CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, semplicemente rivalutati alla luce di criteri differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando il breve lasso di tempo trascorso tra la sottrazione del veicolo e il suo rinvenimento nella disponibilità dell'imputato, l'omessa indicazione di un motivo lecito e le scuse offerte dallo stesso imputato alla persona offesa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (come avvenuto in concreto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. u_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della