CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gs1PEtt il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] €13e ha concluso chiedendo - .21`." 6-2-X /11 c<4?9-7 CV) T- _2 <:,.3 uditaiLdifensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 16/7/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per concorso in truffa per avere consentito al correo l'utilizzo di documenti patente di guida e dati bancari su cui è stato fatto confluire il profitto della truffa. Con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno patito dalla compagnia assicurativa. Deduce il ricorrente: 1. violazione del principio di correlazione per avere la Corte d'appello confermato una sentenza che era nulla perché i fatti originariamente addebitati erano ben diversi c_Waluelli per cui vi è stata condanna in primo grado. In particolare, evidenzia come il Lombardi sia stato condannato per l'asserita partecipazione ad una truffa pacificamente commessa da altri e segnatamente da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della contestazione di un reato uti singulus. Rileva che l'imputato non è mai stato posto in alcun modo, nemmeno implicito, in condizione di potersi difendere da una tale accusa, della quale non era originariamente a conoscenza. 2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità che si fonda sul malgoverno delle regole probatorie e segnatamente è stata pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto come truffa anziché come favoreggiamento ex articolo 379 codice procedura penale; 4. violazione di legge e vizio della motivazione per avere ritenuto la legittimazione passiva della compagnia assicuratrice Generali a costituirsi parte civile nel processo penale. Rileva che soggetto passivo legittimato all'azione risarcitoria in sede penale era [OSCURATO:PERSONA] direttamente danneggiata dalla condotta truffaldina e non la società Generali che non ha subito direttamente le conseguenze derivanti dalla commissione dell'illecito, bensì ha patito una diminuzione patrimoniale solo mediata. Sostiene anche che la sentenza impugnata ha subordinato l'operatività della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale errata nel quantum e comunque sproporzionata rispetto alle possibilità economiche dell'imputato; 5. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla omessa applicazione della diminuente di cui all'articolo 114 codice penale, ai parametri di commisurazione della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla omessa concessione del beneficio della non menzione [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non sussiste la denunciata violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, già incensurabilmente esclusa dal giudice "a quo" e riproposta senza il conforto di nuovi argomenti, non potendosi, secondo costante giurisprudenza, ravvisare alcun pregiudizio per il diritto di difesa del singolo nel ritenere in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l'originaria contestazione ascriveva all'unico imputato (così: Cass.n. 22173 del 2019 Rv. 276535, N. 21358 del 2011 Rv. 250072 - 01, N. 31676 del 2010, Rv. 248103 - 01 N. 24438 del 2005 Rv. 231855 - 01, N. 2794 del 1998 Rv. 210005 - 01) Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che la previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno offerto una ricostruzione logica e verosimile che si fonda sulle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria, dalle quali è dato evincere l'esistenza di un pregresso accordo tra il Chinelli e il Lombardi relativo all'utilizzo dei documenti e del conto corrente di quest'ultimo, finalizzato a creare uno schermo all'operato del Chinelli che, in quanto gestore della polizza assicurativa, era più agevolmente individuabile quale responsabile della truffa. Contributo concorsuale grazie al quale il Lombardi ha partecipato alla spartizione del provento del reato. Elemento quest'ultimo sintomatico di un accordo preventivo.Evidente è anche la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso considerato che l'imputato concorre nella truffa dandogli i mezzi per la realizzazione. Il quarto motivo di ricorso, attinente alla legittimazione della parte civile, determinazione del danno e alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oltre che reiterativo di analoga doglianza avanzata in sede di appello, è palesemente destituito di fondamento giuridico. La compagnia assicurativa nei cui confronti era stata rivolta l'attività fraudolenta è sicuramente soggetto danneggiato considerato che ha liquidato alla Vanerio, estranea al reato, le spettanze relative alla polizza, importo già precedentemente versato a seguito della condotta truffaldina in esame. Tale danno è stato sicuramente subito dalla compagnia assicurativa. Corretta è la decisione dei giudici di merito di condannare l'imputato in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, considerato che in questa sede non vi sono ragioni per disattendere l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione civile secondo il quale l'unicità del fatto dannoso richiesto dall'articolo 2055 codice civile ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, si che ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, anche se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Manifestamente infondato è anche il motivo in ordine alla provvisionale considerato che l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Il relativo provvedimento non è impugnabile per Cassazione, poiché trattandosi di statuizione per sua natura insuscettibile di passare in giudicato è destinato ad essere travolto dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (Sez. U, n. 2246 del 1991 Rv. 186722 - 01, conformi : N. 40410 del 2004 Rv. 230105 - 01, N. 5001 del 2007 Rv. 236068 - 01, N. 34791 del 2010 Rv. 248348 - 01, N. 32899 del 2011 Rv.250934 - 01, N. 49016 del 2014 Rv. 261054 - 01, N. 50746 del 2014 Rv. 261536 - 01 n. 18663 del 20 Rv. 263486 - 01) Con il quinto motivo il Lombardi ha censurato la correttezza della determinazione della pena, la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione sulla base delle medesime doglianze già formulate in appello e motivatamente disattese da quei giudici. Il motivo è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni già devolute ai giudici del gravame, senza sottoporre la relativa motivata replica ad autonoma critica impugnatoria. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, corna 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della doglianza. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3.2.2022 I