Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12047/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Fissata la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso( illStui4 .fl9fi, 1174/1 rzA qftr.

Z.1 1,1 431 j L9 It jti tu (t900 J. Lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 32313 del 15/05/2021), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 29 gennaio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi tre di reclusione e nella misura di cinque anni la pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.), in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] FIORITO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, dissipazione e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (n. 1), nonché bancarotta fraudolenta impropria per prosecuzione dell'attività e aggravamento del dissesto (n. 3), con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta.

1.1. Il giudice di rinvio ha confermato, per la parte che qui interessa, la declaratoria di responsabilità con riguardo alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria da prosecuzione dell'attività e aggravarnento del dissesto, in relazione alla quale era stato disposto l'annullamento con rinvio, rideterminando il trattamento sanzionatorio nella misura indicata, anche con riguardo alle restanti ipotesi di bancarotta per le quali il giudizio di responsabilità era stato definito con la richiamata sentenza di legittimità.

2. [OSCURATO:PERSONA] FIORITO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il giudice di rinvio non si è uniformato al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, non avendo chiarito come potesse l'imputato ritenersi mosso da intento doloso nel proseguire l'attività societaria dopo il 2011, risultando accertato che la società nel 2012 aveva introitato un credito di oltre due milioni di euro capace di ripianare le passività maturate tra il 2011, momento di asserita perdita del capitale, e la data del fallimento.

Il vincolo motivazionale e di metodo imposto al giudice di rinvio è stato totalmente disatteso con riguardo alla conferma di responsabilità per il n. 3 del capo di imputazione; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 223

I. fall., in relazione alle operazioni dolose di cui ai punti 1 e 2 del n. 3, poiché mancavano due requisiti fondamentali delle supposte operazioni dolose: la sistematicità dell'omissione contributiva, avendo l'imputato regolarmente adempiuto alle obbligazioni fino a quando è stato finanziariamente possibile; il pregiudizio patrimoniale, poiché i mancati pagamenti sono in realtà eventi "giovevoli" (rectius: favorevoli) al patrimonio sociale in quanto hanno consentito di mantenere la disponibilità di risorse finanziarie in capo all'impresa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È bene premettere che la Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, aveva accolto il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12 luglio 2019, limitatamente alla condotta, contestata al punto 3 del n. 3 dell'imputazione, di bancarotta fraudolenta impropria (prosecuzione dell'attività della società e aggravamento del suo dissesto), ravvisando il vizio della motivazione.

Il ricorso era stato giudicato inammissibile con riguardo alle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, descritte ai punti da 1 a 3 del n. 1 dell'imputazione, di bancarotta fraudolenta per dissipazione, descritte al punto 4 del n. 1 dell'imputazione, nonché di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, descritte ai punti 1 e 2 del n. 3 dell'imputazione.

3. Il giudice di rinvio ha evidenziato, con riguardo alle condotte oggetto di annullamento per vizio della motivazione, la dolosa preordinazione dello spoglio dei beni dell'impresa, mediante la costituzione di altre società alle quali venivano trasferiti i beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio della fallita, e la protrazione dell'attività, nella consapevolezza del dissesto provocato per mezzo di tali anteriori dolose operazioni, nonché la passività del patrimonio netto della fallita alla data del 31 dicembre 2011, quasi tre anni prima della dichiarazione di fallimento, in proposito, escludendo che il sopravvenuto credito di oltre 2 milioni di euro fosse in qualche modo idoneo a ricoprire la perdita di capitale poiché, a sua volta, oggetto di parziale distrazione a favore della "nuova società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce una violazione della legge processuale al di fuori dei casi previsti.In realtà, il ricorso, sotto la rubrica della violazione della legge processuale, sembra piuttosto dedurre un vizio della motivazione, ma tale questione non è affatto argomentata e, soprattutto, non si confronta con la motivazione stesa dalla Corte d'appello alle pag. 5 e segg., sicché è inammissibile.

4.1. L'articolata motivazione estesa dal giudice di rinvio fornisce adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, dal 2011 in poi, la prosecuzione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] SRL ne ha aggravato il dissesto: la creazione di società parallele, destinate, per le modalità specificamente descritte, a drenarne le risorse e le alterazioni contabili, con il riscontro peritale dell'aggravamento del dissesto determinatosi dal 2011 in poi, nonostante l'entrata del credito dedotto dall'imputato, parte del cui importo era stato destinato a una delle società costituite dall'imputato, danno adeguato conto dell'acclarata sussistenza dell'elemento oggettivo e anche di quello soggettivo del reato di cui all'art. 223

I. fa Il.

4.2. Il giudice del rinvio ha, del resto, rilevato l'efficienza causale del fatto doloso in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; si è chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile» (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Rv. 247316).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile: esso è estraneo al devolutum.

La sentenza di legittimità aveva, in effetti, dichiarato inammissibile il motivo in questione, già proposto avverso la precedente sentenza di secondo grado.6.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Fissata la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso( illStui4 .fl9fi, 1174/1 rzA qftr. Z.1 1,1 431 j L9 It jti tu (t900 J. Lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 32313 del 15/05/2021), ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 29 gennaio 2018 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi tre di reclusione e nella misura di cinque anni la pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.), in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] FIORITO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, dissipazione e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (n. 1), nonché bancarotta fraudolenta impropria per prosecuzione dell'attività e aggravamento del dissesto (n. 3), con l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta. 1.1. Il giudice di rinvio ha confermato, per la parte che qui interessa, la declaratoria di responsabilità con riguardo alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria da prosecuzione dell'attività e aggravarnento del dissesto, in relazione alla quale era stato disposto l'annullamento con rinvio, rideterminando il trattamento sanzionatorio nella misura indicata, anche con riguardo alle restanti ipotesi di bancarotta per le quali il giudizio di responsabilità era stato definito con la richiamata sentenza di legittimità. 2. [OSCURATO:PERSONA] FIORITO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il giudice di rinvio non si è uniformato al principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, non avendo chiarito come potesse l'imputato ritenersi mosso da intento doloso nel proseguire l'attività societaria dopo il 2011, risultando accertato che la società nel 2012 aveva introitato un credito di oltre due milioni di euro capace di ripianare le passività maturate tra il 2011, momento di asserita perdita del capitale, e la data del fallimento. Il vincolo motivazionale e di metodo imposto al giudice di rinvio è stato totalmente disatteso con riguardo alla conferma di responsabilità per il n. 3 del capo di imputazione; - la violazione di legge, in riferimento all'art. 223 I. fall., in relazione alle operazioni dolose di cui ai punti 1 e 2 del n. 3, poiché mancavano due requisiti fondamentali delle supposte operazioni dolose: la sistematicità dell'omissione contributiva, avendo l'imputato regolarmente adempiuto alle obbligazioni fino a quando è stato finanziariamente possibile; il pregiudizio patrimoniale, poiché i mancati pagamenti sono in realtà eventi "giovevoli" (rectius: favorevoli) al patrimonio sociale in quanto hanno consentito di mantenere la disponibilità di risorse finanziarie in capo all'impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È bene premettere che la Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, aveva accolto il ricorso dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12 luglio 2019, limitatamente alla condotta, contestata al punto 3 del n. 3 dell'imputazione, di bancarotta fraudolenta impropria (prosecuzione dell'attività della società e aggravamento del suo dissesto), ravvisando il vizio della motivazione. Il ricorso era stato giudicato inammissibile con riguardo alle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione, descritte ai punti da 1 a 3 del n. 1 dell'imputazione, di bancarotta fraudolenta per dissipazione, descritte al punto 4 del n. 1 dell'imputazione, nonché di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, descritte ai punti 1 e 2 del n. 3 dell'imputazione. 3. Il giudice di rinvio ha evidenziato, con riguardo alle condotte oggetto di annullamento per vizio della motivazione, la dolosa preordinazione dello spoglio dei beni dell'impresa, mediante la costituzione di altre società alle quali venivano trasferiti i beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio della fallita, e la protrazione dell'attività, nella consapevolezza del dissesto provocato per mezzo di tali anteriori dolose operazioni, nonché la passività del patrimonio netto della fallita alla data del 31 dicembre 2011, quasi tre anni prima della dichiarazione di fallimento, in proposito, escludendo che il sopravvenuto credito di oltre 2 milioni di euro fosse in qualche modo idoneo a ricoprire la perdita di capitale poiché, a sua volta, oggetto di parziale distrazione a favore della "nuova società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce una violazione della legge processuale al di fuori dei casi previsti.In realtà, il ricorso, sotto la rubrica della violazione della legge processuale, sembra piuttosto dedurre un vizio della motivazione, ma tale questione non è affatto argomentata e, soprattutto, non si confronta con la motivazione stesa dalla Corte d'appello alle pag. 5 e segg., sicché è inammissibile. 4.1. L'articolata motivazione estesa dal giudice di rinvio fornisce adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, dal 2011 in poi, la prosecuzione dell'attività della [OSCURATO:PERSONA] SRL ne ha aggravato il dissesto: la creazione di società parallele, destinate, per le modalità specificamente descritte, a drenarne le risorse e le alterazioni contabili, con il riscontro peritale dell'aggravamento del dissesto determinatosi dal 2011 in poi, nonostante l'entrata del credito dedotto dall'imputato, parte del cui importo era stato destinato a una delle società costituite dall'imputato, danno adeguato conto dell'acclarata sussistenza dell'elemento oggettivo e anche di quello soggettivo del reato di cui all'art. 223 I. fa Il. 4.2. Il giudice del rinvio ha, del resto, rilevato l'efficienza causale del fatto doloso in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; si è chiarito che «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile» (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 2014, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] Rv. 247316). 5. Anche il secondo motivo è inammissibile: esso è estraneo al devolutum. La sentenza di legittimità aveva, in effetti, dichiarato inammissibile il motivo in questione, già proposto avverso la precedente sentenza di secondo grado.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma