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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14551/2026

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unale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con laquale è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri suun’autovettura posteggiata lungo la pubblica via.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, peril tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione contestando la sussistenza di esigenze cautelarisotto il profilo dell’attualità del pericolo.

Deduce, in particolare, la mancataeffettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterate, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondocui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01).

Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).

Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01)2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari che ha applicato nei confronti della ricorrente la misuradell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi inrelazione all'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria.

In particolare,premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furti perpetrati all'interno didiverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento, ha sottolineato che allaidentificazione dell'indagata, e degli altri complici che hanno agito in concorso, siè pervenuti attraverso le immagini acquisite da vari sistemi di videosorveglianzaoltre che attraverso gli esiti di attività captativa disposta sull’autovettura di unodei suddetti complici.

Nell'ambito di tali indagini è emerso il protagonismodell'odierna indagata riferito ad uno dei vari furti ( di cui al capo G).

L'indagata,identificata attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, è stataripresa a bordo dell'autovettura utilizzata dagli autori materiali per allontanarsidal luogo del delitto, ed ha ammesso l'addebito dichiarando di essere lacompagna di uno dei due, Ahmetovic.

Il Tribunale, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, ha ritenuto sussistenti, nei confronti dell’indagata, le esigenzecautelari per la conferma della misura dell'obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria, sottolineando essere la medesima priva di stabile lavoro lecito,avendo dichiarato di lavorare saltuariamente e senza regolare assunzione,nonché evidenziando il ristretto lasso temporale intercorso dal momento dellaperpetrazione del delitto, in concorso con altri soggetti dediti alla perpetrazionedi omologhi reati e con modalità indicative di una sicura inclinazione adelinquere.

È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagata risulta avere subitoaltre due condanne per furto.Il provvedimento impugnato si è allineato alle indicazioni ermeneuticheelaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo direiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ognivolta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali sipossa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibileformulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale.

Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza dielementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità deltitolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibileanche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esamedelle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una"specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché lavalutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non puòche fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo incui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n.47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016,Garrone, Rv. 266988).Le direttrici di censura del ricorrente rimangono sottratte all'orizzonte diverifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioni astratte, nonproiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dal Tribunale evolte unicamente ad ottenere un più favorevole epilogo valutativo.

Ne conseguela loro infondatezza.3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono ad un rigetto del ricorsocui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con laquale è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri suun’autovettura posteggiata lungo la pubblica via.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, peril tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione contestando la sussistenza di esigenze cautelarisotto il profilo dell’attualità del pericolo. Deduce, in particolare, la mancataeffettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterate, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondocui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01)2. Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari che ha applicato nei confronti della ricorrente la misuradell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi inrelazione all'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria. In particolare,premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furti perpetrati all'interno didiverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento, ha sottolineato che allaidentificazione dell'indagata, e degli altri complici che hanno agito in concorso, siè pervenuti attraverso le immagini acquisite da vari sistemi di videosorveglianzaoltre che attraverso gli esiti di attività captativa disposta sull’autovettura di unodei suddetti complici. Nell'ambito di tali indagini è emerso il protagonismodell'odierna indagata riferito ad uno dei vari furti ( di cui al capo G). L'indagata,identificata attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, è stataripresa a bordo dell'autovettura utilizzata dagli autori materiali per allontanarsidal luogo del delitto, ed ha ammesso l'addebito dichiarando di essere lacompagna di uno dei due, Ahmetovic. Il Tribunale, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, ha ritenuto sussistenti, nei confronti dell’indagata, le esigenzecautelari per la conferma della misura dell'obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria, sottolineando essere la medesima priva di stabile lavoro lecito,avendo dichiarato di lavorare saltuariamente e senza regolare assunzione,nonché evidenziando il ristretto lasso temporale intercorso dal momento dellaperpetrazione del delitto, in concorso con altri soggetti dediti alla perpetrazionedi omologhi reati e con modalità indicative di una sicura inclinazione adelinquere. È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagata risulta avere subitoaltre due condanne per furto.Il provvedimento impugnato si è allineato alle indicazioni ermeneuticheelaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo direiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ognivolta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali sipossa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibileformulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza dielementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità deltitolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibileanche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esamedelle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una"specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché lavalutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non puòche fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo incui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n.47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016,Garrone, Rv. 266988).Le direttrici di censura del ricorrente rimangono sottratte all'orizzonte diverifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioni astratte, nonproiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dal Tribunale evolte unicamente ad ottenere un più favorevole epilogo valutativo. Ne conseguela loro infondatezza.3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono ad un rigetto del ricorsocui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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