra cui quello della Sanità». L’intercettazione progr. n.1655 R.I.T. 5087/2023 del 19 febbraio 2024 era decisiva per l’impostazione dell’accusaelevata al capo 1).2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità dei decreti (R.I.T. 1132/2024, 1134/2024,1120/2024, 1121/2024, 1122/2024, 1124/2024 e 1126/2024) adottati nel marzo del 2024,previa cessazione anticipata delle intercettazioni indicate al motivo che precede, in quantoemessi sulla base delle risultanze di queste ultime, la cui inutilizzabilità si riverberebbe sullavalidità della motivazione dei nuovi decreti. Le captazioni operate nell’abitazione di Palermodell’indagato (R.I.T. 1132/2024) erano state decisive per fondare l’ipotesi di accusa.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione dei decreti di proroga delleintercettazioni di cui al punto 2.2.Queste ultime erano state autorizzate assumendosi il coinvolgimento del ricorrente inpresunti illeciti commessi nel settore dell’edilizia regionale, fatto diverso dagli addebitiprovvisori posti a titolo del provvedimento cautelare impugnato in questa sede (cheafferiscono al settore della Sanità regionale). Nel prosieguo, i decreti di proroga erano statisupportati da motivazioni “di stile”, procrastinando l’originaria autorizzazione senza che,almeno da april,e 2024, fossero emersi ulteriori elementi a riscontro.2.4. Con il quarto motivo deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con idecreti indicati al punto 2.2., per violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., non sussistendo –neppure in questo caso – connessione fra i reati di cui alla ipotizzata corruzione nel settoredell’edilizia regionale (di cui ai decreti del marzo 2024) e quelli rilevanti in questa sede.Inoltre, rispetto al reato sub 1), riqualificato dal primo Giudice nel delitto di cui all’art. 346-biscod. pen., l’inutilizzabilità conseguirebbe anche alla mancanza dei limiti edittali di cui all’art.266 cod. proc. pen., rimarcandosi che la riqualificazione giuridica aveva investito non lostesso fatto-reato di cui all’autorizzazione, ma un fatto diverso.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge penale in relazione alla ritenutagravità indiziaria del delitto di cui all’art. 346-bis cod. pen., in difetto della natura “economica”della controprestazione illecita. Assumendosi tale solo quella dotata di ricadute patrimonialiimmediate e dirette, non potrebbero esservi ricomprese utilità economiche mediate, comequelle prospettate, nella specie, in favore dei dipendenti della impresa aggiudicataria. Inoltre,trattandosi di “mediazione onerosa”, non erano emersi né la finalizzazione dell’intervento delricorrente al compimento, da parte del pubblico agente, di un atto contrario ai doveri d’ufficio,né l’indebito vantaggio per il committente. Del resto, non era stato smentito che l’offertadell’impresa aggiudicataria, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fosse la migliore, in ragione della suavantaggiosa offerta economica.2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione della leggepenale, oltre a vizio motivazionale, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria del delittodi corruzione sub capo 4), in difetto di correlazione sinallagmatica fra le attività contra ius deipubblici ufficiali e le asserite promesse o dazioni illecite che, in ipotesi d’accusa, il ricorrenteavrebbe offerto loro. Quanto alla nomina di [OSCURATO:PERSONA] a direttore generale dell’aziendaospedaliera [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal tenore dell’intercettazione n. 20464 R.I.T. 3575/2023 del24 gennaio 2024 era emersa, invero, la volontà politica dell’indagato di conferire al predettola dirigenza di un’azienda ospedaliera diversa da quella di cui al concorso per operatorisanitari che si assume inquinato, pertanto, non collegata a tale turbativa. La designazione diColletti a [OSCURATO:PERSONA] della struttura [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] risaliva a febbraio del2024 e, nel luglio dello stesso anno, era stata solo confermata, sicché il dirigente nonnecessitava di alcun sostegno da parte del ricorrente; neppure per anticiparne la nomina,quest’ultima avvenuta in coincidenza con quella degli altri dirigenti sanitari regionali eavendo [OSCURATO:PERSONA] evitato la quiescenza rinunciando al riscatto degli anni di laurea. Neppure viera stato un impegno del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma solo una genericadisponibilità per l’avvenire, come si ricavava dal tenore dell’intercettazione prog. 2099 e4205 R.I.T. 1134/2024 del 12 giugno 2024.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto delricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribaditoi motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’ordinanza deve essere annullata con rinvio per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo, con il quale si prospetta l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuatein epoca antecedente all’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, è inammissibileper difetto di specificità, in quanto non si confronta adeguatamente con la “prova diresistenza”.Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi incui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivodi impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenzadell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova diresistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti eininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti agiustificare l’identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 –01; Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, Ammaturo, Rv. 288801 – 01; Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). Spetta dunque al ricorrente argomentare circal’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze censurate sulla solidità dellapiattaforma indiziaria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delleacquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare la decisione, potendosi ritenere che la“prova di resistenza” sia implicitamente superata solo nei casi in cui, dalla lettura delprovvedimento impugnato, emerga ictu oculiche l’elemento ritenuto inutilizzabile ha unavalenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente larivisitazione del decisum (in tal senso, Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 –04).Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente, dopo avere ampiamente esposto imotivi di censura, menziona un’unica conversazione (progr. n. 1655 R.I.T. 5087/2023 del 19febbraio 2024) che assume essere rilevante in ordine all’addebito sub 1), rappresentando,nel contempo, che il giudizio di gravità indiziaria espresso in relazione a tale capo di accusafonda anche su altre captazioni, con la cui eventuale sufficienza dimostrativa non si misurain alcun modo. Difetta, pertanto, l’indicazione della portata demolitoria decisiva dellaeccezione di inutilizzabilità.3. Consegue a quanto sopra esposto l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, conil quale si prospetta la nullità dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni emessisuccessivamente, nel mese di marzo 2024, per essere la loro motivazione inficiata dallainutilizzabilità delle intercettazioni pregresse.4. Il terzo e il quarto motivo impongono una valutazione congiunta, trattandosi dicensure interconnesse.Infatti, il ricorrente denuncia l’invalidità dei decreti di proroga delle intercettazionisettore dell’edilizia regionale in quanto gli stessi avrebbero consentito di procrastinareapoditticamente l’attività captativa per tale fatto in mancanza di elementi a riscontro e, nelcontempo, senza dar conto delle nuove emergenze in ordine a fatti radicalmente diversi,quali quelli posti a titolo della misura cautelare. Nondimeno, ne censura l’utilizzo in quantoeffettuato, appunto, in relazione a reati diversi da quello posto a titolo dell’autorizzazioneoriginaria, in mancanza di connessione fra i medesimi, così prospettando la violazione deldisposto dell’art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 51 del28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 – 01.Deve premettersi che la formulazione dell’art. 270 cod. proc. pen., così come da ultimomodificata dall’art. 1, comma 2-quater, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recita: «I risultati delle intercettazioni nonpossono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvoche risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza».Siffatto tenore della norma – che viene in rilievo in questa sede, avendo a mentel’epoca in cui la notizia di reato è stata iscritta nei confronti del ricorrente – rimanda agliinsegnamenti delle Sezioni Unite Cavallo, che hanno affermato il seguente principio di diritto:«In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione deirisultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano stateautorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali èobbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati cherisultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione erastata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno fatto propria l’impostazione sostanzialedella nozione di “diverso procedimento”, affermando che la stessa non coincide con quella di“diverso reato” e che neppure risente della differente numerazione di registrazione dellanotitia criminis, presupponendo, invece, la mancanza di un “legame sostanziale” tra il fatto-reato che ha giustificato le captazioni e quello emerso dalle operazioni di ascolto. E il legamesostanziale che consente di ricondurre i reati al medesimo procedimento, così da sterilizzarel’operatività del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen., sussiste soltanto qualora ricorra unaconnessione ex art. 12 cod. proc. pen. fra il reato di cui alla concessa autorizzazione alleintercettazioni e quello dalle stesse emerso, «in virtù della quale la regiudicanda oggetto diciascuno viene, anche solo in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri». Taleevenienza consente, infatti, di ricondurre ai fatti-reato che hanno legittimato il provvedimentoabilitativo anche quelli oggetto degli addebiti connessi, escludendo che il provvedimento delgiudice assuma la fisionomia di una “autorizzazione in bianco”. Di converso, tale legame nonricorre nel caso in cui fra i reati sussista il collegamento investigativo di cui all’art. 371 cod.proc. pen., quest’ultimo esprimendo una correlazione di natura occasionale ovvero nellamera prospettiva di efficacia investigativa, che non supporta adeguatamente quella nozionedi unità procedimentale idonea a consentire la circolazione al suo interno degli esiti delleintercettazioni.Il legame sostanziale è quindi ravvisabile, ex art. 12 cod. proc. pen., nei casi di: a) reatocommesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o nel caso di più personeche, con condotte indipendenti, hanno determinato l’evento; b) persona imputata di più reaticommessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive diun medesimo disegno criminoso; c) reati commessi per eseguire o per occultare altri.5. Tanto premesso, è opportuno chiarire che la nozione di “reato” che viene in rilievonel procedimento autorizzativo delle intercettazioni, ex art. 267 cod. proc. pen., non riguardail “titolo di reato”, ma il “fatto-reato”, inteso come determinato accadimento storicoinquadrabile in una fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv.282027 – 01, in motivazione).In base a tale assunto – pacifico in giurisprudenza – questa Corte ha recentementeaffermato che si verte nell’ambito del medesimo procedimento anche quando il reato per ilquale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cuinucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento,sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell’attività captativa, la relativaautorizzazione deve intendersi disposta ab origine per tale reato. In particolare, muovendodalla affermazione delle Sezioni Unite Cavallo, secondo cui, nell’ambito della disciplina delleintercettazioni, la nozione di “altro procedimento”, dalla quale dipende l’operatività del divietodi cui all’art. 270 cod. proc. pen., non corrisponde a quella di diverso “reato”, si è ritenutoche, ai fini della utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche o tra presenti, nellanozione di “medesimo procedimento” sono da ricomprendere tutte le fattispecie di reatocontestate sulla base dei fatti storici indicati a fondamento del provvedimento autorizzativodel giudice, pur se ulteriormente definiti solo all’esito del fisiologico sviluppo delle indagini,sempreché dette fattispecie rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 – 01).Ne consegue che, per comprendere se sia stato rispettato il limite che consente lacircolazione delle intercettazioni nell’ambito del medesimo procedimento e, di contro, lo vietaal di fuori di esso (tranne i casi afferenti ai reati di maggiore gravità e presuntivamentecapaci di destare particolare allarme sociale, quali quelli per i quali è obbligatorio l’arresto inflagranza), si pone, con priorità logica, la necessità di individuare quale sia il fatto-reato cheha giustificato il ricorso alle intercettazioni.A tal fine, dovranno esaminarsi gli elementi fattuali portati dal pubblico ministero asupporto della richiesta e quelli valutati dal giudice nel provvedimento che autorizza leoperazioni per un determinato fatto di reato, avendo a mente che è legittimo il ricorso, nelprovvedimento giudiziale, anche agli atti di polizia giudiziaria allegati, purché siano rispettati icrismi dettati dalla giurisprudenza in tema di motivazione per relationem. In altri termini, quelche rileva è che quel determinato fatto storico sia entrato nel fuoco dell’autorizzazionegiudiziale, così da assolvere alla imprescindibile funzione di controllo e di garanzia prescrittadall’art. 15, secondo comma, Cost. (cfr. Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824– 01, in motivazione).Nella medesima prospettiva “sostanzialista” che governa la materia, in giurisprudenzasi è altresì evidenziato, con affermazione condivisa da questo Collegio, che l’autorizzazionegiudiziale che legittima l’attività di intercettazione deve essere compiuta «con un decretoautorizzativo ovvero con un provvedimento di proroga, comunque connotato da unamotivazione corrispondente a quella di un provvedimento genetico», rimarcandosi che èlegittimo, ove desumibile dallo stesso provvedimento, il riferimento alla richiesta del pubblicoministero e agli atti sui quali la richiesta si fonda (Sez. 6, n. 24770 del 10/02/2022, Amadio,non mass.; Sez. 6, n. 23244 del 20/01/2021, Urso, non mass.).6. Così delineate le coordinate interpretative, osserva la Corte che, nella fattispecie,risulta accertato che le intercettazioni censurate (R.I.T. 1132/2024, 1134/2024, 1120/2024,1121/2024, 1122/2024, 1124/2024 e 1126/2024) sono state attivate in virtù dei decreti diautorizzazione emessi dal Giudice per le indagini preliminari in data 15 marzo 2024 suconforme richiesta del Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 318 e 321 cod. pen.,riscontrandosi, come evidenziato nei provvedimenti autorizzativi, «gravi indizi in meritoall’integrazione di un illecito condizionamento dell’attività amministrativa regionale in delicatisettori dei servizi pubblici, nonché del settore dell’edilizia e delle costruzioni (segnatamentenell’aggiudicazione di appalti in bandi di gara indetti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale),posto in essere con la predominante partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (già presidentedella Regione Sicilia) e soggetti a lui vicini», indicandosi, in particolare, l’opera diintermediazione del direttore della Protezione civile regionale e rapporti «tra il predettoCuffaro e imprenditori della Sicilia orientale attivi nel settore dell’edilizia» specificatamente,nel provvedimento, nominati.Ritiene la Corte che fra le emergenze investigative in quel decreto evidenziate afondare la primigenia ipotesi delittuosa e i fatti-reato portati a titolo dell’ordinanza cautelarenon sussista quel legame sostanziale “forte” che qualifica i casi di connessione ex art. 12cod. proc. pen.Non si ravvisano, infatti, elementi che depongono per una unicità di disegno criminoso,venendo in rilievo illeciti che si assumono commessi in contesti oggettivi e per mezzo dilegami soggettivi del tutto differenti fra loro; né alcuna connessione teleologica è datoravvisare.Non è condivisibile, pertanto, l’assunto del Tribunale, che, in risposta alle censuredifensive avanzate in sede di riesame, ha affermato che «i fatti per cui erano stateoriginariamente disposte le intercettazioni […] afferisc[o]no, nel loro complesso, ad unprocedimento unico, in quanto tutti ruotanti sin dall’inizio attorno alla figura del potenteesponente politico [OSCURATO:PERSONA] ed all’influenza dallo stesso dispiegata, in modovariegato, in vari nevralgici settori dei servizi pubblici, fra cui quello della Sanità, al fine dicondizionare illecitamente l’azione amministrativa regionale, piegandola ad interessi privati edi partito».La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse il fulcro dell’indagine non comporta, infatti,quale corollario necessitato, che tutte le condotte di reato emerse dall’intercettazione diquella stessa fonte oggetto di attenzione investigativa siano unificate da quel legamesostanziale “forte” che il Tribunale, con affermazione invero generica, assume.Nel contempo, però, nell’ordinanza impugnata, si dà atto dell’esistenza di una serie didecreti di proroga delle intercettazioni (pagg. 15 e 16 dell’ordinanza) ai quali – si afferma –erano state allegate plurime informative di polizia giudiziaria in cui si dava espressamenteconto delle emergenze investigative acquisite in relazione ai reati che vengono in rilievo inquesta sede e per i quali il ricorrente è stato cautelato. Tuttavia, il Tribunale non spiega sedette informative siano state o meno valutate dall’organo giudicante, sicché non è datocomprendere se il Giudice, al di là del nomen iuris dato al suo provvedimento, abbia o menoautorizzato l’attività captativa anche in relazione ai nuovi fatti.7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguenteannullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale diPalermo. I restanti motivi sono assorbiti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris