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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28371/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a D'Apuzzo, indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta illecita di scommesse (capo L) e di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen (capo O). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e la errata valutazione degli stessi; premesso che non era contestato che D'Apuzzo lavorasse presso l'agenzia di scommesse, come evidenziato dal ricorrente nelle sue spontanee dichiarazioni, ciò si era verificato per un breve lasso di tempo, il che portava ad escludere il suo coinvolgimento nell'associazione; vi era stata sul punto una illegittima inversione dell'onere probatorio, non potendosi pretendere che fosse l'indagato a dimostrare che avesse lavorato solo tre mesi nell'agenzia, posto che spettava all'accusa provare diversamente. 1.2 Quanto al reato di estorsione contestato al capo O), il difensore osserva che il coinvolgimento di D'Apuzzo derivava da una spedizione via whatsapp che tale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto di un file pdf contenente l'elenco dei negozi e tre note audio, ma non era stato considerato che D'Apuzzo aveva ricevuto un file già confezionato per cui, anche ad ammettere che conoscesse il file ed il suo contenuto, anche alla luce dei successivi messaggi audio nessun ruolo fgivo poteva essergli assegnato; le conversazioni intercettate non consentivano di ritenere in alcun modo D'Apuzzo partecipe dell'associazione, se sussistente, né vi era prova della sua partecipazione alle presunte estorsioni o che ne fosse a conoscenza; in proposito era opportuno richiamare un passaggio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rapuano, che nell'indicare gli autori delle presunte richieste estorsive non aveva citato D'Apuzzo, così come le persone offese non lo avevano mai indicato come soggetto interlocutore, avendo affermato che l'unica persona con cui si erano accordati per l'acquisto dei gadget era [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore rileva che il giudice per le indagini preliminari non aveva specificato quali fossero stati gli effettivi apporti contributivi di ciascun indagato, includendo anche D'Apuzzo, malgrado non fosse emerso dalle indagini alcuna minima attenzione dello stesso allo svolgimento dei fatti; allo stesso modo, il giudice aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. con una motivazione estremamente generica.1.3 Il difensore lamenta la carenza di attualità delle ritenute esigenze cautelari in quanto, in ordine al capo L) D'Apuzzo non aveva più alcun contatto con il presunto sodalizio, mentre relativamente al capo O) i fatti risalivano al dicembre 2021, quindi ad oltre due anni dalla data del suo arresto; neppure era dato comprendere perché non si era ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari, eventualmente aggravata dall'applicazione di presidi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che dal tenore delle conversazioni intercettate (riportate alle pagine 7 e seguenti) era dimostrata la piena conoscenza da parte di D'Apuzzo del sistema di scommesse su siti non autorizzati, tanto che egli stesso agiva come bookmaker o allibratore, rispondendo alle richieste degli scommettitori sulle istruzioni per come scommettere (pag. 7 e 8); quanto al tempo in cui D'Apuzzo ha lavorato per i siti, lo stesso è stato ritenuto irrilevante ai fini degli indizi relativi alla sua adesione dei progetto criminale, stante la rilevanza del ruolo rivestito e la frequenza e reiterazione dei delitti (pag. 10). 1.2 Quanto al delitto di cui al capo O), relativo ad una estorsione realizzata con il tipico sistema della vendita di gadget, il Tribunale ha valorizzato la lista contenente i nominativi dei commercianti interessati, i quantitativi ed il tipo di merce ordinati,i prezzi imposti, la merce consegnata e quella da consegnare, e il guadagno di competenza di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai messaggi dai quali è stata ricavata la conoscenza dei fatti in capo a D'Apuzzo (pagg.10 e 11), osservando anche che non vi sono spiegazioni alternative alla spedizione della lista ed alle informazioni che i coindagati gli chiedono ~3221rti sulla vendita dei gadget e sul comportamento scorretto di Lucchese, incaricato della vendita (pag.13); sulla sussistenza del reato sono poi state richiamate le conversazioni intercorse tra le persone offese (pag. 15 e seguenti).

Su tutti tali aspetti, la difesa propone una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni e dei messaggi intercettati, operazione non consentita nella presente sede, posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389): 1.3 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto sussistente dal Tribunale in base alla pluralità e reiterazione delle condotte e del numero delle persone interessate dall'estorsione, evidenziando l'esigenza di "sradicare l'indagato dai luoghi e dagli ambienti in cui ha maturato scelte delinquenziali" (pag.22 ordinanza impugnata), richiamando la presunzione di adeguatezza della misura prevista per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; a tale proposito, deve essere ricordato che n tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a D'Apuzzo, indagato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta illecita di scommesse (capo L) e di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen (capo O). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e la errata valutazione degli stessi; premesso che non era contestato che D'Apuzzo lavorasse presso l'agenzia di scommesse, come evidenziato dal ricorrente nelle sue spontanee dichiarazioni, ciò si era verificato per un breve lasso di tempo, il che portava ad escludere il suo coinvolgimento nell'associazione; vi era stata sul punto una illegittima inversione dell'onere probatorio, non potendosi pretendere che fosse l'indagato a dimostrare che avesse lavorato solo tre mesi nell'agenzia, posto che spettava all'accusa provare diversamente. 1.2 Quanto al reato di estorsione contestato al capo O), il difensore osserva che il coinvolgimento di D'Apuzzo derivava da una spedizione via whatsapp che tale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto di un file pdf contenente l'elenco dei negozi e tre note audio, ma non era stato considerato che D'Apuzzo aveva ricevuto un file già confezionato per cui, anche ad ammettere che conoscesse il file ed il suo contenuto, anche alla luce dei successivi messaggi audio nessun ruolo fgivo poteva essergli assegnato; le conversazioni intercettate non consentivano di ritenere in alcun modo D'Apuzzo partecipe dell'associazione, se sussistente, né vi era prova della sua partecipazione alle presunte estorsioni o che ne fosse a conoscenza; in proposito era opportuno richiamare un passaggio delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rapuano, che nell'indicare gli autori delle presunte richieste estorsive non aveva citato D'Apuzzo, così come le persone offese non lo avevano mai indicato come soggetto interlocutore, avendo affermato che l'unica persona con cui si erano accordati per l'acquisto dei gadget era [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore rileva che il giudice per le indagini preliminari non aveva specificato quali fossero stati gli effettivi apporti contributivi di ciascun indagato, includendo anche D'Apuzzo, malgrado non fosse emerso dalle indagini alcuna minima attenzione dello stesso allo svolgimento dei fatti; allo stesso modo, il giudice aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. con una motivazione estremamente generica.1.3 Il difensore lamenta la carenza di attualità delle ritenute esigenze cautelari in quanto, in ordine al capo L) D'Apuzzo non aveva più alcun contatto con il presunto sodalizio, mentre relativamente al capo O) i fatti risalivano al dicembre 2021, quindi ad oltre due anni dalla data del suo arresto; neppure era dato comprendere perché non si era ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari, eventualmente aggravata dall'applicazione di presidi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che dal tenore delle conversazioni intercettate (riportate alle pagine 7 e seguenti) era dimostrata la piena conoscenza da parte di D'Apuzzo del sistema di scommesse su siti non autorizzati, tanto che egli stesso agiva come bookmaker o allibratore, rispondendo alle richieste degli scommettitori sulle istruzioni per come scommettere (pag. 7 e 8); quanto al tempo in cui D'Apuzzo ha lavorato per i siti, lo stesso è stato ritenuto irrilevante ai fini degli indizi relativi alla sua adesione dei progetto criminale, stante la rilevanza del ruolo rivestito e la frequenza e reiterazione dei delitti (pag. 10). 1.2 Quanto al delitto di cui al capo O), relativo ad una estorsione realizzata con il tipico sistema della vendita di gadget, il Tribunale ha valorizzato la lista contenente i nominativi dei commercianti interessati, i quantitativi ed il tipo di merce ordinati,i prezzi imposti, la merce consegnata e quella da consegnare, e il guadagno di competenza di [OSCURATO:PERSONA], oltre ai messaggi dai quali è stata ricavata la conoscenza dei fatti in capo a D'Apuzzo (pagg.10 e 11), osservando anche che non vi sono spiegazioni alternative alla spedizione della lista ed alle informazioni che i coindagati gli chiedono ~3221rti sulla vendita dei gadget e sul comportamento scorretto di Lucchese, incaricato della vendita (pag.13); sulla sussistenza del reato sono poi state richiamate le conversazioni intercorse tra le persone offese (pag. 15 e seguenti). Su tutti tali aspetti, la difesa propone una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni e dei messaggi intercettati, operazione non consentita nella presente sede, posto che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389): 1.3 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto sussistente dal Tribunale in base alla pluralità e reiterazione delle condotte e del numero delle persone interessate dall'estorsione, evidenziando l'esigenza di "sradicare l'indagato dai luoghi e dagli ambienti in cui ha maturato scelte delinquenziali" (pag.22 ordinanza impugnata), richiamando la presunzione di adeguatezza della misura prevista per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; a tale proposito, deve essere ricordato che n tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempime
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