CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 22136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17392/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonché contro Questura di Torino -intimata- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO R.G. n. 15801/2021depositato i l 2 6 /0 1 /2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 26/01/2022 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato di trenta giorni i l trattenimento di HAMEED [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 aprile 1969, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino, disposto dal Questore di M onza e della Brianza con provvedimento del 3 0 - 11 - 2021 , convalidato con decreto del 3 - 12-2021 e già prorogato con decreto del 29-12-2021. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenutofondate le motivazioni addotte dalla Questura e ha rilevato che le circostanze evidenziate dalla difesa erano state già prese in considerazione in sede di convalida del trattenimento. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e ill ustrato con memoria , nei confronti della Questura di Torino, rimasta intimata, e del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati :« I . ; II. violazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione all’art. 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98 –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti –mancata valutazione della revoca della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare in capo al ricorrente – inespellibilità per convivenza con i due figli maggiorenni cittadini italiani; III. violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 1 e 5, D. Lgs. 286/98, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento – omesso esame dell’impossibilità di proroga del trattenimento per assenza del vettore idoneo (Cass., nn. 18748/15, 5744/17, 33144/18, 15647/21)». 2. Preliminarmente, occorre rilevare che persiste un interesse attuale del ricorrente ad impugnare il provvedimento di trattenimentoin C.P.R., al fine del suo annullamento, malgrado che successivamente il procedimento di trattenimento si sia estinto (pag. 14 ricorso) e che gli sia stata anche riconosciuta, in accoglimento della sua domanda del 20-4-2022, la protezione speciale, come dato atto dal Ministero nel controricorso e anche dal ricorrente nella memoria illustrativa. Questa Corte ha, infatti, chiarito che «il cittadino straniero ha l'interesse ad ottenere l'annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguìto a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall'autorità procedente, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano» (Cass. 17407/2014; Cass.18322/2020; Cass.18128/2022). 3. Il pri mo motivo, con cui il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato, è infondato. A fronte della deduzione del trattenuto di essere padre convivente di due figli cittadini italiani e perciò inespellibile, il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della suddetta tesi difensiva , implicante la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, sindacabile in sede di convalida e proroga del trattenimento secondo i criteri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte EDU,osservando che “le circostanze evidenziate dalla difesa sono già state prese in considerazione in fase di convalida”. Nella motivazione del decreto di convalida si legge, a sua volta, che: “non sussistono profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI”, il cui comma 2, lett. c) contempla appunto la inespellibilità per convivenza con stretti congiunti di nazionalità italiana. La ratio della statuizione, chiaramente desumibile, consiste , dunque,nel difetto di prova delle circostanze addotte, il che soddisfa il requisito minimo di sussistenza e comprensibilità della motivazione. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il 23 aprile 2019 era stata revocata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare a suo carico e, pertanto, sarebbe venuto meno l’argomento su cui era stato basato l’accertamento del difetto della convivenza rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), d. lgs.n.286/1998. Il vizio è insussistente per difetto di decisività della circostanza addotta, poiché il venir meno del divieto di convivenza non dimostra affatto, di per sé, che la convivenza sia stata effettiva. Difetta di specificità il riferimento ai documenti prodottinel giudizio di merito, poiché non risulta indicato in ricorso di che data siano, da quando la dedotta convivenza effettiva sia ripresa e quale sia il preciso contenuto delle dichiarazioni scritte rilasciate dai familiari. 4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione sulla eccezione difensiva di illegittimità della proroga, richiesta al fine di acquisire la disponibilità di un vettore aereo, assumendo che si tratti di ipotesi per la quale la legge consente la convalida del trattenimento (art. 14, comma 1, t. u. imm.), ma non anche la proroga, in quanto fattispecie non espressamente richiamata dal comma 5 dell’art. 14, cit.. L’interpretazione della norma nel senso invocato in ricorso non ha fondamento. E’ ben vero che la fattispecie giustificativa della convalida del trattenimento consistente nel l’acquisizione della disponibilità di un vettore aereo è specificamente menzionata al comma 1 dell’art. 14 t.u. imm ., ma ciò non esclude affatto che la medesima fattispecie sia rilevante anche ai fini della proroga . Occorre, infatti, considerare che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la seconda prorogadel trattenimento e a tale proposito l’art. 14, comma 5, richiama espressamente, quale ragione giustificativa, la necessità “di organizzare le operazioni di rimpatrio”. Il tenore letterale di detta locuzione, comprensivo, per l’appunto, di ogni esigenza organizzativa finalizzata al rimpatrio, sta univocamente ad indicare che rientra nell’ipotesi giustificativa prevista dal legislatore anche l’acquisizione della disponibilità del vettore. Poiché la questione posta dalla difesa in sede di proroga si risolve, dunque, esclusivamente in punto di diritto, non è fondataneppure la censura di difetto assoluto di motivazione, essendo la motivazione in diritto del provvedimento impugnato integrabile ai sensi dell’art. 384, ultimocomma, cod. proc. c iv . , e nella specie la motivazione va integrata nei termini precisati. 5. Inconclusione, il ricorso va rigettato. 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché il procedimento è esente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e co ndanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legitti