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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30914/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose (art. 56, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.); Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pagg. 4 e 5 sulla responsabilità - l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, in possesso di un hard disk appena sottratto; - pag. 5 sulla aggravante della violenza sulle cose - l'imputato si è introdotto nei locali attraverso la rottura di una vetrata; - pag. 5 in merito al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena - punti sui quali il giudice di merito gode di ampia discrezionalità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose (art. 56, 624, 625, comma primo, n. 2, cod. pen.); Considerato che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; si vedano, in particolare: - pagg. 4 e 5 sulla responsabilità - l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato, in possesso di un hard disk appena sottratto; - pag. 5 sulla aggravante della violenza sulle cose - l'imputato si è introdotto nei locali attraverso la rottura di una vetrata; - pag. 5 in merito al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena - punti sui quali il giudice di merito gode di ampia discrezionalità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 30914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris