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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑483/08) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 33) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti compresi nelle classi 18 e 25 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo portoghese [OSCURATO:PERSONA] per prodotti compresi nella classe 25 (n. 22534) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l’opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑483/08) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19, 33) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti compresi nelle classi 18 e 25 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo portoghese [OSCURATO:PERSONA] per prodotti compresi nella classe 25 (n. 22534) Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l’opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
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