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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 01720/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3452/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 700/2021 depositata il 21/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 700/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, con cui è stata confermata la pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo, che ne aveva rigettato gli originari ricorsi, volti a ottenere la condanna del Comune di Palermo alla corresponsione delle somme corrispondenti agli adeguamenti contributivi loro spettanti, in qualità di lavoratori Co.I.M.E. (dipendenti comunali con contratto “Edili e affini”).

2. Il ricorso è affidato a tre motivi.

3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto insieme con esso non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata.

2. Nulla va disposto sulle spese, essendo il Comune di Palermo rimasto intimato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3452/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 700/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 700/2021, pubblicata il 21 luglio 2021, con cui è stata confermata la pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo, che ne aveva rigettato gli originari ricorsi, volti a ottenere la condanna del Comune di Palermo alla corresponsione delle somme corrispondenti agli adeguamenti contributivi loro spettanti, in qualità di lavoratori Co.I.M.E. (dipendenti comunali con contratto “Edili e affini”). 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto insieme con esso non è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata. 2. Nulla va disposto sulle spese, essendo il Comune di Palermo rimasto intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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