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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 giugno 2023

Cassazione n. 32406/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà • personale subita dal .25 gennaio 2017 al 15 giugno 2020.

Risulta dagli atti che Luccisano fu sottoposto a fermo in data 25 gennaio 2017 sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Catanzaro.

Il fermo non fu convalidato, ma, con ordinanza del 28 gennaio 2017, Luccisano fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo A), e di quello di cui agli artt. 110 cod.. pen. 73, 80 comma 2, d.P.R. n. 309/90 e 7 legge n. 203/91 (capo E).

Il 18 novembre 2020 Luccisano è stato assolto "per non aver commesso il fatto" dalle imputazioni a lui ascritte.

La sentenza, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2020, è divenuta irrevocabile il 18 novembre 2020.

2. La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Ha sottolineato che i giudici della cognizione hanno ritenuto sussistente un ragionevole dubbio per quanto riguarda la partecipazione al reato associativo contestato al capo A) (non essendo provato «l'elemento aggregatore costituito dalla disponibilità al conseguimento dei fini del sodalizio») ed anche con riferimento al concorso nella violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 contestata al capo E), non essendovi prova certa della consapevolezza da parte di Luccisano «della natura dei rapporti» intercorrenti «con il soggetto colombiano» identificato in [OSCURATO:PERSONA], risultato coinvolto insieme ad [OSCURATO:PERSONA], in un tentativo di importazione di una ingente quantità di cocaina.

Secondo la Corte territoriale, la sentenza di assoluzione non ha escluso che Luccisano abbia accompagnato Varone e Peludo presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foppolo (BG) e tale condotta, pur non essendo provata la consapevolezza da parte di Luccisano della natura dei rapporti che Varone aveva col colombiano, sarebbe gravemente imprudente perché rivelatrice di una vicinanza alle attività di narcotraffico.

L'ordinanza impugnata sottolinea, in particolare, che, come risulta dalle conversazioni intercettate (richiamate dalla sentenza di assoluzione) Luccisano sapeva che qualcuno doveva andare a prendere il colombiano e accompagnarlo a Foppolo e, in concreto, si rese disponibile a compiere quel viaggio.

Tenne, dunque, un comportamento gravemente colposo che determinò l'intervento dell'autorità giudiziaria.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto per mezzo dei propri difensori, muniti di procura .speciale, lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

I difensori osservano che, nel ritenere gravemente colposa la condotta tenuta da Luccisano, la Corte territoriale gli ha attribuito una conoscenza dei motivi del viaggio espressamente esclusa dai giudici della cognizione e ha illogicamente sostenuto che quella condotta non potesse essere giustificata da motivi familiari non risultando che tra Luccisano e Varone vi fossero rapporti di parentela o di lavoro.

Osservano i difensori: - che, come risulta dal provvedimento di fermo e dalla sentenza di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] è il cognato di Varone (marito di [OSCURATO:PERSONA]); - che, come affermato in termini non equivoci dalla sentenza con la quale Luccisano è stato assolto (pag. 458), egli non risulta aver avuto «consapevolezza della natura dei rapporti con il soggetto colombiano, talché l'apporto dallo stesso fornito deve ritenersi erogato in relazione ai rapporti familiari con il Varone»; - che, come si legge a pag. 419 della medesima sentenza, in una conversazione, Varone e Luccisano paravano «di lavoro».

4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel medesimo senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 17 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va premesso che, per Giurisprudenza consolidata, il Giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha -lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se-dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto del ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.

Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n, 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246: nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).

L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi.

L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate. (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep, 1994.

Tinacci, Rv. 198491), Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali•e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità, 4..

Si deve dare atto che l'ordinanza impugnata. illogicamente esclude relazioni di tipo familiare tra Luccisano e Varone.

Ed invero, come emerge dagli atti, questi è il marito della sorella di Luccisano che, pertanto, è suo coonato.

Nell'economia dell'ordinanza, però, tale illogica affermazione ha carattere marginale.

La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che tuccisano non aveva motivi di lavoro per accompagnare Varone e Peludo fino a Foppolo e che, anche se non v'è certezza che fosse informato dei rapporti intercorrenti tra i due, tuttavia sapeva che era Peludo ad avere necessità di recarsi in quel luogo.

L'ordinanza ricorda che Varane e Peludo sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti.

Sostiene, quindi, che l'averli accompagnati, senza ragione apparente, in un viaggio dalla Calabria alla provincia di Beroamo rappresentò da parte di Luccisano un comportamento gravemente imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.5.

Nel ritenere.che tale condotta sia. caratterizzata da grave imprudenza la.

Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria.

Il viaggio che la Corte territoriale ha valutato gravemente colposo, infatti, non è controverso ed è stato accertato in giudizio che era finalizzato alle attività di narcotraffico sicché l'essersi prestato a compierlo senza neppure accertarne i motivi ben può essere considerato comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

In particolare, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto che tale condotta fosse idonea ad essere oggettivamente interpretata come complicità e sufficiente a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente • conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria.

È pertanto, in questo•senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Muovendosi in questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le frequentazioni ambigue. con soggetti condannati nel medesimo procedimento possano integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche quando intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate; condizioni che sussistono nel caso di specie (cfr. Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2022, la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà • personale subita dal .25 gennaio 2017 al 15 giugno 2020. Risulta dagli atti che Luccisano fu sottoposto a fermo in data 25 gennaio 2017 sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Catanzaro. Il fermo non fu convalidato, ma, con ordinanza del 28 gennaio 2017, Luccisano fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo A), e di quello di cui agli artt. 110 cod.. pen. 73, 80 comma 2, d.P.R. n. 309/90 e 7 legge n. 203/91 (capo E). Il 18 novembre 2020 Luccisano è stato assolto "per non aver commesso il fatto" dalle imputazioni a lui ascritte. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2020, è divenuta irrevocabile il 18 novembre 2020. 2. La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ha sottolineato che i giudici della cognizione hanno ritenuto sussistente un ragionevole dubbio per quanto riguarda la partecipazione al reato associativo contestato al capo A) (non essendo provato «l'elemento aggregatore costituito dalla disponibilità al conseguimento dei fini del sodalizio») ed anche con riferimento al concorso nella violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 contestata al capo E), non essendovi prova certa della consapevolezza da parte di Luccisano «della natura dei rapporti» intercorrenti «con il soggetto colombiano» identificato in [OSCURATO:PERSONA], risultato coinvolto insieme ad [OSCURATO:PERSONA], in un tentativo di importazione di una ingente quantità di cocaina. Secondo la Corte territoriale, la sentenza di assoluzione non ha escluso che Luccisano abbia accompagnato Varone e Peludo presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foppolo (BG) e tale condotta, pur non essendo provata la consapevolezza da parte di Luccisano della natura dei rapporti che Varone aveva col colombiano, sarebbe gravemente imprudente perché rivelatrice di una vicinanza alle attività di narcotraffico. L'ordinanza impugnata sottolinea, in particolare, che, come risulta dalle conversazioni intercettate (richiamate dalla sentenza di assoluzione) Luccisano sapeva che qualcuno doveva andare a prendere il colombiano e accompagnarlo a Foppolo e, in concreto, si rese disponibile a compiere quel viaggio. Tenne, dunque, un comportamento gravemente colposo che determinò l'intervento dell'autorità giudiziaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto per mezzo dei propri difensori, muniti di procura .speciale, lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. I difensori osservano che, nel ritenere gravemente colposa la condotta tenuta da Luccisano, la Corte territoriale gli ha attribuito una conoscenza dei motivi del viaggio espressamente esclusa dai giudici della cognizione e ha illogicamente sostenuto che quella condotta non potesse essere giustificata da motivi familiari non risultando che tra Luccisano e Varone vi fossero rapporti di parentela o di lavoro. Osservano i difensori: - che, come risulta dal provvedimento di fermo e dalla sentenza di assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] è il cognato di Varone (marito di [OSCURATO:PERSONA]); - che, come affermato in termini non equivoci dalla sentenza con la quale Luccisano è stato assolto (pag. 458), egli non risulta aver avuto «consapevolezza della natura dei rapporti con il soggetto colombiano, talché l'apporto dallo stesso fornito deve ritenersi erogato in relazione ai rapporti familiari con il Varone»; - che, come si legge a pag. 419 della medesima sentenza, in una conversazione, Varone e Luccisano paravano «di lavoro». 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nel medesimo senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria in data 17 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, per Giurisprudenza consolidata, il Giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha -lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se-dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto del ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n, 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246: nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate. (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep, 1994. Tinacci, Rv. 198491), Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali•e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità, 4.. Si deve dare atto che l'ordinanza impugnata. illogicamente esclude relazioni di tipo familiare tra Luccisano e Varone. Ed invero, come emerge dagli atti, questi è il marito della sorella di Luccisano che, pertanto, è suo coonato. Nell'economia dell'ordinanza, però, tale illogica affermazione ha carattere marginale. La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che tuccisano non aveva motivi di lavoro per accompagnare Varone e Peludo fino a Foppolo e che, anche se non v'è certezza che fosse informato dei rapporti intercorrenti tra i due, tuttavia sapeva che era Peludo ad avere necessità di recarsi in quel luogo. L'ordinanza ricorda che Varane e Peludo sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti. Sostiene, quindi, che l'averli accompagnati, senza ragione apparente, in un viaggio dalla Calabria alla provincia di Beroamo rappresentò da parte di Luccisano un comportamento gravemente imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.5. Nel ritenere.che tale condotta sia. caratterizzata da grave imprudenza la. Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. Il viaggio che la Corte territoriale ha valutato gravemente colposo, infatti, non è controverso ed è stato accertato in giudizio che era finalizzato alle attività di narcotraffico sicché l'essersi prestato a compierlo senza neppure accertarne i motivi ben può essere considerato comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo. In particolare, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto che tale condotta fosse idonea ad essere oggettivamente interpretata come complicità e sufficiente a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente • conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo•senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Muovendosi in questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le frequentazioni ambigue. con soggetti condannati nel medesimo procedimento possano integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche quando intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate; condizioni che sussistono nel caso di specie (cfr. Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifu
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