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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 32597/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8853/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 8415/2021 depositata il 24/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e rigettava nel resto l’appello del contribuente (avverso l’intimazione di pagamento per Tia anno 2005);

2. ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati da memoria;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte, di accoglimento del ricorso originario del contribuente,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese dei giudizi di merito , in considerazione del consolidamento della giurisprudenza solo dopo la proposizione dei ricorsi.

2. Con il primo motivo (pregiudiziale e assorbente) il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 e 4, d. lgs. n. 261 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Per il ricorrente la notifica a cura delle poste private doveva ritenersi inesistente.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già deciso la relativa questione, ritenendo la notifica con poste private - all’epoca – inesistente per assoluta carenza del potere notificatorio.

Infatti, «In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'[OSCURATO:PERSONA] su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, nonè idoneo al perfezionamento del procedimento di notifica» Cass. Sez. 5, 07/05/2008, n. 11095, Rv. 603189 -01).

Nel caso in giudizio, l’atto sarebbe stato notificato il 10 dicembre 2010 , dunque prima della riforma del d. lgs. n. 58 del 2011: «In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrentetra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale» (Cass. Sez. 5, 12/11/2020, n. 25521, Rv. 659646 – 01 ; v. anche Cass. n. 2262/13 e n. 27021/14).

3. L’invalidità della notifica dell’atto presupposto comporta, di conseguenza, la decadenza/prescrizione della pretesa (TIA del 2005, notifica intimazione di pagamento oggi impugnata il 23 novembre 2012 dopo il termine di cinque anni).

Gli altri motivi logicamente risultano assorbiti.Resta ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dichiarata dalla decisione oggi impugnata.

P.Q.M accoglie ilprimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Condanna l’intimataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8853/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 8415/2021 depositata il 24/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e rigettava nel resto l’appello del contribuente (avverso l’intimazione di pagamento per Tia anno 2005); 2. ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati da memoria; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte, di accoglimento del ricorso originario del contribuente,non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese dei giudizi di merito , in considerazione del consolidamento della giurisprudenza solo dopo la proposizione dei ricorsi. 2. Con il primo motivo (pregiudiziale e assorbente) il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 e 4, d. lgs. n. 261 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Per il ricorrente la notifica a cura delle poste private doveva ritenersi inesistente. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già deciso la relativa questione, ritenendo la notifica con poste private - all’epoca – inesistente per assoluta carenza del potere notificatorio. Infatti, «In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'[OSCURATO:PERSONA] su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, nonè idoneo al perfezionamento del procedimento di notifica» Cass. Sez. 5, 07/05/2008, n. 11095, Rv. 603189 -01). Nel caso in giudizio, l’atto sarebbe stato notificato il 10 dicembre 2010 , dunque prima della riforma del d. lgs. n. 58 del 2011: «In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrentetra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale» (Cass. Sez. 5, 12/11/2020, n. 25521, Rv. 659646 – 01 ; v. anche Cass. n. 2262/13 e n. 27021/14). 3. L’invalidità della notifica dell’atto presupposto comporta, di conseguenza, la decadenza/prescrizione della pretesa (TIA del 2005, notifica intimazione di pagamento oggi impugnata il 23 novembre 2012 dopo il termine di cinque anni). Gli altri motivi logicamente risultano assorbiti.Resta ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dichiarata dalla decisione oggi impugnata. P.Q.M accoglie ilprimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna l’intimataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le
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