CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36246/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè aspecifico privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale a sostegno della riscontrata sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, delle fattispecie incriminatrici contestate e ritenute ( con riguardo in particolare alle emergenze in fatto tratte dalle dichiarazioni del teste Palermo e alla devalutazione del rilievo da ascrivere alla deposizione della teste Francia). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]So [OSCURATO:PERSONA] (20 Li p (-)scrAT A O CANC