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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20358/2026

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ei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1581/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 30ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale diAncona, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) esponendo:Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026di aver intrattenuto, a far data dal 15 maggio 2002, con il predetto istituto dicredito un rapporto di conto-corrente contraddistinto dal numero 301045015808;che la banca concedeva alla società istante affidamenti che, nel corso del tempo,raggiungevano il limite di €. 400.000,00; in data 29 maggio 2013 la societàdecideva di chiudere il conto-corrente de quo, azzerando il relativo saldo; solo aseguito di espressa richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntistaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., l’Istituto di credito odierno convenuto ha fornito, copia degliestratti-conto (ordinari e scalari) relativi al predetto contocorrente ed inerenti alperiodo 2006-2016, non avendo mai a tanto provveduto durante il predettointercorso rapporto bancario.

Procedendo all’analisi di detta documentazione, laSo.[OSCURATO:SOCIETA]. si avvedeva che la banca ha: a) illegittimamente addebitatointeressi anatocistici nonché interessi e commissioni in misura superiore allamisura pattuita in contratto; b) illegittimamente addebitato commissioni dimassimo scoperto e voci di spesa non dovute in quanto mai efficacementepattuite; c) antergato e postergato le valute delle singole operazioni a credito eda debito effettuate dalla correntista società, pur in mancanza di una specificapattuizione in tal senso stipulata; d) illegittimamente modificato in peius, per lasocietà correntista, le originarie condizioni contrattualmente regolanti il regimedegli interessi e delle spese inerenti al conto-corrente de quo, in violazione diquanto previsto e prescritto dall’art. 118 T.U.B.

Rideterminando correttamente ilsaldo del predetto conto corrente, previo storno integrale di ogni sommaillegittimamente addebitata per i titoli indicati il predetto conto corrente avrebbepresentato, alla data di chiusura, un saldo a credito per la società correntista di€. 93.266,57, in luogo del saldo 0 risultante, a tale data, dall’estratto conto dichiusura elaborato dalla resistente banca.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, dunque, la ricostruzione del rapporto didare-avere epurando tutte le somme illegittimamente addebitate per i titoliindicati e la restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. del predetto importo di€. 93.266,57.La Corte di appello di Ancona accoglieva l’appello principale proposto dallaIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettava l’originaria domanda proposta dallaSo.[OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/20262. - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidatoa sette motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La partericorrente ha depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 5 novembre 2024, con cui la corted’appello di Ancona ha così deciso: «- accoglie l’appello principale svolto daIntesa [OSCURATO:SOCIETA].; - rigetta l’appello incidentale svolto da [OSCURATO:SOCIETA] e,per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata - rigetta la domanda svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della allora [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - condanna [OSCURATO:SOCIETA] srlal pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese di lite …; - pone acarico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di CTU …»2. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.Primo motivo.

Violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodell’art. 1283 Cod.

Civ. e dell’art. 117 T.U.B. alla luce delle disposizioni dettatedalla delibera C.I.C.R. del 09/2/00 e dell’art 1363 Cod.

Civ. con riferimento allaclausola che disciplina gli interessi.Secondo motivo.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 Cod.

Civ.con riferimento alla clausola che disciplina la commissione di massimo scoperto.Terzo motivo.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Testo UnicoBancario e dell’art 2697 Cod.

Civ. e 115 c.p.c. con riferimento alla clausola chedisciplina le spese e le commissioni di tenuta conto.Quarto motivo.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 Testo UnicoBancario – Omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio conriferimento alla clausola che disciplina lo ius variandi e l’invio degli estratti conto.Quinto motivo.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 Testo UnicoBancario e 2 bis Legge n. 02/09. - Omesso accertamento di un fatto decisivo perNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026il giudizio con riferimento alla clausola che disciplina la c.d.

CommissioneDisponibilità Fondi.Sesto motivo.

Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n°78/09 convertitoin L. n. 102/09 e della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento entrata invigore con D.Lgs. n. 11/10 con riferimento alla clausola che disciplina laantergazione e postergazione delle valute.Settimo motivo.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946Cod.

Civ. omessa pronuncia in merito alla prescrizione delle rimesse.2. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.4.1. ― Il primo mezzo si incentra sulla considerazione secondo cui«accanto alla dizione “Periodicità di chiusura del conto-corrente” non è statabarrata la casella corrispondente alla periodicità “trimestrale”, né è statocompilato il successivo rigo mediante indicazione di altra periodicitàconvenzionale di chiusura del conto»: il che non ha nulla a che vedere con ilsignificato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì con laconcreta applicazione fattane dal giudice di merito, per non aver considerato ―contro la parte ricorrente ― i caratteri della scritturazione operata in contratto.«4.2. ― Eguali considerazioni valgono per il secondo mezzo, integralmentevolta a contrastare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale nelritenere la sufficiente determinazione del contenuto della clausola concernente lacommissione di massimo scoperto.«4.3. ― Parimenti inammissibile è il terzo mezzo, formulato mediante ilrichiamo agli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., quantunque sia cosa nota che:«-) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltantonell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere,poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064;Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026ribaltamento del riparto degli oneri probatori che nel caso di specie nonrichiamato a proposito, per l’elementare considerazione che il giudice di meritonon ha deciso sulla base del principio dell’onere della prova, ma ha ritenuto chele spese di tenuta del conto dovessero essere desunte «dai fogli informativi aiquali il contratto di c/c, sottoscritto tra le parti, fa espresso richiamo»;«-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c.;«nulla di tutto ciò ricorre nella specie.«4.4. ― È inammissibile il quarto mezzo.

A parte il fatto che si tratta di unmotivo cumulato, che mescola inammissibilmente la censura di violazione dilegge e quella di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso,essendo viceversa inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi diimpugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione dinorme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn.35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn.27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn.21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011),trattasi di censura di pieno merito, volta a ribaltare l’accertamento operato dallacorte territoriale, secondo la quale la banca aveva comunicato di volta in voltal’esercizio dello ius variandi attraverso le indicazioni presenti all’interno degliestratti conto che, evidentemente, la corte territoriale ha ritenuto regolarmenteinviati, il che ben si accorda del resto con l’insegnamento della SC secondo cuiNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026siffatto accertamento ben può trarsi da ciò, «che: i) l’adempimento dell’obbligo dicui all’art. 119 comma secondo risponde ad un diritto del cliente ma nelcontempo ad un interesse della banca, dal momento che il recapito degli estratticonto comporta il decorso del termine semestrale di cui all’art. 1832, il checonsente d’altronde di spiegare perché il legislatore, come pure l’autoritàrichiamata dall’art. 119, non si sia determinato ad imporre uno strumento dicomunicazione tale da lasciare traccia; ii) dinanzi al reiterato omesso invio degliestratti conto è ragionevole attendersi che un simile inadempimento debba“costituire oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all'Istitutodi credito” (Cass. 4 aprile 2016, n. 6511)» (così Cass. n. 8914/2025).«4.5. ― L’inammissibilità del quinto mezzo discende dalla suasubordinazione all’accoglimento del quarto.«4.6. ― Il sesto mezzo è palesemente inammissibile giacché volta aribaltare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale in ordine allapattuizione intervenuta tra le parti sull’applicazione dei giorni di valuta alleoperazioni (attive e passive) effettuate dalla correntista.«4.7. ― Il settimo mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza,giacché, nel lamentare l’adozione del criterio del saldo banca in luogo di quellodel saldo rettificato, il motivo non consente di comprendere se e perchél’applicazione di esso avrebbe condotto ad un diverso esito della lite, a frontedella puntuale osservazione della corte territoriale secondo cui «la questioneposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], seppur rileva profili di fondatezza, è superatainfatti dalla circostanza che all’esito della valutazione complessiva del rapportonegoziale afferente al contratto di apertura del c/c numero 301045015808 sortotra la allora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], oggetto delpresente giudizio, non si è rinvenuto alcun addebito illegittimo di importi da partedell’istituto di credito a carico della società correntista né clausole e prassi nulle einefficaci, con la conseguente non necessità di addivenire ad un ricalcolo delsaldo del conto e derivandone da ciò la piena coincidenza tra il cd.”saldo banca”e il cd.

“saldo rettificato”».

E cioè è ovvio che, in assenza di addebiti illegittimi,l’applicazione dell’uno o dell’altro criterio non rileva né punto né poco».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, ritiene la ricorrente, quanto al primo motivo, che «il nonaver barrato alcuna casella relativa alla “Periodicità di chiusura del conto-corrente” non è mera questione di fatto, poiché si inscrive nella perimetrazionedelle norme sull’interpretazione del contratto e segnatamente gli artt. 1341 -1363 c.c. in riferimento all’obbligo di forma scritta imposto dall’art. 117 T.u.b.».Il rilievo non è fondato, in quanto la Corte di appello ha ritenutovalidamente accettata la clausola contrattuale sulla base di una valutazione difatto (l’avere o meno barrato la casella relativa alla periodicità della chiusura delconto e l’incidenza che tale accertamento ha in ordine alla validità della clausolacontrattuale) demandata in via esclusiva al giudice di merito.

In altre parole, quinon rileva la corretta o meno interpretazione dell’art. 1283 c.c., indicato nellarubrica del motivo, ma l’accertamento in ordine alla stessa esistenza (e non giàall’interpretazione) di una clausola contrattuale che consentiva l’applicazionedella capitalizzazione trimestrale degli interessi.Con riguardo al secondo motivo, oltre che a confermare quanto dedotto dalconsigliere delegato e, cioè, che il mezzo si risolve in una richiesta dirivalutazione degli accertamenti compiuti dal giudice del merito, il Collegioosserva che esso non risulta neppure fondato alla luce della giurisprudenza diquesta Corte.

È stato, infatti, affermato che, in tema di conto corrente bancario,non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimoscoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcunriferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunquedeterminabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto,avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioninegoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e inmodo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. Sez. 1, 15/01/2024, n.1373, Rv. 670232 - 01).

A ciò non resta che aggiungere che, sulla base dellestesse informazioni che si rinvengono dalla sentenza impugnata e dallo stessoricorso, la clausola contrattuale oggetto di causa indicava gli elementi checonsentono di escluderne l’illegittimità.Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con riguardo al terzo motivo, la ricorrente, nella memoria, si limita ariproporre quanto già evidenziato in ricorso.Con riguardo al quarto motivo, la ricorrente ribadisce che: 1) l’art. 118TUB si assume violato e/o falsamente applicato nella parte in cui la Corted’Appello ha ritenuto che la comunicazione degli estratti-conto sia sufficiente aifini dell’integrazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, espressa esecondo le modalità di cui al secondo comma della disposizione; 2) l’invio degliestratti conto è un fatto decisivo, contestato dal ricorrente e non provato dallaBanca.

Anche tale rilievo non appare fondato.

La Corte di appello ha, infatti,ritenuto che le nuove condizioni contrattuali erano compiutamente indicate negliestratti conto inviati alla cliente e che tali estratti non siano mai statieffettivamente contestati.

Ciò posto, appare del tutto evidente come taleaffermazione costituisca, come evidenziato nella proposta di definizione, unaccertamento di mero fatto, non sindacabile con ricorso per cassazione.Anche con riguardo al sesto motivo, la memoria non apporta alcunelemento ulteriore, come dimostra il fatto che la stessa ricorrente «si è dichiarata“consapevole dell’impossibilità di censurare in questa sede” la circostanza che leparti avrebbero effettivamente regolato l’applicazione dei giorni di valuta alleoperazioni (attive e passive) effettuate dalla correntista “- trattandosi divalutazione di merito non vagliabile da codesto onorevole Consesso».4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazioneNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023,n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c.,pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso delprocesso, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, cheresta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base aun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è statochiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimocomma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorsoprescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui,a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso vengadichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2,01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro4.000,00 in favore di parte controricorrente;Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei confronti diIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 1581/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 30ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale diAncona, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) esponendo:Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026di aver intrattenuto, a far data dal 15 maggio 2002, con il predetto istituto dicredito un rapporto di conto-corrente contraddistinto dal numero 301045015808;che la banca concedeva alla società istante affidamenti che, nel corso del tempo,raggiungevano il limite di €. 400.000,00; in data 29 maggio 2013 la societàdecideva di chiudere il conto-corrente de quo, azzerando il relativo saldo; solo aseguito di espressa richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla correntistaSO.[OSCURATO:SOCIETA]., l’Istituto di credito odierno convenuto ha fornito, copia degliestratti-conto (ordinari e scalari) relativi al predetto contocorrente ed inerenti alperiodo 2006-2016, non avendo mai a tanto provveduto durante il predettointercorso rapporto bancario. Procedendo all’analisi di detta documentazione, laSo.[OSCURATO:SOCIETA]. si avvedeva che la banca ha: a) illegittimamente addebitatointeressi anatocistici nonché interessi e commissioni in misura superiore allamisura pattuita in contratto; b) illegittimamente addebitato commissioni dimassimo scoperto e voci di spesa non dovute in quanto mai efficacementepattuite; c) antergato e postergato le valute delle singole operazioni a credito eda debito effettuate dalla correntista società, pur in mancanza di una specificapattuizione in tal senso stipulata; d) illegittimamente modificato in peius, per lasocietà correntista, le originarie condizioni contrattualmente regolanti il regimedegli interessi e delle spese inerenti al conto-corrente de quo, in violazione diquanto previsto e prescritto dall’art. 118 T.U.B. Rideterminando correttamente ilsaldo del predetto conto corrente, previo storno integrale di ogni sommaillegittimamente addebitata per i titoli indicati il predetto conto corrente avrebbepresentato, alla data di chiusura, un saldo a credito per la società correntista di€. 93.266,57, in luogo del saldo 0 risultante, a tale data, dall’estratto conto dichiusura elaborato dalla resistente banca.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva, dunque, la ricostruzione del rapporto didare-avere epurando tutte le somme illegittimamente addebitate per i titoliindicati e la restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. del predetto importo di€. 93.266,57.La Corte di appello di Ancona accoglieva l’appello principale proposto dallaIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettava l’originaria domanda proposta dallaSo.[OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/20262. - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidatoa sette motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La partericorrente ha depositato anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 5 novembre 2024, con cui la corted’appello di Ancona ha così deciso: «- accoglie l’appello principale svolto daIntesa [OSCURATO:SOCIETA].; - rigetta l’appello incidentale svolto da [OSCURATO:SOCIETA] e,per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata - rigetta la domanda svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della allora [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; - condanna [OSCURATO:SOCIETA] srlal pagamento in favore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese di lite …; - pone acarico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese di CTU …»2. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.Primo motivo. Violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodell’art. 1283 Cod. Civ. e dell’art. 117 T.U.B. alla luce delle disposizioni dettatedalla delibera C.I.C.R. del 09/2/00 e dell’art 1363 Cod. Civ. con riferimento allaclausola che disciplina gli interessi.Secondo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1346 Cod. Civ.con riferimento alla clausola che disciplina la commissione di massimo scoperto.Terzo motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 Testo UnicoBancario e dell’art 2697 Cod. Civ. e 115 c.p.c. con riferimento alla clausola chedisciplina le spese e le commissioni di tenuta conto.Quarto motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 Testo UnicoBancario – Omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio conriferimento alla clausola che disciplina lo ius variandi e l’invio degli estratti conto.Quinto motivo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 Testo UnicoBancario e 2 bis Legge n. 02/09. - Omesso accertamento di un fatto decisivo perNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026il giudizio con riferimento alla clausola che disciplina la c.d. CommissioneDisponibilità Fondi.Sesto motivo. Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n°78/09 convertitoin L. n. 102/09 e della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento entrata invigore con D.Lgs. n. 11/10 con riferimento alla clausola che disciplina laantergazione e postergazione delle valute.Settimo motivo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946Cod. Civ. omessa pronuncia in merito alla prescrizione delle rimesse.2. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.4.1. ― Il primo mezzo si incentra sulla considerazione secondo cui«accanto alla dizione “Periodicità di chiusura del conto-corrente” non è statabarrata la casella corrispondente alla periodicità “trimestrale”, né è statocompilato il successivo rigo mediante indicazione di altra periodicitàconvenzionale di chiusura del conto»: il che non ha nulla a che vedere con ilsignificato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, bensì con laconcreta applicazione fattane dal giudice di merito, per non aver considerato ―contro la parte ricorrente ― i caratteri della scritturazione operata in contratto.«4.2. ― Eguali considerazioni valgono per il secondo mezzo, integralmentevolta a contrastare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale nelritenere la sufficiente determinazione del contenuto della clausola concernente lacommissione di massimo scoperto.«4.3. ― Parimenti inammissibile è il terzo mezzo, formulato mediante ilrichiamo agli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., quantunque sia cosa nota che:«-) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltantonell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere,poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064;Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026ribaltamento del riparto degli oneri probatori che nel caso di specie nonrichiamato a proposito, per l’elementare considerazione che il giudice di meritonon ha deciso sulla base del principio dell’onere della prova, ma ha ritenuto chele spese di tenuta del conto dovessero essere desunte «dai fogli informativi aiquali il contratto di c/c, sottoscritto tra le parti, fa espresso richiamo»;«-) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c.;«nulla di tutto ciò ricorre nella specie.«4.4. ― È inammissibile il quarto mezzo. A parte il fatto che si tratta di unmotivo cumulato, che mescola inammissibilmente la censura di violazione dilegge e quella di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso,essendo viceversa inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi diimpugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione dinorme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi delfatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn.35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn.27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn.21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011),trattasi di censura di pieno merito, volta a ribaltare l’accertamento operato dallacorte territoriale, secondo la quale la banca aveva comunicato di volta in voltal’esercizio dello ius variandi attraverso le indicazioni presenti all’interno degliestratti conto che, evidentemente, la corte territoriale ha ritenuto regolarmenteinviati, il che ben si accorda del resto con l’insegnamento della SC secondo cuiNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026siffatto accertamento ben può trarsi da ciò, «che: i) l’adempimento dell’obbligo dicui all’art. 119 comma secondo risponde ad un diritto del cliente ma nelcontempo ad un interesse della banca, dal momento che il recapito degli estratticonto comporta il decorso del termine semestrale di cui all’art. 1832, il checonsente d’altronde di spiegare perché il legislatore, come pure l’autoritàrichiamata dall’art. 119, non si sia determinato ad imporre uno strumento dicomunicazione tale da lasciare traccia; ii) dinanzi al reiterato omesso invio degliestratti conto è ragionevole attendersi che un simile inadempimento debba“costituire oggetto di una apposita e tempestiva documentata istanza all'Istitutodi credito” (Cass. 4 aprile 2016, n. 6511)» (così Cass. n. 8914/2025).«4.5. ― L’inammissibilità del quinto mezzo discende dalla suasubordinazione all’accoglimento del quarto.«4.6. ― Il sesto mezzo è palesemente inammissibile giacché volta aribaltare l’accertamento di merito operato dalla corte territoriale in ordine allapattuizione intervenuta tra le parti sull’applicazione dei giorni di valuta alleoperazioni (attive e passive) effettuate dalla correntista.«4.7. ― Il settimo mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza,giacché, nel lamentare l’adozione del criterio del saldo banca in luogo di quellodel saldo rettificato, il motivo non consente di comprendere se e perchél’applicazione di esso avrebbe condotto ad un diverso esito della lite, a frontedella puntuale osservazione della corte territoriale secondo cui «la questioneposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], seppur rileva profili di fondatezza, è superatainfatti dalla circostanza che all’esito della valutazione complessiva del rapportonegoziale afferente al contratto di apertura del c/c numero 301045015808 sortotra la allora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], oggetto delpresente giudizio, non si è rinvenuto alcun addebito illegittimo di importi da partedell’istituto di credito a carico della società correntista né clausole e prassi nulle einefficaci, con la conseguente non necessità di addivenire ad un ricalcolo delsaldo del conto e derivandone da ciò la piena coincidenza tra il cd.”saldo banca”e il cd. “saldo rettificato”». E cioè è ovvio che, in assenza di addebiti illegittimi,l’applicazione dell’uno o dell’altro criterio non rileva né punto né poco».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, ritiene la ricorrente, quanto al primo motivo, che «il nonaver barrato alcuna casella relativa alla “Periodicità di chiusura del conto-corrente” non è mera questione di fatto, poiché si inscrive nella perimetrazionedelle norme sull’interpretazione del contratto e segnatamente gli artt. 1341 -1363 c.c. in riferimento all’obbligo di forma scritta imposto dall’art. 117 T.u.b.».Il rilievo non è fondato, in quanto la Corte di appello ha ritenutovalidamente accettata la clausola contrattuale sulla base di una valutazione difatto (l’avere o meno barrato la casella relativa alla periodicità della chiusura delconto e l’incidenza che tale accertamento ha in ordine alla validità della clausolacontrattuale) demandata in via esclusiva al giudice di merito. In altre parole, quinon rileva la corretta o meno interpretazione dell’art. 1283 c.c., indicato nellarubrica del motivo, ma l’accertamento in ordine alla stessa esistenza (e non giàall’interpretazione) di una clausola contrattuale che consentiva l’applicazionedella capitalizzazione trimestrale degli interessi.Con riguardo al secondo motivo, oltre che a confermare quanto dedotto dalconsigliere delegato e, cioè, che il mezzo si risolve in una richiesta dirivalutazione degli accertamenti compiuti dal giudice del merito, il Collegioosserva che esso non risulta neppure fondato alla luce della giurisprudenza diquesta Corte. È stato, infatti, affermato che, in tema di conto corrente bancario,non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimoscoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcunriferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunquedeterminabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto,avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioninegoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e inmodo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. Sez. 1, 15/01/2024, n.1373, Rv. 670232 - 01). A ciò non resta che aggiungere che, sulla base dellestesse informazioni che si rinvengono dalla sentenza impugnata e dallo stessoricorso, la clausola contrattuale oggetto di causa indicava gli elementi checonsentono di escluderne l’illegittimità.Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con riguardo al terzo motivo, la ricorrente, nella memoria, si limita ariproporre quanto già evidenziato in ricorso.Con riguardo al quarto motivo, la ricorrente ribadisce che: 1) l’art. 118TUB si assume violato e/o falsamente applicato nella parte in cui la Corted’Appello ha ritenuto che la comunicazione degli estratti-conto sia sufficiente aifini dell’integrazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, espressa esecondo le modalità di cui al secondo comma della disposizione; 2) l’invio degliestratti conto è un fatto decisivo, contestato dal ricorrente e non provato dallaBanca. Anche tale rilievo non appare fondato. La Corte di appello ha, infatti,ritenuto che le nuove condizioni contrattuali erano compiutamente indicate negliestratti conto inviati alla cliente e che tali estratti non siano mai statieffettivamente contestati. Ciò posto, appare del tutto evidente come taleaffermazione costituisca, come evidenziato nella proposta di definizione, unaccertamento di mero fatto, non sindacabile con ricorso per cassazione.Anche con riguardo al sesto motivo, la memoria non apporta alcunelemento ulteriore, come dimostra il fatto che la stessa ricorrente «si è dichiarata“consapevole dell’impossibilità di censurare in questa sede” la circostanza che leparti avrebbero effettivamente regolato l’applicazione dei giorni di valuta alleoperazioni (attive e passive) effettuate dalla correntista “- trattandosi divalutazione di merito non vagliabile da codesto onorevole Consesso».4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazioneNumero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023,n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c.,pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso delprocesso, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, cheresta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base aun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è statochiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimocomma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorsoprescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui,a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso vengadichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2,01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro4.000,00 in favore di parte controricorrente;Numero registro generale 2164/2025Numero sezionale 1373/2026Numero di raccolta generale 20358/2026Data pubblicazione 17/06/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti