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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 21228/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Sez.

VI - RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha dichiarato che il saldo debitore del conto corrente intrattenuto dall'attore con la predetta banca risultava essere pari a euro 11.765,31.

2. — In sede di gravame la Corte etnea ha confermato la sentenza di primo grado.

Con particolare riguardo alla censura relativa all'omessa contabilizzazione dei versamenti che l'attore aveva dedotto essere stati eseguiti a mezzo di assegni (per l'importo di euro 8.484,00), il giudice di appello ha osservato che la relativa domanda era stata precisata tardivamente, con la memoria ex art. 184 c.p.c. e che, in ogni caso, la documentazione prodotta non forniva «prova dell'avvenuto versamento sul conto degli assegni bancari prodotti in copia».

3. — La sentenza della Corte di appello di Catania, pubblicata 111 gennaio 2021, è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e da Sez.

VI-RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 2 [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi, illustrato da memoria.

Il ricorso è resistito da [OSCURATO:PERSONA] Investing, cessionaria del credito, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 163 e 164 , comma 4, c.p.c..

Si deduce che la domanda spiegata degli odierni ricorrenti era stata formulata in maniera chiara, precisa e circostanziata.

È spiegato che nella fase istruttoria del giudizio innanzi al giudice di primo grado si era specificata la tipologia dei versamenti effettuati, individuando i corrispondenti titoli, e che erano stati prodotti gli assegni girati alla banca e le relative «distinte di cessione del credito».

Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 2697 c.c..

Si ribadisce che gli attori avevano fornito prova del versamento degli assegni attraverso la documentazione sopra richiamata.

2. — Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata esibisce, sul tema della contabilizzazione degli assegni, una duplice ratio decidendi: una è incentrata sulla tardività della relativa allegazione (che sarebbe stata precisata solo con la memoria istruttoria); l'altra verte sulla mancata prova dei versamenti operati con i detti assegni La prima ratio resiste a censura.

I ricorrenti hanno osservato che, con riferimento all'omessa contabilizzazione di versamenti di assegni per curo 8.484,00, essi avevano proposto una domanda «formulata in maniera chiara, precisa e circostanziata» e precisato, poi, che una specificazione della medesima era intervenuta nella «fase istruttoria del giudizio».

Sez.

VI - RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 3 Ora, non è ben chiaro a quale specifico atto i ricorrenti riferiscano quest'ultima espressione.

E' evidente, però, che una tempestiva precisazione delle allegazioni non avrebbe potuto attuarsi nella fase istruttoria del procedimento, e nemmeno con una delle memorie di cui all'art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).

Infatti, nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 anche per le allegazioni di parte il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione (art. 183, comma 1, c.p.c..), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formularsi istanze istruttorie per provare i fatti allegati (Cass. 17 maggio 2004, n. 9323).

Resta quindi confermata l'esattezza del rilievo della Corte di appello, che ha reputato non tempestiva la precisazione della domanda attuatasi con la memoria ex art. 184 c.p.c..

La doglianza che investe il profilo della prova è, poi, inammissibile.

Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Sez.

VI-RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 4 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Sez. VI - RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 54/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha dichiarato che il saldo debitore del conto corrente intrattenuto dall'attore con la predetta banca risultava essere pari a euro 11.765,31. 2. — In sede di gravame la Corte etnea ha confermato la sentenza di primo grado. Con particolare riguardo alla censura relativa all'omessa contabilizzazione dei versamenti che l'attore aveva dedotto essere stati eseguiti a mezzo di assegni (per l'importo di euro 8.484,00), il giudice di appello ha osservato che la relativa domanda era stata precisata tardivamente, con la memoria ex art. 184 c.p.c. e che, in ogni caso, la documentazione prodotta non forniva «prova dell'avvenuto versamento sul conto degli assegni bancari prodotti in copia». 3. — La sentenza della Corte di appello di Catania, pubblicata 111 gennaio 2021, è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e da Sez. VI-RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 2 [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi, illustrato da memoria. Il ricorso è resistito da [OSCURATO:PERSONA] Investing, cessionaria del credito, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 163 e 164 , comma 4, c.p.c.. Si deduce che la domanda spiegata degli odierni ricorrenti era stata formulata in maniera chiara, precisa e circostanziata. È spiegato che nella fase istruttoria del giudizio innanzi al giudice di primo grado si era specificata la tipologia dei versamenti effettuati, individuando i corrispondenti titoli, e che erano stati prodotti gli assegni girati alla banca e le relative «distinte di cessione del credito». Il secondo mezzo oppone la violazione dell'art. 2697 c.c.. Si ribadisce che gli attori avevano fornito prova del versamento degli assegni attraverso la documentazione sopra richiamata. 2. — Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata esibisce, sul tema della contabilizzazione degli assegni, una duplice ratio decidendi: una è incentrata sulla tardività della relativa allegazione (che sarebbe stata precisata solo con la memoria istruttoria); l'altra verte sulla mancata prova dei versamenti operati con i detti assegni La prima ratio resiste a censura. I ricorrenti hanno osservato che, con riferimento all'omessa contabilizzazione di versamenti di assegni per curo 8.484,00, essi avevano proposto una domanda «formulata in maniera chiara, precisa e circostanziata» e precisato, poi, che una specificazione della medesima era intervenuta nella «fase istruttoria del giudizio». Sez. VI - RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 3 Ora, non è ben chiaro a quale specifico atto i ricorrenti riferiscano quest'ultima espressione. E' evidente, però, che una tempestiva precisazione delle allegazioni non avrebbe potuto attuarsi nella fase istruttoria del procedimento, e nemmeno con una delle memorie di cui all'art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis). Infatti, nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 anche per le allegazioni di parte il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione (art. 183, comma 1, c.p.c..), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formularsi istanze istruttorie per provare i fatti allegati (Cass. 17 maggio 2004, n. 9323). Resta quindi confermata l'esattezza del rilievo della Corte di appello, che ha reputato non tempestiva la precisazione della domanda attuatasi con la memoria ex art. 184 c.p.c.. La doglianza che investe il profilo della prova è, poi, inammissibile. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). 3. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Sez. VI-RG 14393/2021 camera di consiglio 3.2.2021 4 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così de
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