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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04160/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 1386/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2926/15/2024 depositata l’8 novembre 2024 e notificata il 12 novembre 2024.

Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento, affermando di non avere più interesse alla sua prosecuzione, dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 1386/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 2926/15/2024 depositata l’8 novembre 2024 e notificata il 12 novembre 2024. Visto l’atto depositato l’11 dicembre 2025 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamente l’estinzione del procedimento, affermando di non avere più interesse alla sua prosecuzione, dichiarando di aver conciliato la controversia; considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04160/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris