CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02109/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pagani il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 27/5/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, Avv.ti Bisogno e Calabrese, che hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Salerno riformava parzialmente la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'effetto - riconosciuto, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra il delitto di estorsione di cui al presente giudizio e i fatti giudicati con sentenza emessa il 31/3/2017 dalla Corte d'Appello di Salerno, rideterminava la pena complessiva in anni otto di reclusione ed euro duemila di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli già irrevocabilmente giudicati con sentenza del 31/3/2017 della Corte d'Appello di Salerno, determinava la pena finale e complessiva in anni sette e mesi sei di reclusione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta configurabilità del delitto di estorsione aggravata; la mancata assunzione di prova decisiva; la carenza di motivazione e il travisamento della prova. Secondo il difensore la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive che contestavano il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto estorsivo contestato. In particolare, ha escluso la necessità di perizia fonica al fine di accertare la presenza dell'imputato all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] in occasione della richiesta estorsiva a [OSCURATO:PERSONA] sulla base del riconoscimento vocale del teste di P.g. e in assenza di conferme, alla luce dei servizi di osservazione effettuati dagli operanti. Aggiunge il difensore che i giudici di merito hanno travisato i contenuti dell'intercettazione ambientale del 26/1/2009 dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato al [OSCURATO:PERSONA] di un precedente incontro con il Vella, circostanza che esclude la presenza del prevenuto in quell'occasione sicché la conversazione non poteva essere richiamata a sostegno della responsabilità del ricorrente né valorizzata quale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Inoltre la Corte d'Appello, discostandosi dalla valutazione del primo giudice, ha riconosciuto valenza di prova principale all'intercettazione ambientale, ritenendola corroborata dalle dichiarazioni dei collaboratori e non viceversa, sebbene entrambi i costrutti risultino viziati dall'erronea interpretazione dei contenuti della conversazione del 26/1/2009. La Corte territoriale non ha, infine, affrontato i temi della credibilità soggettiva e dell'attendibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né ha valutato i rilievi circa la difforme indicazione da parte di costoro del profitto del reato; 2.2 la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 e in ordine all'art. 118 cod.pen.; totale carenza di motivazione sul punto.Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso limitandosi a recepire gli assunti apodittici del Tribunale sulla conoscenza da parte del ricorrente delle modalità con le quali i concorrenti intendevano realizzare l'estorsione, così violando il dettato dell'art. 118 cod.pen. Infatti, secondo il difensore, la mera condivisione dei proposito criminoso non può riflettersi automaticamente sull'aggravante; 2.3 la violazione degli artt. 133,69,81 cod.pen. e la totale mancanza di motivazione sul punto. Il difensore lamenta che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli oggetto della sentenza irrevocabile resa il 31/3/2017 dalla Corte di Appello di Salerno non ha offerto alcuna motivazione né riguardo alla conferma della pena di anni sei, mesi dieci di reclusione per l'estorsione contestata nell'odierno processo né con riferimento agli aumenti di pena applicati in relazione ai fatti in continuazione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per l'addebito contestato. Secondo il difensore la Corte di merito si è limitata a recepire le valutazioni del primo giudice, omettendo di motivare in ordine all'attendibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso in ordine alla vicenda a giudizio dichiarazioni generiche e lacunose, prive di riscontri individualizzanti, non potendo ritenersi tali le dichiarazioni e l'incerto riconoscimento della p.o.; 3.1 la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione circa i criteri seguiti in ordine alla dosimetria della pena e, in particolare, non ha spiegato le ragioni dell'aumento eccessivo effettuato a titolo di continuazione per il reato a giudizio rispetto a quelli operati per i fatti in ordine ai quali è stato riconosciuto il vincolo ex art. 81 cpv cod.pen., relativi ad ipotesi delittuose ben più gravi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza. Le emergenze probatorie poste a sostegno della responsabilità del prevenuto per il concorso nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] risultano, infatti, correttamente scrutinate dai giudici di merito che le hanno concordemente valutate, dandone conto con una motivazione priva di criticità logiche. Il ricorrente, come irrevocabilmente accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno del 31/3/2017, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen., era partecipe dell'associazione per delinquere promossa da [OSCURATO:PERSONA], il quale in quel giudizio è stato giudicato e condannato per l'episodio in contestazione unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto assume il difensore, la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essersi recato due o tre volte sul cantiere del Vella, ove erano in corso lavori per la costruzione di una scuola, precisando che in un'occasione fu accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'odierno imputato, è stata oggetto di puntuale verifica con riguardo all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante (Trib. pag. 19), avendo il primo giudice evidenziato la coerenza e precisione nella ricostruzione dell'episodio e sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] ha assunto su di sé la responsabilità ideativa ed esecutiva dell'illecito, "relegando ad un ruolo secondario i concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale ha, inoltre, rimarcato che la narrazione del collaboratore ha trovato plurimi riscontri non solo nell'intercettazione ambientale del 26/1/2009 ma anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo cognato del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente riferito del coinvolgimento nell'episodio del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il difensore non si confronta in termini di puntualità censoria con l'ampia motivazione dispiegata dalle concordi sentenze di merito, adducendo l'inaffidabilità del riconoscimento fonico del teste [OSCURATO:PERSONA] sebbene il primo giudice (pag. 16) abbia evidenziato che l'operante aveva personale e risalente conoscenza dell'imputato e del concorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo per anni operato nel territorio di Pagani mentre la compresenza dei due in occasione degli accessi al cantiere di cui alle conversazioni captate il 22 e 26 gennaio 2009 è del tutto coerente con l'accertata partecipazione al sodalizio diretto dal [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato anche al compimento di attività estorsive nei confronti di imprese ed operatori economici del territorio. Questa Corte ha in più occasioni precisato che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900;Sez. 5, n. 20610 del 9/3/2021,Rv. 281265-02). 2. Quanto al travisamento del contenuto della conversazione ambientale del 26/1/2009 la censura difensiva (pag. 7 ricorso) è poco perspicua, facendo riferimento all'evocazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un precedente incontro avuto con il Vella laddove il primo giudice a pag. 16 ha riportato il passo del dialogo incriminato dal quale consta che il [OSCURATO:PERSONA], irritato dalle continue assenze del 4 ouL,_ Vella, preannunziava al ricorrente l'intenzione di raggiungere il cantiere e di comunicare la richiesta estorsiva ad uno dei dipendenti: "scendo un momento dalla macchina, lo acchiappo e dico <oh, digli al masto tuo mi deve dare 50mila euro>" e il prevenuto suggeriva che "..se non capisce la prossima volta ci mettiamo appresso la scacciacani.....e leviamo il tappetto rosso un momento, che ne sanno quelli là". Non si ravvisa dunque alcun travisamento del dato probatorio costituito dal contenuto della conversazione del 26 gennaio 2009, concordemente apprezzato dai giudici di merito in conformità al richiamato tenore del dialogo tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 è precluso dalla mancata devoluzione in appello sicché alcun onere gravava sulla Corte di merito di esaminare il profilo relativo all'integrazione dell'aggravante, peraltro ampiamente argomentata dal Tribunale a pag. 22 4. Il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio è parimenti destituito di fondamento. Invero, la Corte territoriale ha mantenuto ferma la pena base per il delitto di estorsione consumata, che il primo giudice aveva già determinato al minimo edittale con minimo aumento per l'aggravante speciale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen. Quanto agli aumenti a titolo di continuazione, la sentenza impugnata si è limitata a rideterminare in mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa l'aumento per il delitto di tentata estorsione, che costituiva il reato più grave tra quelli oggetto della pregressa condanna, mantenendo inalterati gli aumenti in quella sede quantificati per gli altri delitti avvinti da continuazione. Siffatta determinazione, che la Corte territoriale ha ritenuto equa, è censurata dalla difesa senza alcuno specifico riferimento alle circostanze che la renderebbero eccessiva. 4.1 Il massimo consesso nomofilattico ha chiarito con la sentenza Pizzone che il grado di impegno motivazionale richiesto in caso di reato continuato in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nella specie, l'assoluta mitezza dell'aumento relativo alla tentata estorsione già irrevocabilmente giudicata, l'allineamento agli ulteriori aumenti già operati nella sede originaria per gli altri illeciti, la siderale distanza dal limite legale del triplo della pena base ex art. 81 comma 1, cod.pen. sono tutti elementi che depongono db\ per una dosimetria della pena improntata a continenza sanzionatoria e danno conto dell'irricevibilità della censura difensiva, del tutto generica. 5. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Infatti, secondo il concorde scrutinio dei giudici di merito, l'affermazione di responsabilità del prevenuto per il concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Incobeef, si fonda sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni della vittima, la quale ha riferito di aver ricevuto la visita del predetto [OSCURATO:PERSONA] -accompagnato da un altro giovane che riconosceva, seppur non in termini di certezza , nell'imputato- il quale avanzava la richiesta di una somma di danaro per far fronte alle spese legali di un congiunto detenuto. L'azione estorsiva non fu portata a compimento per l'intervento di tale [OSCURATO:PERSONA] che, su incarico della p.o., avvisò il [OSCURATO:PERSONA] della determinazione del Crescenzo di denunziare i fatti se gli estorsori si fossero nuovamente presentati presso l'azienda. 5.1 Questa Corte con orientamento costante ritiene che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258759). Risulta, pertanto, legittima la valorizzazione dell'individuazione fotografica della p.o. che, quantunque non espressa in termini di certezza, avuto riguardo al tempo trascorso dalla consumazione del fatto delittuoso e al motivato giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del Crescenzo espresso dai giudici di merito, costituisce elemento idoneo a corroborare la chiamata del [OSCURATO:PERSONA]. Né può sottacersi sotto il profilo della prova circostanziale, che contribuisce a rafforzare l'attitudine dimostrativa della piattaforma scrutinata, che il [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato quale partecipe dell'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA], sicché la sua presenza in compagnia del correo in occasione della richiesta estorsiva e la condivisione del progetto delittuoso nell'occasione palesata appaiono coerenti con gli altri dati processuali che militano a carico del prevenuto. 6.Anche la censura in punto di determinazione della pena è priva di fondamento in quanto generica. 6 dLu A pag. 9 la sentenza impugnata ha argomentato in ordine alla maggiore gravità del delitto ex art. 74 dpr 309/90 in relazione al quale è stata eletta la pena base nel processo definito dalla Corte d'Appello di Salerno il 31/3/2017 sicché i giudici territoriali si sono limitati a determinare l'aumento per la continuazione esterna nella misura di mesi 8 di reclusione senza in alcun modo interferire sull'originario assetto sanzionatorio del processo madre. Avuto riguardo alla natura e alle modalità del reato a giudizio, la determinazione dei giudici di merito, ispirata ad assoluta mitezza sanzionatoria, si sottrae a censura in questa sede, tanto più a fronte di rilievi di carattere generico ed assertivo. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna