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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37029/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, su impugnazione del Pubblico Ministero, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 5 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione al reato di cessione di stupefacente contestatogli in concorso con altri (ex artt. 73, comma primo, d.P.R. n. 309/1990), e, riqualificato il fatto sub art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 e ritenuta la contestata recidiva, ha condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 3.500 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, proponendo un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. e la nullità della sentenza in ragione del fatto che la Corte di appello non si era limitata alla cognizione relativa ai punti della decisione di primo grado cui si erano riferiti i motivi d'appello formulati dal Procuratore generale.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo si pone in manifesta violazione del principio consolidato espresso dalla Corte di cassazione secondo cui l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen..

Ne consegue che, da un iato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato.

Sez.

U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231675 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016) Rv. 268671 - 01)

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, 23 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, su impugnazione del Pubblico Ministero, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 5 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione al reato di cessione di stupefacente contestatogli in concorso con altri (ex artt. 73, comma primo, d.P.R. n. 309/1990), e, riqualificato il fatto sub art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 e ritenuta la contestata recidiva, ha condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 3.500 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, proponendo un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. e la nullità della sentenza in ragione del fatto che la Corte di appello non si era limitata alla cognizione relativa ai punti della decisione di primo grado cui si erano riferiti i motivi d'appello formulati dal Procuratore generale. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo si pone in manifesta violazione del principio consolidato espresso dalla Corte di cassazione secondo cui l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un iato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231675 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016) Rv. 268671 - 01) 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, 23 set
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