CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Catania ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 6 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la continuazione tra i tre reati di omicidio sub iudice e anchevquelli giudicati con sentenze, di cui all'ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 7 luglio 2005, nonché con il reato di cui alla sentenza della medesima Corte del 3 luglio 2006, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2006, ferma restando l'entità della pena irrogata in aumento con la sentenza di primo grado. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, per tre reati di omicidio, di cui ai capi A, C ed E (artt. 110, 575, 577 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; artt. 110, 575, 577 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; artt. 110, 575, 577 cod. pen., ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) alla pena di anni cinque di reclusione, ritenuta la continuazione tra i detti reati e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 maggio 2002, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2004 (pronuncia relativa al reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e reati connessi), pena così ridotta per il rito abbreviato, reputando più grave il delitto di omicidio ai danni di Vezzosi, già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 10 maggio 2002 e, dunque, applicando a titolo di continuazione la pena indicata in aumento. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. G. Pilato, denunciando vizio di motivazione per mancata valutazione dei criteri per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e applicare l'istituto della continuazione. Si rileva che la Corte d'assise d'appello ha riconosciuto la continuazione non soltanto con la sentenza indicata dal Giudice di primo grado, divenuta irrevocabile in data 10 maggio 2002 (omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA])/ ma anche con i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 7 luglio 2005, nonché con il reato giudicato con sentenza della medesima Corte, del 3 luglio 2006, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2006. Ciò, a parere della difesa, illegittimamente perché non è stata operata alcuna riduzione degli aumenti di pena, ex art. 81 cod. pen. determinati in detti provvedimenti. Si osserva che nella sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 10 maggio 2002, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2004 (pronuncia relativa al reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e reati connessi) era stato ctL C,—ì riconosciuto come più grave il delitto sub capo 23,\ii-r-ogAdo una pena, aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi 23a e 23b, senza considerare, nel giudizio di comparazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, partendo dalla pena di anni 14 di reclusione, aumentata di complessivi mesi dieci per la continuazione con gli altri due capi . Il ricorrente, in sostanza, si duole: -dell'entità dell'aumento irrogato a titolo di continuazione, perché si dovrebbe a tal fine tenere conto che, per la indicata sentenza, era stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione e, dunque, l'entità dell'aumento avrebbe dovuto tenere conto della diminuzione che questa comporta (da un terzo alla metà) della pena prevista, dovendosi, invece applicare l'art. 187 disp att. cod. proc. pen. partendo dalla pena di anni quattordici di reclusione (reato più grave) e applicare la continuazione, riducendo tale porzione in aumento, ex art. 442 cod. proc. pen. tenendo presente, in ogni caso, il regime sanzionatorio che deriva dalla riconosciuta circostanza attenuante speciale; -che la pena definitivamente irrogata di anni cinque di reclusione in aumento, rispetto a quella di anni quindici e mesi sei di reclusione già determinata con ordinanza del 7 luglio 2005 dalla Corte di assise di appello di Catania, era stata irrogata senza considerare che a Nicotra potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, dovendosi riconoscere la portata della collaborazione quale dato polivalente, da valorizzare anche sotto il diverso profilo della concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.0sserva il Collegio, infatti, che il primo giudice ha indicato quale è il fatto più grave, operando il giudizio di bilanciamento (capo 23, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] deciso con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta irrevocabile nel 2002: cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado) correttamente, soltanto in relazione al reato base. Tale ragionamento appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati satellite esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, Toldan, Rv. 251403).La Corte d'assise d'appello, poi, pur ricomprendendo nella pena già riconosciuta a titolo di continuazione, anche altri reati, oggetto di sentenze irrevocabili rispetto alle quali è stata già riconosciuta la continuazione, con ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 7 luglio 2005 (tra cui anche quella del 2002 relativa all'omicidio ai danni di Vezzosi), nonché della sentenza della medesima Corte del 3 luglio 2006, svolge detta operazione senza indicare quale viene considerato il reato più grave e senza svolgere un nuovo calcolo, rispetto agli aumenti di pena già irrogati (cfr. pag. 12 e ss.); ciò però senza procedere né a riduzione dei precedenti aumenti né ad ulteriore aumento ex art.81 cod. pen., rispetto a quello di anni cinque di reclusione irrogato dal primo giudice. 1.1.Rileva, dunque, il Collegio che la deduzione difensiva non illustra l'interesse specifico a tale motivo di impugnazione, posto che la riconosciuta continuazione, ex art. 81 cod. pen., con sei sentenze (cinque delle quali già ricomprese nell'ordinanza del 2015 e la sesta, rappresentata dalla decisione emessa il 3 luglio 2006) non ha determinato, per l'imputato, alcuna diminuzione dei già operati aumenti per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione (cfr. pag. 14) e alcun incremento della pena finale, pari ad anni cinque di reclusione, già irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., dal giudice di primo grado. Il difensore tende, in definitiva, ad ottenere, per effetto della riconosciuta ulteriore continuazione, la riduzione del trattamento sanzionatorio irrogato (appunto la pena di anni cinque in aumento ex art. 81 cod. pen.) ma, sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, i giudici di merito hanno svolto adeguata e congrua motivazione, non rivedibile in sede di legittimità (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 11 di quella di appello ove si afferma che il primo giudice ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, operando il bilanciamento rispetto al reato più grave e si condivide l'entità della pena irrogata in aumento, per i due reati satellite di cui ai capi 23a e 23b, riconosciuta la circostanza di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991). Neppure può rilevare il diniego delle circostanze attenuanti generiche per i tre reati di omicidio sub iudice, perché il bilanciamento è stato già svolto, correttamente, relativamente al reato più grave (capo 23 omicidio Vezzosi) e, infine, adeguatamente motivato, rispetto ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., è il trattamento sanzionatorio irrogato, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 1.2. Ancora, si deve sottolineare che non può avere diversa incidenza, sull'entità complessiva dell'aumento ex art. 81 cod. pen., la circostanza ex art. 8 legge n. 203 del 1991, peraltro riconosciuta, in relazione ai reati satellite, rappresentati dai tre delitti di omicidio sub iudice, da parte del primo giudice.In definitiva, pare che il difensore (cfr. pag. 3) si dolga( in questa sede, dell'entità della pena irrogata, nell'ambito del procedimento n. 50/98, relativo al reato di omicidio ai danni di Vezzosi, nel quale era stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, pena dalla quale parte il giudice di primo grado, individuandola come violazione più grave, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. Tuttavia, ai fini della determinazione dell'entità degli aumenti operati dal primo giudice, ex art. 81 cod. pen. per i tre omicidi sub iudice, calcolo mantenuto fermo dalla sentenza di secondo grado, in definitiva non si ravvisa alcuna violazione né dell'art. 8 legge n. 203 del 1991, che risulta circostanza riconosciuta nel determinare la porzione degli aumenti, né dell'art. 442 cod. proc. pen. 1.3. Invero, da ultimo, si rileva che la riduzione per il rito abbreviato viene applicata, dal primo giudice, sia rispetto ai reati satellite della sentenza che ha deciso il reato di omicidio Vezzosi e quelli ad esso connessi, sia sulle pene in aumento per i tre omicidi sub iudice, sicché sul punto non si ravvisa alcuna violazione (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado). 2.Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna, per il ricorrente, al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam