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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in merito alla ricognizione dell'imputato.

La descrizione fornita dalla persona offesa non faceva riferimento all'inflessione siciliana, particolare aggiunto invece dalla polizia giudiziaria.

La Corte territoriale è incorsa in un travisamento allorché ha ritenuto che la persona offesa avesse indicato un'età ed un'altezza coerenti con quelle dell'imputato, atteso che il Sovr.

Sacco ha, invece, riferito che, avendo la donna fornito diverse indicazioni in merito all'età, nell'album fotografico erano stati inseriti soggetti conoscenti del Vitello anziché soggetti con caratteristiche fisiche simili alle sue.

La persona offesa, peraltro, ha effettuato ben due individuazioni fotografiche e, in una di queste, ha riconosciuto un soggetto diverso dal Vitello, ma tale individuazione non è stata verbalizzata. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Quanto all'elemento oggettivo, si afferma che il singolo episodio attribuito al Vitello, durato pochi minuti, è inidoneo a coartare la volontà della vittima.

Manca inoltre la motivazione sull'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e versati in fatto.

2. Il primo motivo è generico in quanto omette ogni confronto con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ha ritenuto attendibile la ricognizione personale effettuata dalla persona offesa.

Va, infatti, considerato che la Seconda sezione di questa Corte, con sentenza n. 19635 del 19 febbraio 2021, ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria emessa dalla Corte di appello di Genova, fondata sulla non attendibilità della ricognizione personale desunta dalla sola circostanza che la Mander era stata chiamata ad effettuare delle precedenti individuazioni fotografiche.

La sentenza rescindente ha ritenuto sussistente sia il vizio di violazione di legge - in considerazione del fatto che la ricognizione personale è mezzo di prova idoneo ad affermare la responsabilità, salvo che sussistano dati certi, e non mere suggestioni, idonei ad inficiarne l'attendibilità - sia il vizio di illogicità della motivazione in ragione della inconciliabilità logica tra il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa ed il valore negativo attribuito alla precedente positiva individuazione fotografica, quale elemento idoneo ad inficiare la genuinità della successiva ricognizione.

La sentenza impugnata, ribadito il giudizio di attendibilità della persona offesa, che fin dalla prima denuncia aveva fornito una descrizione dell'uomo con particolare riferimento all'orecchio sinistro sporgente, ha riconosciuto valore probatorio alla ricognizione personale, in quanto coerente con la precedente individuazione fotografica ed alla luce della insussistenza di elementi oggettivi di segno negativo inidonei ad inficiarne l'attendibilità.

A fronte di tale chiaro e logico percorso argomentativo, il motivo in questione si limita a dedurre elementi in fatto privi di rilievo (l'inflessione dialettale o le modalità di formazione dell'album adottato per l'individuazione fotografica), sollecitando il Collegio ad una diversa lettura della fonte di prova, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità, e senza, inoltre, confrontarsi con il dato certo emergente dalla ricognizione personale e con le argomentazioni adottate a sostegno della sua attendibilità.

2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto reiterativo delle medesime censure formulate con l'atto di appello, generico, aspecifico e versato in fatto.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha confermato la penale responsabilità del Vitello, riconosciuto con certezza dalla vittima, ravvisando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto.

Risulta, infatti, che l'imputato ed i due complici si sono presentati in orario di chiusura nello stabilimento balneare gestito dalla Mander e le hanno detto che doveva vendere il locale al prezzo 30.000 euro in contanti e 130.000 euro in cambiali, avvertendola che il furto (realmente accaduto una settimana prima) era solo un avvertimento e che sapevano che era sola.

La Corte territoriale ha, pertanto, ravvisato la natura intimidatoria della complessiva condotta tenuta dai tre correi, considerando non solo le farsi pronunciate, ma anche le circostanze di tempo e di luogo (si sono presentati in orario di chiusura) e le modalità prevaricatorie della condotta (l'aver preteso di essere serviti ed il successivo gesto della rottura dei bicchieri).

Quanto al profilo dell'ingiustizia del profitto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, e qui ribadito, secondo il quale nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena anni quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza e di illogicità della motivazione in merito alla ricognizione dell'imputato. La descrizione fornita dalla persona offesa non faceva riferimento all'inflessione siciliana, particolare aggiunto invece dalla polizia giudiziaria. La Corte territoriale è incorsa in un travisamento allorché ha ritenuto che la persona offesa avesse indicato un'età ed un'altezza coerenti con quelle dell'imputato, atteso che il Sovr. Sacco ha, invece, riferito che, avendo la donna fornito diverse indicazioni in merito all'età, nell'album fotografico erano stati inseriti soggetti conoscenti del Vitello anziché soggetti con caratteristiche fisiche simili alle sue. La persona offesa, peraltro, ha effettuato ben due individuazioni fotografiche e, in una di queste, ha riconosciuto un soggetto diverso dal Vitello, ma tale individuazione non è stata verbalizzata. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Quanto all'elemento oggettivo, si afferma che il singolo episodio attribuito al Vitello, durato pochi minuti, è inidoneo a coartare la volontà della vittima. Manca inoltre la motivazione sull'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici e versati in fatto. 2. Il primo motivo è generico in quanto omette ogni confronto con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ha ritenuto attendibile la ricognizione personale effettuata dalla persona offesa. Va, infatti, considerato che la Seconda sezione di questa Corte, con sentenza n. 19635 del 19 febbraio 2021, ha annullato con rinvio la pronuncia assolutoria emessa dalla Corte di appello di Genova, fondata sulla non attendibilità della ricognizione personale desunta dalla sola circostanza che la Mander era stata chiamata ad effettuare delle precedenti individuazioni fotografiche. La sentenza rescindente ha ritenuto sussistente sia il vizio di violazione di legge - in considerazione del fatto che la ricognizione personale è mezzo di prova idoneo ad affermare la responsabilità, salvo che sussistano dati certi, e non mere suggestioni, idonei ad inficiarne l'attendibilità - sia il vizio di illogicità della motivazione in ragione della inconciliabilità logica tra il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa ed il valore negativo attribuito alla precedente positiva individuazione fotografica, quale elemento idoneo ad inficiare la genuinità della successiva ricognizione. La sentenza impugnata, ribadito il giudizio di attendibilità della persona offesa, che fin dalla prima denuncia aveva fornito una descrizione dell'uomo con particolare riferimento all'orecchio sinistro sporgente, ha riconosciuto valore probatorio alla ricognizione personale, in quanto coerente con la precedente individuazione fotografica ed alla luce della insussistenza di elementi oggettivi di segno negativo inidonei ad inficiarne l'attendibilità. A fronte di tale chiaro e logico percorso argomentativo, il motivo in questione si limita a dedurre elementi in fatto privi di rilievo (l'inflessione dialettale o le modalità di formazione dell'album adottato per l'individuazione fotografica), sollecitando il Collegio ad una diversa lettura della fonte di prova, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità, e senza, inoltre, confrontarsi con il dato certo emergente dalla ricognizione personale e con le argomentazioni adottate a sostegno della sua attendibilità. 2. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto reiterativo delle medesime censure formulate con l'atto di appello, generico, aspecifico e versato in fatto. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha confermato la penale responsabilità del Vitello, riconosciuto con certezza dalla vittima, ravvisando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto. Risulta, infatti, che l'imputato ed i due complici si sono presentati in orario di chiusura nello stabilimento balneare gestito dalla Mander e le hanno detto che doveva vendere il locale al prezzo 30.000 euro in contanti e 130.000 euro in cambiali, avvertendola che il furto (realmente accaduto una settimana prima) era solo un avvertimento e che sapevano che era sola. La Corte territoriale ha, pertanto, ravvisato la natura intimidatoria della complessiva condotta tenuta dai tre correi, considerando non solo le farsi pronunciate, ma anche le circostanze di tempo e di luogo (si sono presentati in orario di chiusura) e le modalità prevaricatorie della condotta (l'aver preteso di essere serviti ed il successivo gesto della rottura dei bicchieri). Quanto al profilo dell'ingiustizia del profitto, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, e qui ribadito, secondo il quale nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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