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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 10333/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24884/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depo- sitata il 11/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del GIP, lamentando che la liquidazione complessiva di € 1.798,50 non teneva conto della pluralità e complessità delle attività difensive svolte in più fasi e giudizi.

Ha dedotto in particolare che la sua attività era consistita in plurime udienze e atti distinti e documentati: interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, giudizio cautelare personale innanzi al tribunale del riesame, incidente probatorio, udienza di esame del consulente tecnico d’ufficio, udienza preliminare dinanzi al GUP con proposizione di questione preliminare.

Ha lamentato che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare dette articolazioni processuali, ciascuna corrispondente a distinte fasi processuali, e che avrebbe disatteso il criterio della liquidazione per fasi tabellari secondo il d.m. n. 55/2014.

Il ministero si è costituito deducendo la mancanza di documentazione idonea a fondare la domanda.

Il giudice ha rigettato l’opposizione, osservando che, ai sensi del d.m. n. 55/2014, le fasi del processo penale rilevanti ai fini della liquidazione sono tre (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) e che tutte le attività elencate dall’opponentesi collocano nella fase delle indagini preliminari.

Ha affermato che la richiesta dell’opponente risulta quindi fondata su una erronea scomposizione della fase delle indagini preliminari in sottofasi autonome e che non risulta documentata alcuna concreta attività difensiva che giustifichi una diversa liquidazione, essendo gli atti prodotti meri atti giudiziari o del pubblico ministero, e non risultando provata un’attività professionale effettiva, ulteriore e rilevante.

Ha inoltre rilevato che il GIP aveva comunque applicato valori medi parametrici e che, pur operando una riduzione, essa si collocava entro i limiti consentiti dalla legge e non si discostava sensibilmente dal valore medio dimidiato (€ 1.935,00) ottenuto applicando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi generali (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), che ha indicato puntualmente.

Ha compensato le spese per la particolarità esegetica della nozione di «fase».

Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Con l’unico motivoil ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. 115/2002, 12 co. 1 e 3 d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018) e della tabella 15 allegata al decreto.

Deduce che la sentenza ha erroneamente ritenuto che le sole tre fasi penalmente rilevanti (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) siano determinanti per la liquidazione, laddove invece il decreto ministeriale distingue, per ciascun tipo di giudizio (GIP, GUP, riesame, ecc.), quattro distinte fasi (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale), ciascuna con parametri specifici.

Nel caso di specie, sono indicate le seguenti corrispondenze tra le attività concretamente svolte e le relative fasi processuali previste dal d.m. n. 55/2014, tabella 15: per le indagini preliminari (interrogatorio di garanzia del 20/07/2021 dinanzi al gip, con istanza di revoca della misura cautelare): fasi di studio e istruttoria; per il giudizio cautelare personale (istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., motivi scritti e udienza del 14/08/2020 davanti al tribunale del riesame): fasi di studio, introduttiva e decisionale; per il giudizio dinanzi al gip (incidente probatorio del 06/10/2020 con deduzioni difensive e questione preliminare, ed esame del consulente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): fasi di studio, introduttiva e istruttoria; per il giudizio dinanzi al GUP(udienza del 02/03/2021 con questione preliminare e conclusioni): fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Si contesta quindi l’unitarietà con cui il giudice ha accorpato tutte le attività sotto la sola fase delle indagini preliminari, nonostanteesse fossero riferibili, per ciascuna tipologia processuale, a distinte fasi liquidabili.

In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero della giustizia è stato invalidamente notificato all'Avvocatura d istrettuale dello Stato , anziché all'Avvocatura generale,e che il Ministero è rimasto intimat o.

Poiché il vizio non si è sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass SU 608/2015) .

Pertanto,si assegna al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato e si dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte ordina la notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24884/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depo- sitata il 11/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del GIP, lamentando che la liquidazione complessiva di € 1.798,50 non teneva conto della pluralità e complessità delle attività difensive svolte in più fasi e giudizi. Ha dedotto in particolare che la sua attività era consistita in plurime udienze e atti distinti e documentati: interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, giudizio cautelare personale innanzi al tribunale del riesame, incidente probatorio, udienza di esame del consulente tecnico d’ufficio, udienza preliminare dinanzi al GUP con proposizione di questione preliminare. Ha lamentato che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare dette articolazioni processuali, ciascuna corrispondente a distinte fasi processuali, e che avrebbe disatteso il criterio della liquidazione per fasi tabellari secondo il d.m. n. 55/2014. Il ministero si è costituito deducendo la mancanza di documentazione idonea a fondare la domanda. Il giudice ha rigettato l’opposizione, osservando che, ai sensi del d.m. n. 55/2014, le fasi del processo penale rilevanti ai fini della liquidazione sono tre (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) e che tutte le attività elencate dall’opponentesi collocano nella fase delle indagini preliminari. Ha affermato che la richiesta dell’opponente risulta quindi fondata su una erronea scomposizione della fase delle indagini preliminari in sottofasi autonome e che non risulta documentata alcuna concreta attività difensiva che giustifichi una diversa liquidazione, essendo gli atti prodotti meri atti giudiziari o del pubblico ministero, e non risultando provata un’attività professionale effettiva, ulteriore e rilevante. Ha inoltre rilevato che il GIP aveva comunque applicato valori medi parametrici e che, pur operando una riduzione, essa si collocava entro i limiti consentiti dalla legge e non si discostava sensibilmente dal valore medio dimidiato (€ 1.935,00) ottenuto applicando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi generali (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), che ha indicato puntualmente. Ha compensato le spese per la particolarità esegetica della nozione di «fase». Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con l’unico motivoil ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. 115/2002, 12 co. 1 e 3 d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018) e della tabella 15 allegata al decreto. Deduce che la sentenza ha erroneamente ritenuto che le sole tre fasi penalmente rilevanti (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) siano determinanti per la liquidazione, laddove invece il decreto ministeriale distingue, per ciascun tipo di giudizio (GIP, GUP, riesame, ecc.), quattro distinte fasi (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale), ciascuna con parametri specifici. Nel caso di specie, sono indicate le seguenti corrispondenze tra le attività concretamente svolte e le relative fasi processuali previste dal d.m. n. 55/2014, tabella 15: per le indagini preliminari (interrogatorio di garanzia del 20/07/2021 dinanzi al gip, con istanza di revoca della misura cautelare): fasi di studio e istruttoria; per il giudizio cautelare personale (istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., motivi scritti e udienza del 14/08/2020 davanti al tribunale del riesame): fasi di studio, introduttiva e decisionale; per il giudizio dinanzi al gip (incidente probatorio del 06/10/2020 con deduzioni difensive e questione preliminare, ed esame del consulente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]): fasi di studio, introduttiva e istruttoria; per il giudizio dinanzi al GUP(udienza del 02/03/2021 con questione preliminare e conclusioni): fasi di studio, introduttiva e decisionale. Si contesta quindi l’unitarietà con cui il giudice ha accorpato tutte le attività sotto la sola fase delle indagini preliminari, nonostanteesse fossero riferibili, per ciascuna tipologia processuale, a distinte fasi liquidabili. In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero della giustizia è stato invalidamente notificato all'Avvocatura d istrettuale dello Stato , anziché all'Avvocatura generale,e che il Ministero è rimasto intimat o. Poiché il vizio non si è sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass SU 608/2015) . Pertanto,si assegna al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato e si dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte ordina la notifica del ricorso pressol'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ord
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