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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21016/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Gerti SHAROFI ha denunciato il vizio di motivazione (assumendo pure che essa sarebbe «quasi inesistente»), rappresentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e nel resto dolendosi apoditticamente della brevità della motivazione e della acritica conferma della sentenza di primo grado; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della commisurazione della pena, assumendo che essa non sarebbe stata irrogata in misura proporzionata all'offensività del fatto (che il ricorso pure ha negato, limitandosi sul punto a riproporre il medesimo ordine di allegazioni già prospettate con il gravame e ad assumere che la Corte di merito non avrebbe argomentato sul punto, nonostante nella sentenza impugnata siano esposte le ragioni per cui è stato ritenuto infondato anche in parte qua l'appello) senza considerare taluni degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen.; invero, oltre a non confrontarsi - come già anticipato - con le ragioni in forza delle quali la sentenza impugnata ha ritenuto offensiva la falsa dichiarazione dell'imputato, il ricorso non ha in alcun modo tenuto conto che - come rilevato dalla Corte territoriale - nel caso di specie la pena è già stata applicata nella misura minima consentita (ossia determinando la pena base per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. nel minimo edittale, pari a un anno di reclusione, e riducendola in virtù delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita fino alla pena finale di mesi otto di reclusione); ragion per cui sotto tale ultimo punto - ferma peraltro la genericità del ricorso - l'imputato non ha alcun interesse concreto e attuale a impugnare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Gerti SHAROFI ha denunciato il vizio di motivazione (assumendo pure che essa sarebbe «quasi inesistente»), rappresentando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle doglianze prospettate con il gravame, senza tuttavia indicarle in alcun modo, e nel resto dolendosi apoditticamente della brevità della motivazione e della acritica conferma della sentenza di primo grado; dunque, esso non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) ed ha censurato in maniera del tutto generica l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, senza alcuna specificazione del contenuto e della decisività di essi, necessaria al fine di consentire a questa Corte l'autonoma individuazione delle questioni sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); - il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della commisurazione della pena, assumendo che essa non sarebbe stata irrogata in misura proporzionata all'offensività del fatto (che il ricorso pure ha negato, limitandosi sul punto a riproporre il medesimo ordine di allegazioni già prospettate con il gravame e ad assumere che la Corte di merito non avrebbe argomentato sul punto, nonostante nella sentenza impugnata siano esposte le ragioni per cui è stato ritenuto infondato anche in parte qua l'appello) senza considerare taluni degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen.; invero, oltre a non confrontarsi - come già anticipato - con le ragioni in forza delle quali la sentenza impugnata ha ritenuto offensiva la falsa dichiarazione dell'imputato, il ricorso non ha in alcun modo tenuto conto che - come rilevato dalla Corte territoriale - nel caso di specie la pena è già stata applicata nella misura minima consentita (ossia determinando la pena base per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. nel minimo edittale, pari a un anno di reclusione, e riducendola in virtù delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita fino alla pena finale di mesi otto di reclusione); ragion per cui sotto tale ultimo punto - ferma peraltro la genericità del ricorso - l'imputato non ha alcun interesse concreto e attuale a impugnare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/20