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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33663/2025

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seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 15104/2025R.G. proposto dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 15 luglio 202 5 , comunicatain pari data, nel procedimento iscritto al n. 2494/2025 R.G.

Trib.

Firenze, tra: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Ministero dell’Economia edelle Finanze; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione, in accoglimento dell’istanza di regolamento, [OSCURATO:PERSONA] di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) determini la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 19 aprile 2018, militare catturato sul fronte greco e internato nel campo di prigionia tedesco di Meppen (Stalag VI) negli anni 1943-1945, hanno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone, iure successionis , la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, nella misura di euro 13.000 ciascuna o nella somma ritenuta di giustizia; la domanda è stata proposta anche ai sensi dell’art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito presso il MEF un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dalle truppe tedesche del [OSCURATO:PERSONA]; la Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace, mentre il MEF si è costituito deducendo la propria titolarità passiva; il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2024, ha sollevato d’ufficio la questione di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., dichiarandosi incompetente e individuando la competenza nel Foro di Firenze, in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), secondo cui il pagamento dei debiti dello Stato avviene presso la Tesoreria provinciale del domicilio del creditore; riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Firenze, l’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo: a) che il Comune di Massa, ove risiedono le attrici, appartiene al Distretto della Corte d’Appello di Genova e non di Firenze; b) che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 7371/2025 e n. 21817/2024), per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da crimini di guerra, il foro competente è quello di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria centrale del MEF deputata all’erogazione dei ristori; c) che le attrici avevano eletto domicilio per l’incasso presso uno studio legale in Roma; conformemente a tale eccezione il Tribunale di Firenze , con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando chel’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 attribuisce in via esclusiva al MEF la titolarità passiva e che il pagamento dei ristori avviene tramite la Direzione dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del Ministero, con la conseguenza che il forum destinatae solutionis de ve essere individuato in Roma, sede dell’autorità amministrativa centrale, con conseguente radicamento della competenza presso gli Uffici giudiziari di Roma; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; le parti hanno depositato scritti difensivi; il P.M. ha concluso l’accoglimento del proposto regolamento d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Roma; considerato che: l’istanza di regolamento d’ufficio è fondatae deve essere accolta; con la richiamata ordinanza n. 7371 del 19/03/2025, pronunciata in fattispecie del tutto analoga ealle cui motivazione può farsi integrale rimando ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., questa Corte ha enunciato il principiodi diritto, che va qui ribadito, secondo cui «per le controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori»; mette conto solo precisare che la fattispecie in esame, così come quella esaminata nel testé citato e qui ribadito precedente, è diversa da quella oggetto di Cass. n. 23669 del 2025, relativa a controversia promossa, per analoga pretesa risarcitoria, solo nei confronti della Repubblica federale di Germania e nella quale il MEF era intervenuto facendo valere non una legittimazione passiva ma la legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti dello Stato estero; come bene evidenziato nel citato più recente arresto (v. in motivazione, par. 3, cui si rimanda),nel caso in cui, come accade nella specie, la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste in danno del suo dante causa sia proposta nei confronti non solo della Repubblica federale tedesca ma anchedello Stato italiano, la costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvenuta —nella contumacia dello Stato estero —con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, integra non giàun intervento propriamente detto ma piuttosto la costituzione della amministrazione statale , dotata – in chiave di affermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed avente pertanto la qualitàdi “giusta parte” da convenire in giudizio, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (v.

Cass. Sez.

U. 27/11/2018, n.30649); discende da ciò la competenza inderogabile del giudice del foro erariale (rilevante rispetto alla domanda verso l’amministrazione e prevalente data la sua inderogabilità), nellafattispecie individuata, in base al criterio di radicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività del forum commissi delicti, per essere stato perpetrato il denunciato illecito fuori dai confini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogo di quella generaledell’art. 1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma, avuto riguardo al disposto dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale delpersonale e dei servizi del Ministero, con attribuzione della competenza unicamente alla tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione delle tesoriere territoriali; va pertanto dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento; non deve provvedersi sulle spese (Cass.Sez.

U. n. 1202 del 2018; Sez. 6 -2 n. 7596 del 2011; Sez. 6 – 3 n. 17811 del 2012) ; P.Q.M dichiara la competenza del Tribunale di Roma; assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 15104/2025R.G. proposto dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 15 luglio 202 5 , comunicatain pari data, nel procedimento iscritto al n. 2494/2025 R.G. Trib. Firenze, tra: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Ministero dell’Economia edelle Finanze; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione, in accoglimento dell’istanza di regolamento, [OSCURATO:PERSONA] di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) determini la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 19 aprile 2018, militare catturato sul fronte greco e internato nel campo di prigionia tedesco di Meppen (Stalag VI) negli anni 1943-1945, hanno convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, la Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone, iure successionis , la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, nella misura di euro 13.000 ciascuna o nella somma ritenuta di giustizia; la domanda è stata proposta anche ai sensi dell’art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito presso il MEF un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dalle truppe tedesche del [OSCURATO:PERSONA]; la Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace, mentre il MEF si è costituito deducendo la propria titolarità passiva; il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2024, ha sollevato d’ufficio la questione di incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., dichiarandosi incompetente e individuando la competenza nel Foro di Firenze, in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), secondo cui il pagamento dei debiti dello Stato avviene presso la Tesoreria provinciale del domicilio del creditore; riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Firenze, l’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita eccependo: a) che il Comune di Massa, ove risiedono le attrici, appartiene al Distretto della Corte d’Appello di Genova e non di Firenze; b) che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 7371/2025 e n. 21817/2024), per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da crimini di guerra, il foro competente è quello di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria centrale del MEF deputata all’erogazione dei ristori; c) che le attrici avevano eletto domicilio per l’incasso presso uno studio legale in Roma; conformemente a tale eccezione il Tribunale di Firenze , con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando chel’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 attribuisce in via esclusiva al MEF la titolarità passiva e che il pagamento dei ristori avviene tramite la Direzione dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale del Ministero, con la conseguenza che il forum destinatae solutionis de ve essere individuato in Roma, sede dell’autorità amministrativa centrale, con conseguente radicamento della competenza presso gli Uffici giudiziari di Roma; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; le parti hanno depositato scritti difensivi; il P.M. ha concluso l’accoglimento del proposto regolamento d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Roma; considerato che: l’istanza di regolamento d’ufficio è fondatae deve essere accolta; con la richiamata ordinanza n. 7371 del 19/03/2025, pronunciata in fattispecie del tutto analoga ealle cui motivazione può farsi integrale rimando ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., questa Corte ha enunciato il principiodi diritto, che va qui ribadito, secondo cui «per le controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori»; mette conto solo precisare che la fattispecie in esame, così come quella esaminata nel testé citato e qui ribadito precedente, è diversa da quella oggetto di Cass. n. 23669 del 2025, relativa a controversia promossa, per analoga pretesa risarcitoria, solo nei confronti della Repubblica federale di Germania e nella quale il MEF era intervenuto facendo valere non una legittimazione passiva ma la legittimazione (attiva) ad intervenire nel giudizio risarcitorio introdotto nei confronti dello Stato estero; come bene evidenziato nel citato più recente arresto (v. in motivazione, par. 3, cui si rimanda),nel caso in cui, come accade nella specie, la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice per i pregiudizi conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle truppe naziste in danno del suo dante causa sia proposta nei confronti non solo della Repubblica federale tedesca ma anchedello Stato italiano, la costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvenuta —nella contumacia dello Stato estero —con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, integra non giàun intervento propriamente detto ma piuttosto la costituzione della amministrazione statale , dotata – in chiave di affermazione – della titolarità passiva rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed avente pertanto la qualitàdi “giusta parte” da convenire in giudizio, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzandosi un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (v. Cass. Sez. U. 27/11/2018, n.30649); discende da ciò la competenza inderogabile del giudice del foro erariale (rilevante rispetto alla domanda verso l’amministrazione e prevalente data la sua inderogabilità), nellafattispecie individuata, in base al criterio di radicamento basato sul forum destinatae solutionis (esclusa l’operatività del forum commissi delicti, per essere stato perpetrato il denunciato illecito fuori dai confini nazionali, ed in applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogo di quella generaledell’art. 1182 cod. civ.), nel Tribunale di Roma, avuto riguardo al disposto dell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale delpersonale e dei servizi del Ministero, con attribuzione della competenza unicamente alla tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, e con esclusione delle tesoriere territoriali; va pertanto dichiarata la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma, con termine per la riassunzione di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento; non deve provvedersi sulle spese (Cass.Sez. U. n. 1202 del 2018; Sez. 6 -2 n. 7596 del 2011; Sez. 6 – 3 n. 17811 del 2012) ; P.Q.M dichiara la competenza del Tribunale di Roma; assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimen