CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 febbraio 2022
Cassazione n. 40333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VARESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 febbraio 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., convalidava il sequestro di tre borse e tre porta-tessere (con marchi Chanel, Gucci e [OSCURATO:PERSONA]), eseguito dalla polizia giudiziaria presso l'Aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. Gli oggetti sequestrati facevano parte di una spedizione in esportazione verso l'[OSCURATO:PERSONA] e Singapore, effettuata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Avverso il decreto del Pubblico ministero, l'indagato proponeva istanza di riesame, chiedendo l'annullamento del decreto e la restituzione dei beni. Con ordinanza del 15 marzo 2022, il Tribunale di Varese - Sezione Riesame - dichiarava la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 19 febbraio 2022; non disponeva, però, la restituzione dei beni sequestrati, trattandosi di cose soggette a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 111 e 24 Cost. e 125, 253 e 309 cod. proc. pen. Lamenta che il Tribunale ha deciso sulla non restituzione dei beni, nonostante la mancata istaurazione del contraddittorio, valutando esclusivamente la prospettazione accusatoria. Paradossalmente il difetto di notifica si sarebbe risolto in un vantaggio per l'accusa, atteso che la decisione sarebbe stata presa senza alcuna valutazione delle istanze difensive, dalle quali sarebbe emersa l'autenticità dei beni a marca Chanel e la non pericolosità dei beni sequestrati. L'art. 324 cod. proc. pen., invocato dal Tribunale a sostegno della propria decisione, che prevede che i beni non possano essere restituiti nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, cod. pen., non potrebbe prevalere sugli artt. 111 e 24 della Costituzione, che non consentono una decisione sul merito senza la partecipazione al processo della parte interessata. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in palese errore ritenendo l'ipotesi in esame riconducibile all'art. 240, comma 2, cod. pen. Nel caso di specie, invero, non si rientrerebbe nelle ipotesi di confiscabilità obbligatoria, attesa l'autenticità, almeno in parte, dei beni e la loro non pericolosità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Al riguardo, va rilevato che «In tema di riesame, le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell'art.240 comma 2 cod.pen., non possono essere restituite all'interessato, salvo che si provi la sua estraneità al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal Tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., giacché l'art.324 cod. proc. pen., al quale espressamente rinvia l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art. 240, comma 2, cod. pen.» (Sez. 3, Sentenza n. 8542 del 24/01/2001, Gilioli, Rv. 218331). Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, recentemente, hanno espressamente affermato che «Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio»; «La disposizione è espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen. non possono comunque essere restituite ... in conseguenza della loro particolare natura» (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). Va, infine, rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale non ha preso alcuna decisione sul merito, ma si è limitata a valutare - senza far discutere nessuna delle parti e analizzando solo quanto risultava dagli atti - la mera possibilità di restituire i beni. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, basandosi sugli elementi a sua disposizione, ha ritenuto che si trattava di beni per i quali, ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., è prevista la confisca obbligatoria, trattandosi di prodotti con segni falsi, oggetto delle condotte dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Va, peraltro, evidenziato che lo stesso ricorrente sostiene che, solo una parte dei beni, sarebbe sicuramente autentica. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor