CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 settembre 2026
Cassazione n. 24909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
adall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’assessore pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato- CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 705/2024 depositatail 24 aprile 2024 a definizione del proc. n. 1056/2018 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, AST), società con sedea Palermo, il cui capitale è interamente posseduto dalla Regione Siciliana,impugna la sentenza 24 aprile 2024 della Corte d’appello di Palermo che haconfermato l’accoglimento, ad opera del Tribunale di Palermo,dell’opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dall’[OSCURATO:PERSONA] delleinfrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana (di seguito,[OSCURATO:PERSONA]) avverso il decreto ingiuntivo n. 3181/2014 pronunciato, sullabase di cinque fatture emesse nel 2013, in favore di AST.2. Come riportato a pagina 2 del ricorso, la domanda monitoria era stataproposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 26 giugno 2014.Il decreto revocato dal Tribunale di Palermo aveva ingiuntoall’[OSCURATO:PERSONA] di pagare ad AST la somma di euro 9.455.759,41 a titolo dipreteso saldo del rimborso del valore delle carte, o tessere, di liberacircolazione rilasciate negli anni 2008-2010 e 2012-2013 agli anziani nonabbienti aventi diritto ai sensi dell’art. 16 della l. regionale 6 maggio 1981,n. 87, recante “interventi e servizi a favore degli anziani” e successivemodificazioni.Dunque, le fatture sono state emesse nel 2013 ma si riferiscono inprevalenza a crediti affermati come sorti in anni precedenti.L’art. 16, l. reg. n. 87/1981, in tema di assegno straordinario disostegno e agevolazioni nei trasporti, prevede che gli anziani che nonsuperano un determinato limite di reddito (indicato al comma 4) «possonofruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall’AziendaNumero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026Siciliana Trasporti» (comma 2) e che «[a] tal fine l' AST rilascia agli anzianiaventi diritto, che ne facciano richiesta tramite il sindaco del comune diresidenza, apposita carta di circolazione con validità annuale» (comma 3).Il comma 8 stabilisce che «[i]l costo della carta di circolazione rilasciatadall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbanadell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente condecreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e itrasporti», mentre a norma del comma 9 «[l]'onere derivantedall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorreredall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancioregionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale delturismo, delle comunicazioni e dei trasporti» (e ora dell’[OSCURATO:PERSONA] delleinfrastrutture e della mobilità).Come si legge nella sentenza impugnata, nei cinque anni incontestazione (2008-2010, 2012-2013) AST aveva già ricevuto dallaRegione Sicilia la complessiva somma di euro 13.981.637,72 pari agliimporti effettivamente stanziati nei competenti capitoli di bilancio acopertura del rilascio della carta di circolazione gratuita a favore deglianziani non abbienti. La complessiva somma richiesta col ricorso perdecreto ingiuntivo corrisponde alla differenza tra le somme che AST ritienead essa spettanti, calcolate in base al numero delle carte di circolazionerilasciate moltiplicato per gli importi unitari riconosciuti annualmente coidecreti del competente assessore regionale adottati nel corso del tempo, ele somme che AST ha incassato anno per anno.In sostanza, AST chiede il pagamento delle somme che, per i cinqueanni di cui si è detto, non le sono state versate dalla Regione Sicilia perchésuperiori al budget stanziato in bilancio.3. Con sentenza 3 novembre 2017 n. 5723 il Tribunale di Palermo haaccolto l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto ingiuntivo,avendo ritenuto invalicabile il limite previsto dall’art. 16, l. reg. n. 87/1981Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026secondo cui i costi delle carte di circolazione gratuite devono trovarespecifica imputazione in un apposito stanziamento del bilancio regionale cheviene annualmente stabilito.4. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo haesaminato congiuntamente i due motivi di appello e li ha ritenuti infondatisul rilievo che, in conformità ai «basilari principi di contabilità di Stato»secondo cui «“l’obbligo della redazione e approvazione del bilanciopreventivo da parte di un ente pubblico comporta autonomamente il vincolocomportamentale di impegno e di utilizzo dei fondi nei limitidell’approvazione del documento contabile; pertanto, qualsiasi impegno dispesa eccedente lo stanziamento è illegittimo se non sia stato precedutodalla necessaria variazione di bilancio”», «[l]o stanziamento di bilancioassume […] priorità e carattere autorizzatorio, precludendo alla P.A.pagamenti, e prima ancora, assunzioni di oneri eccedenti l’importo stabilitonel pertinente capitolo di bilancio».Su tali premesse, la Corte palermitana ha affermato che «[g]listanziamenti di bilancio […] fungono da limiti di spesa, attesa la materialeimpossibilità di superare il budget a disposizione. Orbene, emerge pertabulas che, nella specie, l’amministrazione regionale ha provveduto, dianno in anno, a rimborsare in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] il costo dellecarte di libera circolazione rilasciate agli anziani aventi diritto,corrispondendole, a saldo, tutte le somme di volta in volta all’uopostanziate, nel competente capitolo, dai rispettivi bilanci di previsione(ammontanti: ad € 4.500.000,00 per il 2008, giusta decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];ad € 2.250.000,00 per il 2009, giusta decreto del 20.5.2009; ad €2.250.000,00 per il 2010, giusta decreto del 14.5.2010; ad € 2.000.000,00per il 2011, giusta decreto del 13.5.2011; ad € 2.000.000,00 per il 2012,giusta decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed infine ad € 1.000.000,00 per il 2013,giusta decreto del 17.5.2013) importi, questi, contabilizzati alla stregua edin coerente applicazione delle tariffe fissate con apposito decretoNumero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026assessoriale, e coincidenti con quelli che l’appellante ammette e dichiara diaver già riscosso».Secondo la Corte territoriale, la pretesa di AST di ottenere «gli ulterioriimporti» era dunque infondata, essendo inidonei ai fini dell’accoglimentodella domanda di condanna gli atti amministrativi emanati dalla RegioneSiciliana e invocati da AST, poiché la delibera di Giunta n. 402/2009,integrata dalla delibera n. 289/2010, contiene mere determinazioni diindirizzo, mentre il verbale 27 dicembre 2012 della riunione di commissionefinalizzata all’esperimento di tentativo di bonario componimento, ai sensidell’art. 9, decreto assessoriale n. 1720/2011, dimostrava come in quellasede si fosse ribadito che l’adeguamento del rimborso previsto dalla deliberan. 402/2009 non aveva avuto concreta attuazione, essendo mancato ilnecessario stanziamento in bilancio delle somme previste da quella delibera.5. Il ricorso di AST è affidato a due motivi.6. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanzacamerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., si deduce «[v]iolazione dell’[art.] 1173 cod. civ. – art. 16 comma3 l.r.s. n. 87/1981 art. 73 lett. b) d.lgs. n. 118/2011».1.1. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello «ha trascurato che lavariazione di bilancio era imposta dalla norma citata in rubrica e che lamancata assunzione del debito fuori bilancio non è un espediente sufficientead estinguere una obbligazione che scaturisce dalla legge e non è bastevolea cancellare un credito, tra l’altro, riconosciuto dallo stesso socio unico insede di assemblea».Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026Ad avviso della ricorrente, l’obbligazione dedotta in giudizio, relativa aun rapporto avente a oggetto una prestazione continuativa di pubblicoservizio, era già sorta ex lege, poiché l’art. 16, l. regionale n. 87/1981, nelregolare «lo scambio sinallagmatico», impone l’obbligo ad AST di fornire letessere, o carte di circolazione, agli aventi diritto, soggetti determinati, e«al socio-Regione di pagare il corrispettivo, stabilito nella sua esatta entitàed individuato nella collocazione del capitolo di spesa del bilancioregionale».Inoltre, aggiunge la ricorrente, «pur in assenza della regolare proceduradi gestione della spesa pubblica» l’esigibilità civile del credito è tutelata dallegislatore con l’art. 73 contenuto nel titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011,n. 118 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge5 maggio 2009, n. 42”.Secondo la ricorrente, la Regione aveva l’obbligo di coprire il disavanzomediante la variazione di bilancio utilizzando la procedura prevista dall’art.73, comma 1, d.lgs. n. 118/2011.Ad avviso della ricorrente, il debito fuori bilancio «costituisce […]un’obbligazione sorta al di fuori della normativa contabile che regola iprocedimenti di spesa degli enti pubblici» ma «legittima perché originatain elusione del procedimento dell’impegno contabile di spesa che,sussistendo le condizioni previste dall’art. 73 d. lgs. 118/2011, deveformare oggetto di riconoscimento e di pagamento. La lesione del propriodiritto (soggettivo) consente al terzo di chiedere ed ottenere tutela alGiudice ordinario. Il mero richiamo alle norme di contabilità pubblica […]integra le violazioni di legge denunciate nel presente motivo».1.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/20261.2.1. In assenza di specifica convenzione tra le parti, la previsione dicui all’art. 16, l. reg. n. 87/1981 è insufficiente ad attribuire ad AST il dirittoal rimborso del costo delle carte di circolazione, quale corrispettivo oremunerazione del servizio reso in favore degli anziani non abbienti, ovemanchi la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza e dunque inassenza di «imputazione su apposito stanziamento del bilancio regionale,rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'[OSCURATO:PERSONA] regionale del turismo,delle comunicazioni e dei trasporti [ora [OSCURATO:PERSONA] delle infrastrutture edella mobilità della Regione Siciliana, n.d.r.]», come prescritto dal comma9 dell’art. 16, l. reg. n. 87/1981, introdotto dall’art. 2, l. reg. n. 27/1990.1.2.2. Né vi è stato, quale esito di una decisione ampiamentediscrezionale, un atto (la disciplina applicabile dal 2015 richiede una leggeregionale) di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio neitermini auspicati dalla ricorrente con riguardo alle obbligazioni dedotte ingiudizio (v. ad es., con riferimento all’esercizio finanziario 2025, la l. reg.1° aprile 2025, n. 15, “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuoribilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese dimaggio”).A proposito della disciplina applicabile agli enti locali, si è affermato cheil riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 15settembre 1997, n. 342 poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale checonsente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse – una volta accertatie dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso,nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza- gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenzaassunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di coperturacontabile; tale riconoscimento, però, non introduce una sanatoria per icontratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispettoNumero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026della forma scritta ad substantiam - né comporta una deroga al regime diinammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23, d.l. 2marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 1989, n.144 (così Cass., sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1510, in relazione a unacontroversia tra un’impresa e la Provincia di Salerno; in tema diriconoscimento del debito fuori bilancio, v., in relazione a una controversiatra due comuni, Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 08374, e, nelgiudizio promosso da un professionista contro una comunità montana,Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2025, n. 12943).Peraltro, la ricorrente invoca una disciplina che non era in vigore altempo della proposizione della domanda giudiziale. L’art. 73, d.lgs. n.118/2011 è stato infatti introdotto, con altri articoli, dall’art. 1, comma 1,lettera aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.Nel suo testo originario, applicato a decorrere dall'esercizio finanziario2015 con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 esuccessivi, l’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, introdotto dal d.lgs. n.126/2014, così dispone:«Art. 73. (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delleRegioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità deidebiti fuori bilancio derivanti da:a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società edorganismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché ildisavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelleforme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui allalettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per operedi pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivoimpegno di spesa.2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un pianodi rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello incorso, convenuto con i creditori.Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/20263. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziariesufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debitifuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limitemassimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali,delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite,nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino aun massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misuramassima consentita.4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alcomma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giornidalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, lalegittimità di detto debito si intende riconosciuta».L’art. 38-ter, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazionidalla l. 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’art. 73, comma 4, primoperiodo, d.lgs. n. 118/2011 sostituendo le parole «il Consiglio regionaleprovvede entro sessanta giorni» con le seguenti: «il Consiglio regionale o laGiunta regionale provvedono entro trenta giorni».Sulla «specificità del procedimento di riconoscimento del debito fuoribilancio, regolato dall’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011» quale «disciplinada rispettare con rigore, in considerazione del carattere eccezionale dellerelative fattispecie rispetto all’ordinario e corretto modus operandi delleregioni in materia di programmazione e gestione finanziaria» e sul principiodell’obbligo di copertura della spesa di cui all’art. 81, comma 3, Cost., siveda Corte cost., 16 giugno 2023, n. 122, con riferimento a una legge dellaRegione Molise di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio afavore di aziende del trasporto pubblico locale.1.2.3. In tema di assunzione di obbligazioni a carico del Comune per iltrasporto dei disabili e di regole per l'assunzione di impegni e perl'effettuazione di spese (artt. 183 e 191 e ss., d.lgs. n. 267/2000), Cass.Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026sez. I, ord. 13 gennaio 2021, n. 390, nell’ambito di una controversia aventead oggetto il maggior corrispettivo per il servizio di trasporto disabilirichiesto da un consorzio a un Comune siciliano, ha affermato che in difettodi osservanza delle prescrizioni contabili, o di una formale delibera diriconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorrenon con il Comune ma con il funzionario o amministratore che ha consentitola spesa, come prescritto dalla legge (art. 191, comma 4, d.lgs. n.267/2000; cfr. Cass., sez. III, ord. 14 maggio 2025, n. 12943).In relazione a un giudizio promosso da una cooperativa sociale controun Comune siciliano al quale era stato chiesto di pagare il corrispettivodell'attività di ospitalità e assistenza sociale prestata in favore di alcunidisabili psichici, Cass., sez. I, 13 dicembre 2018, n. 32310 ha affermato,fra l’altro, che l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero disoggetti presso strutture private è sempre oggi subordinato all'attestazionedella relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 183 e 191, d.lgs. n.267/2000, t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass., sez. I, 2dicembre 2016, n. 24655, a proposito dell’obbligo del comune di residenzadi disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private), dovendoessere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dall’art. 193,d.lgs. cit.1.2.4. AST ha già ricevuto il pagamento delle somme a suo tempoeffettivamente stanziate in relazione al servizio erogato negli anni incontestazione (2008-2010, 2012-2013).Ciò è avvenuto in conformità alle disposizioni secondo cui gli impegni dispesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza delbilancio in corso e nel rispetto del principio di competenza (art. 11, l. reg. 8luglio 1977, n. 47, Norme in materia di bilancio e contabilità della Regionesiciliana; art. 16, comma 9, l. reg. n. 87/1981 e successive modificazioni).L’articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata ha, fral’altro, affermato l’irrilevanza della «delibera di Giunta n. 402/2009,Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026contenente mere determinazioni di indirizzo programmatico (“dare mandatoall’Assessore regionale al [OSCURATO:PERSONA] e Trasporti (…) diprevedere (…) il complessivo importo di € 13.100.000,00 annui, qualevalore delle risorse da imputare al capitolo n. 478105, per il rimborso dellecarte di libera circolazione”), che non si sono, tuttavia, mai tradotte,successivamente, in formali impegni vincolanti, non avendo esse maiottenuto (come in buona sostanza riconosciuto dalla stessa societàappellante, e come in ogni caso documentalmente comprovato dai singolidecreti di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative aciascuno dei bilanci di previsione finora approvati) la necessaria coperturafinanziaria (obbligatoriamente imposta dalla norma costituzionale ex art.81)». Ha dato altresì conto dell’esito del confronto, avvenuto il 27 dicembre2012, in sede di tentativo di definizione alternativa della controversia consocietà partecipata regionale ai sensi dell’art. 9, decreto assessoriale 28settembre 2011 n. 1720 dell’[OSCURATO:PERSONA] regionale dell'economia dellaRegione Siciliana: «Né, tanto meno, a diverse conclusioni può pervenirsi inforza di quanto verbalizzato nel corso della riunione della Commissionefinalizzata all’esperimento di tentativo di componimento bonario ex art. 9D.A. 1720/11, del 27.12.2012, essendosi, al contrario, in quella sede,ribadito, ancora una volta, che il programmato “adeguamento del rimborsoall’A.S.T. delle tessere di libera circolazione per gli anziani” di cui alladelibera n. 402/09 non ha potuto trovare concreta attuazione a causa del“mancato stanziamento in bilancio delle somme dalla stessa previste pariad € 13.100.000,00”. Nel predetto verbale, inoltre, viene precisato che “laCommissione, ai fini dell’attuazione integrale della delibera 402/2009,integrata dalla delibera n.289/2010, concorda che gli stanziamenti dibilancio non hanno finora consentito di dare attuazione alla stessa e che, atal fine, la previsione delle risorse finanziarie nel bilancio della Regionecostituisce condizione necessaria”».Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026Nel quadro sopra delineato, l’inosservanza della prescritta proceduracontabile (la gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno,della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento: artt. 11 e ss., l. reg. 8luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e ora gli artt. 52, 56-59, d.lgs.n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, e relativo allegato n.4/2) e il mancato riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio (v.ora l’art. 73, d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014 ei principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegatin. 1 e n. 4 al d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;quanto agli enti locali, v. l’art. 194, d.lgs. n. 267/2000 che richiede unadeliberazione consiliare; cfr. Cass., sez. II, ord. 13 maggio 2022, n. 15303;Cass., sez. VI-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 510; Cass., sez. I, 27 gennaio2015, n. 1510; Cass., sez. I, 12 novembre 2013, n. 25373) non consentonol’accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme ulterioririspetto a quelle già versate dalla Regione ad AST per gli anni incontestazione.2. Col secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunciasul secondo motivo di appello.2.1. Sostiene la ricorrente di aver dedotto, nei due gradi di giudizio, larilevanza del fatto che la Regione, quale socio unico di AST, aveva approvatoi bilanci di esercizio 2012 e 2013, che riportavano esplicitamente le postedi credito oggetto di giudizio e ne esplicitavano le motivazioni sia nellarelazione di gestione che nella nota integrativa e che dunque, così facendo,la Regione aveva riconosciuto il proprio debito; lamenta che anche la Corted’appello, così come il Tribunale, abbia ignorato gli argomenti esposti inproposito e illustrati a sostegno di un autonomo motivo di gravame, ossia ilsecondo motivo di appello.2.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026La Corte d’appello di Palermo, dopo aver riassunto il contenuto dei duemotivi di impugnazione, il secondo dei quali si riferisce all’approvazione deibilanci di AST ad opera della Regione Siciliana («Con il secondo motivo, poi,l’appellante contesta al primo giudicante di avere omesso di esaminare lacircostanza che l’intero credito, vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confrontidella Regione Siciliana, risulta esposto nei bilanci di esercizio 2012 e 2013e nei successivi, e che tali annotazioni non hanno formato oggetto dicontestazione da parte del socio unico (Regione Siciliana), il quale haregolarmente approvato le relative delibere, come da verbali prodotti nelgiudizio di primo grado. Sostiene, in particolare, che le delibere diapprovazione dei bilanci d’esercizio di cui sopra abbiano efficacia vincolantenei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società versoi medesimi, purché tali crediti risultino indicati con chiarezza in dettibilanci», pag. 4 della sentenza), ha espressamente ritenuto infondato ancheil secondo motivo, esaminato congiuntamente al primo.A pagina 4 della sentenza si legge infatti: «Le su esposte doglianze, che,stante la loro connessione logica, possono essere trattate congiuntamente,sono prive di fondamento e non meritano, nei termini che seguono, diessere accolte».Nelle pagine seguenti la Corte ha illustrato le ragioni su cui si basa ilrigetto dell’impugnazione per infondatezza di entrambi i motivi di appello.Non ricorre dunque l’ipotesi di omessa pronuncia denunciata col secondomotivo di ricorso per cassazione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.4. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 15212/2024Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 24909/2026Data pubblicazione 01/09/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi Abete