Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 28788/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 38313/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(derivante dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] di Milano s.a. a r.l.e [OSCURATO:PERSONA] S.C.) , in persona de l la procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Marino, Piazza G. Matteotti n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nde , come da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - N. 38313/19 R.G. avverso la sentenza n. 12447/2019 del TRIBUNALE di ROMA , depositata i l 12.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al pignoramento presso terzi promosso da [OSCURATO:PERSONA] in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in precedente procedura esecutiva nei confronti della predetta banca quale terza pignorata; assumeva l’opponente di aver effettuato l’integrale pagamento di quanto specificamente indicato nel precetto notificatole il 3.7.2009, mediante invio allo Staniscia e conseguente ricezione (in data 28.7.2009) di assegno circolare dell’importo di € 3.313,71.

Proposto gravame dallo Staniscia, il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.6.2019, lo accolse parzialmente, rilevando però che – contrariamente all’assunto dell’appellante –il pagamento doveva ritenersi totalmente esaustivo, ma che era intervenuto con colpevole ritardo (quando la notifica del nuovo pignoramento presso terzi era stata già richiesta, ossia in data 24.7.2009, benché non ancora perfezionatasi nei confronti della banca opponente), sicché risultavano comunque dovute le spese dell’esecuzione relative alla procedura N. 28971/2009 R.G.E., rigettando in parte qual’opposizione della banca stessa.

Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (derivato dalla fusione tra l’originaria opponente e [OSCURATO:PERSONA] S.C. – di seguito, BPM ), che ha pure spiegato N. 38313/19 R.G. ricorso incidentale, fondato su due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c., nonché omessa valutazione di circostanze determinanti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale integralmente compensato le spese del doppio grado.

RICORSO INCIDENTALE 1.2 –Con il primo motivo BPM deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 543 e547 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale confuso l’individuazione del momento in cui ha avuto inizio l’esecuzione presso terzi e il momento in cui essa s’è perfezionata. 1.3 –Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92, 543 e 547 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dall’auspicato accoglimento della precedente censura discendendo la carenza di sostegno logico della disposta compensazione. 2.1 – Va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca d’Italia.

A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre N. 38313/19 R.G. litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021).

Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.

Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imisin giudizio la Banca d’Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l’intero procedimento, per violazione dell’art. 102 c.p.c. 3.1 –Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.

Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

N. 38313/19 R.G.

P. Q. M. la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Roma , in persona di diverso giudice, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 38313/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(derivante dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] di Milano s.a. a r.l.e [OSCURATO:PERSONA] S.C.) , in persona de l la procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Marino, Piazza G. Matteotti n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nde , come da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - N. 38313/19 R.G. avverso la sentenza n. 12447/2019 del TRIBUNALE di ROMA , depositata i l 12.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al pignoramento presso terzi promosso da [OSCURATO:PERSONA] in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in precedente procedura esecutiva nei confronti della predetta banca quale terza pignorata; assumeva l’opponente di aver effettuato l’integrale pagamento di quanto specificamente indicato nel precetto notificatole il 3.7.2009, mediante invio allo Staniscia e conseguente ricezione (in data 28.7.2009) di assegno circolare dell’importo di € 3.313,71. Proposto gravame dallo Staniscia, il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.6.2019, lo accolse parzialmente, rilevando però che – contrariamente all’assunto dell’appellante –il pagamento doveva ritenersi totalmente esaustivo, ma che era intervenuto con colpevole ritardo (quando la notifica del nuovo pignoramento presso terzi era stata già richiesta, ossia in data 24.7.2009, benché non ancora perfezionatasi nei confronti della banca opponente), sicché risultavano comunque dovute le spese dell’esecuzione relative alla procedura N. 28971/2009 R.G.E., rigettando in parte qual’opposizione della banca stessa. Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (derivato dalla fusione tra l’originaria opponente e [OSCURATO:PERSONA] S.C. – di seguito, BPM ), che ha pure spiegato N. 38313/19 R.G. ricorso incidentale, fondato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c., nonché omessa valutazione di circostanze determinanti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale integralmente compensato le spese del doppio grado. RICORSO INCIDENTALE 1.2 –Con il primo motivo BPM deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 543 e547 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale confuso l’individuazione del momento in cui ha avuto inizio l’esecuzione presso terzi e il momento in cui essa s’è perfezionata. 1.3 –Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92, 543 e 547 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dall’auspicato accoglimento della precedente censura discendendo la carenza di sostegno logico della disposta compensazione. 2.1 – Va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca d’Italia. A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre N. 38313/19 R.G. litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imisin giudizio la Banca d’Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l’intero procedimento, per violazione dell’art. 102 c.p.c. 3.1 –Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. N. 38313/19 R.G. P. Q. M. la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Roma , in persona di diverso giudice, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 28788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris