CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38285/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena -sospesa- di euro 290,00 di ammenda per la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in quanto deteneva, nel vano bagagli della propria automobile e in assenza di autorizzazione, trentadue cartucce da caccia cal. 12 contenute in una busta di plastica. In motivazione si evidenziava come il consistente numero di cartucce non consentiva di ritenere il fatto di particolare tenuità. 2. Avverso tale sentenza il Greca, a mezzo del proprio difensore, propone appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., lamentando la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento; era stata omessa la disposizione di una perizia per valutare l'efficienza e l'idoneità delle cartucce le quali, oltretutto, essendo "a pallini" non sarebbero sottoposte ad alcun obbligo di denuncia. In ultimo, si ribadisce, quale elemento per riconoscere la tenuità del fatto, il minimo disvalore sociale della condotta e la mancanza di pericolosità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti, essendo state riproposte questioni di merito oggetto di puntuale motivazione nel percorso argonnentatdvo della decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]