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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 25605/2022

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to la seguente Ud. 10/11/2021 SENTENZA PU sul ricorso 13484-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 36 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 15 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2175/2015 della CORTE d'APPELLO di TORINO depositata il 4/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente come in atti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 8.2.2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Alba, [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietaria di un fabbricato con annesso cortile, censiti al Catasto del Comune di Neive ai mappali nn. 65 e 66 — ora 266 — foglio 14 del Comune di Neive; che, anteriormente all'acquisto ereditario da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile confinante, censito al Catasto ai mappali nn. 56 e 104 foglio 14, proprietaria esclusiva era [OSCURATO:PERSONA], la quale, sul presupposto di aver sempre esercitato il passaggio sul cortile di cui ai mappah nn. 65 e 66 per accedere alle cantine del proprio immobile, aveva adito nel 2003 il Tribunale di Alba chiedendo la rimozione, ex artt. 1168-1170 c.c., di ogni ostacolo al passaggio; che la domanda possessoria era stata contestata dalla società attrice; che il Tribunale di Alba aveva respinto il ricorso; che, in parziale riforma di tale decisione, la Corte d'Appello di Torino aveva reintegrato la Squassabia nella servitù di passaggio pedonale alle cantine attraverso l'antistante cortile; che con il giudizio la società istante intendeva verificare l'inesistenza di un titolo idoneo giuridico posto a base dell'esercizio del diritto di passaggio pedonale riconosciuto in via possessoria al convenuto, successore della Squassabia. [OSCURATO:PERSONA]:elbourg s.r.l. concludeva per una negatoria servitutis con l'accertamento del diritto di proprietà esclusiva sugli immobili senza alcuna servitù.

Si costituiva in giudizio il convenuto affermando che già la Squassabia aveva sempre esercitato, pacificamente e da oltre un ventennio, il passaggio sul cortile già citato tramite vari accessi, trattandosi dell'unico modo per raggiungere le proprie cantine; detto passaggio era stato esercitato anche attraverso l'uso di un cancello situato all'estremità di uno degli accessi al predetto cortile; la servitù esercitata era apparente nella misura in cui, lungo il cortile servente, vi era traccia di un sentiero prodotto da calpestio in seguito al passaggio e vi era un cancello posto all'estremità di uno degli accessi al cortile.

Chiedeva il rigetto della domanda e l'accoglimento, in via riconvenzionale, della servitù di transito pedonale e carraio in favore del proprio fondo, per usucapione.

Escussi i testi e precisate le conclusioni, il giudizio [dopo la soppressione del Tribunale di Alba] era deciso dal Tribunale di Asti, con sentenza del 4.8.2014, che rigettava la domanda riconvenzionale avente a oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto, accogliendo la domanda attorea di accertamento della piena proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sui beni in oggetto.

In particolare, anche all'esito dell'escussione dei testi, non era stata raggiunta la prova dell'esistenza di opere visibili permanenti oggettivamente destinate all'esercizio dell'invocata servitù di passaggio.Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], che deduceva in particolare che il cancello era posto sul fondo dominante del medesimo e quindi l'apparenza era riicompresa nei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte; e che dalle deposizioni testimoniali era confermato che l'accesso alla proprietà di parte appellante avveniva, almeno dal 1945, dal cancello suddetto di cui solo lui aveva le chiavi.

Con sentenza n. 2175/2015, depositata in data 4.12.2015, la Corte d'Appello di Torino rigettava la domanda di negatoria servitutis e dichiarava usucapita dalla proprietà dem mappali 56- 104, di parte appellante, a carico della proprietà di cui ai mappali 65-66, di parte appellata, la servitù di transito pedonale e carraio sul sedime collocato a cm. 150 circa dai confini ovest dei fondi serventi e condannava l'appellata a lasciare il suddetto sedime di transito nella piena disponibilità del fondo dominante, condannando l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c:assazione (n. 13484/2016) [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre articolati motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La causa, trattata in sede camerale il 15 settembre 2020, è stata rimessa alla pubblica udienza "cameralizzata".

Il procuratore generale ha fatto pervenire note scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Va rilevato che, nelle more del presente giudizio di legittimità, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza della corte d'appello di Torino n. 1894 del 2017, la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. da lei proposto avverso la odierna sentenza n. 2175 del 2015, con cui la medesima Corte d'appello aveva dichiarato l'esistenza della servitù di passaggio di cui si controverte, gravante sui fondi di proprietà [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24604 del 2019 della Sesta Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso (n. 7579/18 R.G) avverso la sentenza d'appello n.1894/17.

Ha osservato testualmente che « La sentenza n. 2175/15 aveva ritenuto la suddetta servitù acquistata per usucapione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell'esistenza ultraventennale di un'opera visibile idonea a manifestare il relativo possesso, vale a dire un cancello che, aprendosi nella muratura perimetrale del fabbricato in proprietà [OSCURATO:PERSONA] (particella n. 104), consente il passaggio dal medesimo alla confinante particella n. 64.

L'impugnazione per revocazione rigettata con la sentenza qui impugnata si fondava sull'assunto che la decisione adottata con la sentenza n. 2175/15 sarebbe stata effetto dell' errore percettivo compiuto dalla corte torinese nel ritenere che la suddetta particella n. 64 fosse di proprietà [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, secondo la prospettazione svolta nella domanda di revocazione, l'errore revocatorio si sarebbe annidato nella frase contenuta a pag. 14 della sentenza n. 2175/15, là dove si scrive «il cancello si apre sul fondo asseritannente servente», in contrasto con l'indiscutibile e pacifica circostanza che la particella n. 64 non appartiene ad [OSCURATO:PERSONA] ma è - ed è sempre stata - in proprietà del terzo sig. [OSCURATO:PERSONA].

La corte torinese, nella sentenza qui impugnata, ha disatteso la domanda di revocazione della società [OSCURATO:SOCIETA] perché ha negato che la decisione adottata nella sentenza impugnata per revocazione fosse effetto del suddetto errore, sostenendo che «il requisito dell'apparenza - necessario ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] - non è 'stato ricavato dalla sola collocazione del cancello, né dal fatto che il cancello fosse o potesse essere ritenuto direttamente affacciato sui fondi pretesamente asserviti» (pag. 15, primo capoverso, della sentenza qui gravata).

Secondo il giudice della revocazione la sentenza n. 2175/15, per un verso, «dice chiaramente che il cancello di cui trattasi non si apre direttamente sui fondi iscritti ai numeri 65 e 66 di mappa del foglio 14 del Comune di Neive, ma apre, invece, sul fondo (intermedio) iscritto al mappale 64 (proprietà [OSCURATO:PERSONA])» (pag. 15, terzo capoverso, della sentenza qui gravata) e, per altro verso, argomenta ampiamente, in fatto e in diritto, in ordine alla «possibilità che il cancello - che affaccia (e si apre) su un fondo di terzi - possa essere considerato nel senso di opera permanente destinata al servizio della servitù di cui si tratta» (pag. 15, settimo capoverso, della sentenza qui gravata), risolvendo positivamente tale questione sull'assunto che «quel cancello e la relativa apertura di transito non potessero servire ad altro, essendo quello l'unico transito possibile per collegare in modo pedonale per il trasporto di merci la proprietà [OSCURATO:PERSONA] con la via pubblica» (pag. 15, ottavo capoverso, della sentenza qui gravata).» La ordinanza 24604/19 ha poi respinto i tre motivi di ricorso avverso la sentenza d'appello 1894/17, in quanto il primo censurava inammissibilmente il giudizio di fatto reso dalla Corte di appello circa la decisività del presunto errore revocatorio ascritto alla sentenza 2175/15.

Il secondo attingeva, del pari inammissibilmente, l'accertamento operato della sentenza 2175/15 (quella qui impugnata) in ordine alla qualificazione del cancello considerato opera apparente dalla prima sentenza della Corte di appello Il terzo motivo del ricorso 7579/18, relativo a carenza assoluta di motivazione della sentenza 1894/17 della Corte di appello, è stato ritenuto inammissibile dalla Sesta sezione perché il provvedimento impugnato indicava in maniera coerente la ratio decidendi del rigetto della istanza di revocazione in appello, coerentemente con la non decisività dell'asserito errore circa l'appartenenza della particella 64, su cui si affacciava il cancello, alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima titolare, secondo il [OSCURATO:PERSONA], del mappale 64 e dell'annessa «particella di cortile interposta tra la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà [OSCURATO:SOCIETA]», come si legge nella sentenza qui impugnata (pag.10).

2. - Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la Corte d'Appello posizionando il cancello in un luogo diverso da quello attestato dalla non contestazione avversaria, ha erroneamente qualificato "opera apparente" un cancello che non permette il transito sui fondi pretesamente serventi».

Nello specifico, la ricorrente deduce: a) Sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c. p.c. : la norma impone al Giudice l'obbligo di considerare veri i fatti oggetto di affermazione ad opera di una parte e non specificamente contestati dalla controparte.

L'odierna ricorrente, già in primo grado affermava che il cancello non si apriva sui fondi n. 65 e 66 e tale circostanza non è stata mai contestata dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva la società ricorrente che tali dati processuali sono stati ignorati dalla sentenza impugnata.

Corretta la collocazione del cancello, nessuna servitù di passaggio può collegarsi allo stesso, dal momento che esso non consente il transito tra fondo dominante e servente, ma, tutt'al più tra fondo dominante e il fondo n. 64, appartenente a un terzo estraneo al presente giudizio. b) Da questo errore di fatto costituito dall'aver collocato in luogo errato la poszione del cancello deriverebbe anche la violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c.

Nella fattispecie secondo parte ricorrente il cancello non ha alcuna funzione obiettiva e univoca: esso si affaccia sul fondo 64, di proprietà [OSCURATO:PERSONA], e non sui fondi 65-66 [OSCURATO:SOCIETA] e avrebbe sempre avuto la funzione specifica: di permettere il passaggio dal mappale 104 al solo 64 e viceversa.

Ciò sarebbe dimostrato dalle due servitù reciproche di passaggio costituite nel 1928 tra i fondi 104 e

64. Il motivo è infondato.

La Corte di appello di Torino non ha commesso alcun errore nell'individuare la posizione del cancello, che anzi essa ha avuto ben presente, come argomentato dalla riportata sentenza Cass.24604/19 di cui prima si è dato conto, la quale ha confermato la pronuncia della stessa Corte di appello con cui è stata rigettata la doglianza [OSCURATO:SOCIETA] di un errore revocatorio sul punto.

Non vi è stato quindi il conseguente errore di diritto, relativo al cancello, lamentato dal motivo di ricorso: del manufatto è stato individuato il posizionamento tra fondo 104 e fondo 64 (si veda, a ulteriore conferma, pag. 13 § 4.1 della sentenza impugnata), quest'ultimo interposto tra quello dominante e quelli (secondo la tesi del [OSCURATO:PERSONA]), serventi di [OSCURATO:SOCIETA].

Il fondo 64 è stato considerato come servente in funzione della servitù di passo e del cancello è stata fornita una accurata valutazione costituente apprezzamento di merito incensurabile in cassazione - per stabilirne la caratteristica di opera apparente destinata all'esercizio della servitù.

3. - Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. e dell'art. 116 ex art. 360 n. 3 c.p.c.: là dove la Corte d'Appello, travisando la prova sulla posizione del cancello, erroneamente qualificava "opera apparente" un cancello che non permetteva il transito sui fondi pretesamente serventi».

La censura, dopo aver ripercorso la tesi, già smentita, dell'errore circa il posizionamento del cancello, si incentra su un profilo decisivo, meglio sviluppato in memoria, che risulta fondato.

Parte ricorrente osserva infatti che il cancello di collegamento tra fondo 104 e fondo 64 non ha il requisito di opera apparente sufficiente a attestare l'esistenza di una servitù di passo in relazione ai fondi successivi.

Essa non è infatti opera apparente che possa unicamente avere tale funzione, potendo ben essere funzionale al solo collegamento tra mappale 104 mappale 64 e non con i successivi fondi.

Il ricorso osserva opportunamente che il cancello per essere opera di per sé sufficiente a dimostrare la esistenza della servitù di passo avrebbe dovuto avere «un univoco collegamento funzionale con il fondo pretesamente servente».

La censura è fondata perché, come osservato da parte ricorrente, l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata è stato quello di preoccuparsi di ritenere sufficiente come opera apparente a dimostrazione dell'esistenza della servitù il solo cancello che schiudeva l'accesso da e per il fondo 64 di proprietà di terzi.

La Corte di appello avrebbe invece dovuto accertare e verificare se questo accesso fosse poi seguìto dalle indispensabili opere apparenti tali da costituire un percorso - inequivocabilmente finalizzato a servitù di passo - connesso al successivo transito, sempre munito delle caratteristiche di legge, sulle particelle [OSCURATO:SOCIETA] poste al di là del mappale

64. Il rilievo coglie nel segno soprattutto se si ha riguardo alla circostanza che la sentenza di primo grado, riportata da quella di appello, si era soffermata sulla mancanza di prova della domanda riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA] di usucapione della servitù «con riferimento al tracciato stradale presente nel cortile asseritamente servente», rilievo corroborato con il richiamo a Cass. 13238/2010 di questa sezione, espressione di un principio («Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.

Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.») che è stato confermato, tra le altre, da Cass. 7004 del 2017 e Cass.11834 del 06/05/2021.

La sentenza impugnata ha individuato due profili controversi, nettamente distinguendoli: il primo relativo al cancello (§ 4.1) del quale è stato affermato il requisito dell'apparenza, ritenendolo erroneamente di per sé sufficiente (di qui il vizio denunciato fondatamente nell'odierno ricorso).

Il secondo relativo (cfr l'inequivocabile inizio del § 4.2) al solo profilo della «durata del transito nel tempo».

Dalla trattazione relativa a quest'ultimo non si può quindi trarre alcun argomento circa la sussistenza del requisito dell'apparenza di un completo percorso inequivocabilmente destinato alla pretesa servitù di passo, requisito correttamente ritenuto Indispensabile dal Tribunale di Asti con esplicito riferimento ,alla sentenza 13238/2010.

A questo accertamento dovrà pertanto dedicarsi la Corte di appello di Torino in sede di rinvio.

4. - Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art.118 disp. att. c.p.c. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza per radicale inesistenza della motivazione", là dove la ricorrente lamentava una confusione della Corte d'Appello in quanto la stessa, pur posizionando correttamente il cancello tra i fondi 104 e 64, affermava erroneamente che esso si apriva direttamente sul fondo asseritamente servente.

Di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata per motivazione meramente apparente e giuridicamente inesistente su fatti rilevanti di causa.

Questa censura, relativa alla assoluta carenza di motivazione, resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

5. - Va dunque rigettato il primo motivo.

Va accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente Ud. 10/11/2021 SENTENZA PU sul ricorso 13484-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 36 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 15 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2175/2015 della CORTE d'APPELLO di TORINO depositata il 4/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto con la richiesta di rigetto del ricorso; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, che hanno concluso rispettivamente come in atti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, notificato in data 8.2.2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Alba, [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere proprietaria di un fabbricato con annesso cortile, censiti al Catasto del Comune di Neive ai mappali nn. 65 e 66 — ora 266 — foglio 14 del Comune di Neive; che, anteriormente all'acquisto ereditario da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'immobile confinante, censito al Catasto ai mappali nn. 56 e 104 foglio 14, proprietaria esclusiva era [OSCURATO:PERSONA], la quale, sul presupposto di aver sempre esercitato il passaggio sul cortile di cui ai mappah nn. 65 e 66 per accedere alle cantine del proprio immobile, aveva adito nel 2003 il Tribunale di Alba chiedendo la rimozione, ex artt. 1168-1170 c.c., di ogni ostacolo al passaggio; che la domanda possessoria era stata contestata dalla società attrice; che il Tribunale di Alba aveva respinto il ricorso; che, in parziale riforma di tale decisione, la Corte d'Appello di Torino aveva reintegrato la Squassabia nella servitù di passaggio pedonale alle cantine attraverso l'antistante cortile; che con il giudizio la società istante intendeva verificare l'inesistenza di un titolo idoneo giuridico posto a base dell'esercizio del diritto di passaggio pedonale riconosciuto in via possessoria al convenuto, successore della Squassabia. [OSCURATO:PERSONA]:elbourg s.r.l. concludeva per una negatoria servitutis con l'accertamento del diritto di proprietà esclusiva sugli immobili senza alcuna servitù. Si costituiva in giudizio il convenuto affermando che già la Squassabia aveva sempre esercitato, pacificamente e da oltre un ventennio, il passaggio sul cortile già citato tramite vari accessi, trattandosi dell'unico modo per raggiungere le proprie cantine; detto passaggio era stato esercitato anche attraverso l'uso di un cancello situato all'estremità di uno degli accessi al predetto cortile; la servitù esercitata era apparente nella misura in cui, lungo il cortile servente, vi era traccia di un sentiero prodotto da calpestio in seguito al passaggio e vi era un cancello posto all'estremità di uno degli accessi al cortile. Chiedeva il rigetto della domanda e l'accoglimento, in via riconvenzionale, della servitù di transito pedonale e carraio in favore del proprio fondo, per usucapione. Escussi i testi e precisate le conclusioni, il giudizio [dopo la soppressione del Tribunale di Alba] era deciso dal Tribunale di Asti, con sentenza del 4.8.2014, che rigettava la domanda riconvenzionale avente a oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto, accogliendo la domanda attorea di accertamento della piena proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sui beni in oggetto. In particolare, anche all'esito dell'escussione dei testi, non era stata raggiunta la prova dell'esistenza di opere visibili permanenti oggettivamente destinate all'esercizio dell'invocata servitù di passaggio.Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], che deduceva in particolare che il cancello era posto sul fondo dominante del medesimo e quindi l'apparenza era riicompresa nei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte; e che dalle deposizioni testimoniali era confermato che l'accesso alla proprietà di parte appellante avveniva, almeno dal 1945, dal cancello suddetto di cui solo lui aveva le chiavi. Con sentenza n. 2175/2015, depositata in data 4.12.2015, la Corte d'Appello di Torino rigettava la domanda di negatoria servitutis e dichiarava usucapita dalla proprietà dem mappali 56- 104, di parte appellante, a carico della proprietà di cui ai mappali 65-66, di parte appellata, la servitù di transito pedonale e carraio sul sedime collocato a cm. 150 circa dai confini ovest dei fondi serventi e condannava l'appellata a lasciare il suddetto sedime di transito nella piena disponibilità del fondo dominante, condannando l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c:assazione (n. 13484/2016) [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre articolati motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa, trattata in sede camerale il 15 settembre 2020, è stata rimessa alla pubblica udienza "cameralizzata". Il procuratore generale ha fatto pervenire note scritte. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Va rilevato che, nelle more del presente giudizio di legittimità, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza della corte d'appello di Torino n. 1894 del 2017, la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. da lei proposto avverso la odierna sentenza n. 2175 del 2015, con cui la medesima Corte d'appello aveva dichiarato l'esistenza della servitù di passaggio di cui si controverte, gravante sui fondi di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24604 del 2019 della Sesta Sezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso (n. 7579/18 R.G) avverso la sentenza d'appello n.1894/17. Ha osservato testualmente che « La sentenza n. 2175/15 aveva ritenuto la suddetta servitù acquistata per usucapione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto dell'esistenza ultraventennale di un'opera visibile idonea a manifestare il relativo possesso, vale a dire un cancello che, aprendosi nella muratura perimetrale del fabbricato in proprietà [OSCURATO:PERSONA] (particella n. 104), consente il passaggio dal medesimo alla confinante particella n. 64. L'impugnazione per revocazione rigettata con la sentenza qui impugnata si fondava sull'assunto che la decisione adottata con la sentenza n. 2175/15 sarebbe stata effetto dell' errore percettivo compiuto dalla corte torinese nel ritenere che la suddetta particella n. 64 fosse di proprietà [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, secondo la prospettazione svolta nella domanda di revocazione, l'errore revocatorio si sarebbe annidato nella frase contenuta a pag. 14 della sentenza n. 2175/15, là dove si scrive «il cancello si apre sul fondo asseritannente servente», in contrasto con l'indiscutibile e pacifica circostanza che la particella n. 64 non appartiene ad [OSCURATO:PERSONA] ma è - ed è sempre stata - in proprietà del terzo sig. [OSCURATO:PERSONA]. La corte torinese, nella sentenza qui impugnata, ha disatteso la domanda di revocazione della società [OSCURATO:SOCIETA] perché ha negato che la decisione adottata nella sentenza impugnata per revocazione fosse effetto del suddetto errore, sostenendo che «il requisito dell'apparenza - necessario ai fini dell'acquisto per usucapione del diritto invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] - non è 'stato ricavato dalla sola collocazione del cancello, né dal fatto che il cancello fosse o potesse essere ritenuto direttamente affacciato sui fondi pretesamente asserviti» (pag. 15, primo capoverso, della sentenza qui gravata). Secondo il giudice della revocazione la sentenza n. 2175/15, per un verso, «dice chiaramente che il cancello di cui trattasi non si apre direttamente sui fondi iscritti ai numeri 65 e 66 di mappa del foglio 14 del Comune di Neive, ma apre, invece, sul fondo (intermedio) iscritto al mappale 64 (proprietà [OSCURATO:PERSONA])» (pag. 15, terzo capoverso, della sentenza qui gravata) e, per altro verso, argomenta ampiamente, in fatto e in diritto, in ordine alla «possibilità che il cancello - che affaccia (e si apre) su un fondo di terzi - possa essere considerato nel senso di opera permanente destinata al servizio della servitù di cui si tratta» (pag. 15, settimo capoverso, della sentenza qui gravata), risolvendo positivamente tale questione sull'assunto che «quel cancello e la relativa apertura di transito non potessero servire ad altro, essendo quello l'unico transito possibile per collegare in modo pedonale per il trasporto di merci la proprietà [OSCURATO:PERSONA] con la via pubblica» (pag. 15, ottavo capoverso, della sentenza qui gravata).» La ordinanza 24604/19 ha poi respinto i tre motivi di ricorso avverso la sentenza d'appello 1894/17, in quanto il primo censurava inammissibilmente il giudizio di fatto reso dalla Corte di appello circa la decisività del presunto errore revocatorio ascritto alla sentenza 2175/15. Il secondo attingeva, del pari inammissibilmente, l'accertamento operato della sentenza 2175/15 (quella qui impugnata) in ordine alla qualificazione del cancello considerato opera apparente dalla prima sentenza della Corte di appello Il terzo motivo del ricorso 7579/18, relativo a carenza assoluta di motivazione della sentenza 1894/17 della Corte di appello, è stato ritenuto inammissibile dalla Sesta sezione perché il provvedimento impugnato indicava in maniera coerente la ratio decidendi del rigetto della istanza di revocazione in appello, coerentemente con la non decisività dell'asserito errore circa l'appartenenza della particella 64, su cui si affacciava il cancello, alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima titolare, secondo il [OSCURATO:PERSONA], del mappale 64 e dell'annessa «particella di cortile interposta tra la proprietà [OSCURATO:PERSONA] e la proprietà [OSCURATO:SOCIETA]», come si legge nella sentenza qui impugnata (pag.10). 2. - Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.: la Corte d'Appello posizionando il cancello in un luogo diverso da quello attestato dalla non contestazione avversaria, ha erroneamente qualificato "opera apparente" un cancello che non permette il transito sui fondi pretesamente serventi». Nello specifico, la ricorrente deduce: a) Sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c. p.c. : la norma impone al Giudice l'obbligo di considerare veri i fatti oggetto di affermazione ad opera di una parte e non specificamente contestati dalla controparte. L'odierna ricorrente, già in primo grado affermava che il cancello non si apriva sui fondi n. 65 e 66 e tale circostanza non è stata mai contestata dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva la società ricorrente che tali dati processuali sono stati ignorati dalla sentenza impugnata. Corretta la collocazione del cancello, nessuna servitù di passaggio può collegarsi allo stesso, dal momento che esso non consente il transito tra fondo dominante e servente, ma, tutt'al più tra fondo dominante e il fondo n. 64, appartenente a un terzo estraneo al presente giudizio. b) Da questo errore di fatto costituito dall'aver collocato in luogo errato la poszione del cancello deriverebbe anche la violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. Nella fattispecie secondo parte ricorrente il cancello non ha alcuna funzione obiettiva e univoca: esso si affaccia sul fondo 64, di proprietà [OSCURATO:PERSONA], e non sui fondi 65-66 [OSCURATO:SOCIETA] e avrebbe sempre avuto la funzione specifica: di permettere il passaggio dal mappale 104 al solo 64 e viceversa. Ciò sarebbe dimostrato dalle due servitù reciproche di passaggio costituite nel 1928 tra i fondi 104 e 64. Il motivo è infondato. La Corte di appello di Torino non ha commesso alcun errore nell'individuare la posizione del cancello, che anzi essa ha avuto ben presente, come argomentato dalla riportata sentenza Cass.24604/19 di cui prima si è dato conto, la quale ha confermato la pronuncia della stessa Corte di appello con cui è stata rigettata la doglianza [OSCURATO:SOCIETA] di un errore revocatorio sul punto. Non vi è stato quindi il conseguente errore di diritto, relativo al cancello, lamentato dal motivo di ricorso: del manufatto è stato individuato il posizionamento tra fondo 104 e fondo 64 (si veda, a ulteriore conferma, pag. 13 § 4.1 della sentenza impugnata), quest'ultimo interposto tra quello dominante e quelli (secondo la tesi del [OSCURATO:PERSONA]), serventi di [OSCURATO:SOCIETA]. Il fondo 64 è stato considerato come servente in funzione della servitù di passo e del cancello è stata fornita una accurata valutazione costituente apprezzamento di merito incensurabile in cassazione - per stabilirne la caratteristica di opera apparente destinata all'esercizio della servitù. 3. - Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. e dell'art. 116 ex art. 360 n. 3 c.p.c.: là dove la Corte d'Appello, travisando la prova sulla posizione del cancello, erroneamente qualificava "opera apparente" un cancello che non permetteva il transito sui fondi pretesamente serventi». La censura, dopo aver ripercorso la tesi, già smentita, dell'errore circa il posizionamento del cancello, si incentra su un profilo decisivo, meglio sviluppato in memoria, che risulta fondato. Parte ricorrente osserva infatti che il cancello di collegamento tra fondo 104 e fondo 64 non ha il requisito di opera apparente sufficiente a attestare l'esistenza di una servitù di passo in relazione ai fondi successivi. Essa non è infatti opera apparente che possa unicamente avere tale funzione, potendo ben essere funzionale al solo collegamento tra mappale 104 mappale 64 e non con i successivi fondi. Il ricorso osserva opportunamente che il cancello per essere opera di per sé sufficiente a dimostrare la esistenza della servitù di passo avrebbe dovuto avere «un univoco collegamento funzionale con il fondo pretesamente servente». La censura è fondata perché, come osservato da parte ricorrente, l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata è stato quello di preoccuparsi di ritenere sufficiente come opera apparente a dimostrazione dell'esistenza della servitù il solo cancello che schiudeva l'accesso da e per il fondo 64 di proprietà di terzi. La Corte di appello avrebbe invece dovuto accertare e verificare se questo accesso fosse poi seguìto dalle indispensabili opere apparenti tali da costituire un percorso - inequivocabilmente finalizzato a servitù di passo - connesso al successivo transito, sempre munito delle caratteristiche di legge, sulle particelle [OSCURATO:SOCIETA] poste al di là del mappale 64. Il rilievo coglie nel segno soprattutto se si ha riguardo alla circostanza che la sentenza di primo grado, riportata da quella di appello, si era soffermata sulla mancanza di prova della domanda riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA] di usucapione della servitù «con riferimento al tracciato stradale presente nel cortile asseritamente servente», rilievo corroborato con il richiamo a Cass. 13238/2010 di questa sezione, espressione di un principio («Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.») che è stato confermato, tra le altre, da Cass. 7004 del 2017 e Cass.11834 del 06/05/2021. La sentenza impugnata ha individuato due profili controversi, nettamente distinguendoli: il primo relativo al cancello (§ 4.1) del quale è stato affermato il requisito dell'apparenza, ritenendolo erroneamente di per sé sufficiente (di qui il vizio denunciato fondatamente nell'odierno ricorso). Il secondo relativo (cfr l'inequivocabile inizio del § 4.2) al solo profilo della «durata del transito nel tempo». Dalla trattazione relativa a quest'ultimo non si può quindi trarre alcun argomento circa la sussistenza del requisito dell'apparenza di un completo percorso inequivocabilmente destinato alla pretesa servitù di passo, requisito correttamente ritenuto Indispensabile dal Tribunale di Asti con esplicito riferimento ,alla sentenza 13238/2010. A questo accertamento dovrà pertanto dedicarsi la Corte di appello di Torino in sede di rinvio. 4. - Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la «Violazione o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art.118 disp. att. c.p.c. ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza per radicale inesistenza della motivazione", là dove la ricorrente lamentava una confusione della Corte d'Appello in quanto la stessa, pur posizionando correttamente il cancello tra i fondi 104 e 64, affermava erroneamente che esso si apriva direttamente sul fondo asseritamente servente. Di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto essere cassata per motivazione meramente apparente e giuridicamente inesistente su fatti rilevanti di causa. Questa censura, relativa alla assoluta carenza di motivazione, resta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. 5. - Va dunque rigettato il primo motivo. Va accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in div
Sentenza Cassazione n. 25605/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris