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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 1982

Cassazione n. 28291/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato che egli ha violato le prescrizioni connesse ad una misura di prevenzione la cui applicazione, dopo un periodo di sospensione superiore al biennio, è ripresa senza la previa verifica, imposta dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'attualità della pericolosità sociale.

Con il secondo motivo, denuncia carenza di motivazione in ordine al contenimento del trattamento sanzionatorio ed all'esclusione della recidiva, invocati con l'atto di appello.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 6 marzo 2023, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione vertente sul richiamo all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul rilievo che l'esecuzione della misura di prevenzione speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Celano, posta a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata a più riprese sospesa, tra il 15 giugno 2017 ed il 21 luglio 2020, in ragione della sua sottoposizione a misure cautelari detentive e, per soli dodici giorni, dell'espiazione di pena irrogata con sentenza irrevocabile.

I giudici di merito hanno, in proposito, correttamente ricordato che la disposizione invocata impone la rivalutazione della pericolosità sociale nel solo caso in cui il soggetto raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale resti detenuto, in espiazione di pena, per almeno un biennio, condizione che, nel caso di specie, non si è verificata, ed osservato, in modo parimenti ineccepibile, che il legislatore ha inteso assegnare rilevanza agli interventi rieducativi effettuati, per un significativo lasso temporale, in favore di chi, condannato in via definitiva, sia chiamato a scontare la pena inflittagli, condizione che non ricorre nelle ipotesi di applicazione di misure cautelari, quali quelle reiteratamente emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], via via protagonista di nuove imprese criminali.

3. Privo di pregio è, del pari, la residua doglianza, intesa a far valere una carenza motivazionale della sentenza impugnata che è, a ben vedere, insussistente.

A tal fine, occorre notare, da un canto, che i giudici di merito, fissata la pena base nel minimo edittale di un anno di reclusione, hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operando un giudizio di comparazione che, avuto riguardo al disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. — che prevede il divieto di prevalenza delle generiche — non avrebbe potuto sortire un risultato più favorevole all'odierno ricorrente.

La sentenza impugnata contiene, d'altro canto, una valutazione, ancorché implicita (in quanto tale, ammissibile, come riconosciuto, tra le tante, da Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), in ordine al riconoscimento di concreta operatività alla recidiva, rinvenibile dal riferimento, operato nella disamina del primo motivo di appello, alla commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una serie di reati a seguito dei quali egli, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e, quindi, a quella degli arresti domiciliari, si è reso protagonista di infrazioni che gli sono valse la revoca della misura meno afflittiva e l'applicazione di quella di maggior rigore, ciò che — in uno alle precedenti condanne definitive — ne dimostra la perdurante inclinazione al delitto, resa evidente dall'escalation delle riprovevoli manifestazioni criminali, elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di otto mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato che egli ha violato le prescrizioni connesse ad una misura di prevenzione la cui applicazione, dopo un periodo di sospensione superiore al biennio, è ripresa senza la previa verifica, imposta dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'attualità della pericolosità sociale. Con il secondo motivo, denuncia carenza di motivazione in ordine al contenimento del trattamento sanzionatorio ed all'esclusione della recidiva, invocati con l'atto di appello. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 6 marzo 2023, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La Corte di appello ha disatteso il motivo di impugnazione vertente sul richiamo all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul rilievo che l'esecuzione della misura di prevenzione speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Celano, posta a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata a più riprese sospesa, tra il 15 giugno 2017 ed il 21 luglio 2020, in ragione della sua sottoposizione a misure cautelari detentive e, per soli dodici giorni, dell'espiazione di pena irrogata con sentenza irrevocabile. I giudici di merito hanno, in proposito, correttamente ricordato che la disposizione invocata impone la rivalutazione della pericolosità sociale nel solo caso in cui il soggetto raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale resti detenuto, in espiazione di pena, per almeno un biennio, condizione che, nel caso di specie, non si è verificata, ed osservato, in modo parimenti ineccepibile, che il legislatore ha inteso assegnare rilevanza agli interventi rieducativi effettuati, per un significativo lasso temporale, in favore di chi, condannato in via definitiva, sia chiamato a scontare la pena inflittagli, condizione che non ricorre nelle ipotesi di applicazione di misure cautelari, quali quelle reiteratamente emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], via via protagonista di nuove imprese criminali. 3. Privo di pregio è, del pari, la residua doglianza, intesa a far valere una carenza motivazionale della sentenza impugnata che è, a ben vedere, insussistente. A tal fine, occorre notare, da un canto, che i giudici di merito, fissata la pena base nel minimo edittale di un anno di reclusione, hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operando un giudizio di comparazione che, avuto riguardo al disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. — che prevede il divieto di prevalenza delle generiche — non avrebbe potuto sortire un risultato più favorevole all'odierno ricorrente. La sentenza impugnata contiene, d'altro canto, una valutazione, ancorché implicita (in quanto tale, ammissibile, come riconosciuto, tra le tante, da Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), in ordine al riconoscimento di concreta operatività alla recidiva, rinvenibile dal riferimento, operato nella disamina del primo motivo di appello, alla commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una serie di reati a seguito dei quali egli, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e, quindi, a quella degli arresti domiciliari, si è reso protagonista di infrazioni che gli sono valse la revoca della misura meno afflittiva e l'applicazione di quella di maggior rigore, ciò che — in uno alle precedenti condanne definitive — ne dimostra la perdurante inclinazione al delitto, resa evidente dall'escalation delle riprovevoli manifestazioni criminali, elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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