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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48328/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1976; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1999; avverso l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Campobasso il 31 maggio 2022 ha confermato l'ordinanza genetica, emessa dal locale Gip il precedente 10 maggio, con la quale è stata applicata a Pino e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 TU Stup.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti di indagine (dichiarazioni auto ed etero accusatorie di diversi soggetti, abituali assuntori di stupefacenti, che hanno riferito in modo dettagliato e specifico - indicando quantità ricevuta e prezzo pagato - di avere ricevuto sostanza stupefacente, in massima parte cocaina, di buona qualità, dagli indagati; videoriprese della PG che danno conferma di tali dichiarazioni; sequestri di sostanza stupefacente, seppur in quantità modica) sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli Spada, risultando che presso la loro abitazione fosse in essere attività di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

1.2. Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale di Campobasso ha evidenziato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dell'attività delittuosa, nei confronti di entrambi gli indagati, è chiaramente evincibile dalle modalità della condotta, espressa da plurime e ripetute cessioni di stupefacente, quale elemento che fa certamente desumere una finalità di spaccio nell'ambito di un più ampio contesto criminale, considerata la assiduità delle cessioni e dunque la quantità di stupefacente del quale i predetti sono riusciti ad assicurarsi la disponibilità, il che evidenzia contatti con i fornitori; esigenza, questa, non tutelabile che attraverso la misura custodiale carceraria, considerato anche che, trattandosi di attività commessa nell'abitazione comune, da soggetti appena scarcerati e gravati da precedenti penali specifici, la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, quand'anche connotata dall'utilizzo del braccialetto elettronico, appare del tutto inadeguata.

2. Avverso l'ordinanza del riesame propongono, a mezzo del proprio difensore, ricorso i due indagati deducendo un unico motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.1. In particolare, l'attività delittuosa - quand'anche effettivamente sussistente - andrebbe qualificata (in ragione delle poche cessioni, connotate da modesto quantitativo di sostanza stupefacente, dell'assenza di modalità "particolarmente allarmanti" di tali attività, non essendo stati sequestrati né strumenti per il confezionamento delle dosi, né denaro, né sostanza stupefacente, e neppure accertati altri elementi dai quali dedurre una certa organizzazione) come "piccolo spaccio", perfettamente inquadrabile nell'ipotesi di cui al comma 5.

A tale invocata qualificazione consegue - si sostiene - la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena agli indagati e dunque l'annullamento dell'ordinanza cautelare genetica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. L'atto di impugnazione, invero, non si confronta adeguatamente con gli argomenti evidenziati nell'ordinanza del riesame, in ragione dei quali è stata esclusa la possibilità di ritenere sussistente a carico degli indagati della fattispecie del comma 5 del TU Stup.

1.2. In particolare, il Tribunale ha evidenziato, quali elementi ostativi per la invocata qualificazione: la pluralità di acquirenti dello stupefacente e delle cessioni; la qualità della sostanza ceduta; l'arco temporale delle condotte illecite; la predisposizione dell'abitazione familiare quale "centrale di spaccio"; la circostanza che i due indagati erano gravati da precedenti specifici e da poco usciti dal carcere.

1.3. Trattasi di valutazione complessiva e globale - insindacabile in questa sede - che ha correttamente preso in considerazione i diversi elementi (quelli attinenti nello specifico alla sostanza stupefacente - qualità e quantità - così come i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono guidare il giudice di merito per ritenere o meno sussistente la fattispecie di cui al comma 5 cit. (ex multis, Cass. pen., Sez.

VI, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695; Cass. pen., Sez.

VI, n. 29132 del 9/05/2017, Merli, Rv. 270562).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1976; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 aprile 1999; avverso l'ordinanza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Campobasso; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Campobasso il 31 maggio 2022 ha confermato l'ordinanza genetica, emessa dal locale Gip il precedente 10 maggio, con la quale è stata applicata a Pino e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 TU Stup. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che dagli atti di indagine (dichiarazioni auto ed etero accusatorie di diversi soggetti, abituali assuntori di stupefacenti, che hanno riferito in modo dettagliato e specifico - indicando quantità ricevuta e prezzo pagato - di avere ricevuto sostanza stupefacente, in massima parte cocaina, di buona qualità, dagli indagati; videoriprese della PG che danno conferma di tali dichiarazioni; sequestri di sostanza stupefacente, seppur in quantità modica) sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli Spada, risultando che presso la loro abitazione fosse in essere attività di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. 1.2. Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale di Campobasso ha evidenziato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione dell'attività delittuosa, nei confronti di entrambi gli indagati, è chiaramente evincibile dalle modalità della condotta, espressa da plurime e ripetute cessioni di stupefacente, quale elemento che fa certamente desumere una finalità di spaccio nell'ambito di un più ampio contesto criminale, considerata la assiduità delle cessioni e dunque la quantità di stupefacente del quale i predetti sono riusciti ad assicurarsi la disponibilità, il che evidenzia contatti con i fornitori; esigenza, questa, non tutelabile che attraverso la misura custodiale carceraria, considerato anche che, trattandosi di attività commessa nell'abitazione comune, da soggetti appena scarcerati e gravati da precedenti penali specifici, la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, quand'anche connotata dall'utilizzo del braccialetto elettronico, appare del tutto inadeguata. 2. Avverso l'ordinanza del riesame propongono, a mezzo del proprio difensore, ricorso i due indagati deducendo un unico motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. In particolare, l'attività delittuosa - quand'anche effettivamente sussistente - andrebbe qualificata (in ragione delle poche cessioni, connotate da modesto quantitativo di sostanza stupefacente, dell'assenza di modalità "particolarmente allarmanti" di tali attività, non essendo stati sequestrati né strumenti per il confezionamento delle dosi, né denaro, né sostanza stupefacente, e neppure accertati altri elementi dai quali dedurre una certa organizzazione) come "piccolo spaccio", perfettamente inquadrabile nell'ipotesi di cui al comma 5. A tale invocata qualificazione consegue - si sostiene - la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena agli indagati e dunque l'annullamento dell'ordinanza cautelare genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'atto di impugnazione, invero, non si confronta adeguatamente con gli argomenti evidenziati nell'ordinanza del riesame, in ragione dei quali è stata esclusa la possibilità di ritenere sussistente a carico degli indagati della fattispecie del comma 5 del TU Stup. 1.2. In particolare, il Tribunale ha evidenziato, quali elementi ostativi per la invocata qualificazione: la pluralità di acquirenti dello stupefacente e delle cessioni; la qualità della sostanza ceduta; l'arco temporale delle condotte illecite; la predisposizione dell'abitazione familiare quale "centrale di spaccio"; la circostanza che i due indagati erano gravati da precedenti specifici e da poco usciti dal carcere. 1.3. Trattasi di valutazione complessiva e globale - insindacabile in questa sede - che ha correttamente preso in considerazione i diversi elementi (quelli attinenti nello specifico alla sostanza stupefacente - qualità e quantità - così come i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono guidare il giudice di merito per ritenere o meno sussistente la fattispecie di cui al comma 5 cit. (ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695; Cass. pen., Sez. VI, n. 29132 del 9/05/2017, Merli, Rv. 270562). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att.
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