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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1973

Cassazione n. 02114/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1973 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 25.11.2024; Premesso che il ricorso è stato articolato intorno alla doglianza di mancato accoglimento da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino di una istanza di rinvio dell'udienza, in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato che la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 73 del 2025 ha destituito di fondamento anche il motivo per il quale, nel merito, il ricorso ha dedotto il vizio del provvedimento impugnato per essere stata l'espulsione disposta senza richiedere il consenso dell'interessato; Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» - in assenza del consenso dell'interessato - l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno, in quanto la disciplina in questione non introduce alcun automatismo espulsivo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/11/1973 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 25.11.2024; Premesso che il ricorso è stato articolato intorno alla doglianza di mancato accoglimento da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino di una istanza di rinvio dell'udienza, in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Rilevato che la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 73 del 2025 ha destituito di fondamento anche il motivo per il quale, nel merito, il ricorso ha dedotto il vizio del provvedimento impugnato per essere stata l'espulsione disposta senza richiedere il consenso dell'interessato; Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» - in assenza del consenso dell'interessato - l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno, in quanto la disciplina in questione non introduce alcun automatismo espulsivo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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