CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 23396/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23.9.2025 il Tribunale di Trento, pronunciandosi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di plurime fattispecie del reato di cui all’art.73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (come da ordinanza di correzionedell’errore materiale in data 17 febbraio 2026), preso atto dell’esito positivo dellamessa alla prova cui l’imputato era stato ammesso, come risulta dalla relazionedell’UEPE, visti gli artt. 168 ter cod.pen. e 464 septies cod.proc.pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per estinzione delreato a lui ascritto.2. Avverso detta sentenza, unitamente all’ordinanza di ammissione alla messaalla prova in data 12 dicembre 2024, la Procura Generale della Repubblica diTrento ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Con il primo si premette che l’ordinanza di sospensione del processo con messaalla prova del 12 dicembre 2024 non è mai stata comunicata all’Ufficio dellaProcura Generale e viene quindi impugnata unitamente alla sentenza.In particolare si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penaleex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per la violazione dell’art. 50 cod.proc.pen.Si assume che, dato che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio diBeber in relazione al reato di cui all’art. 74 ed a più violazioni dell’art. 73 d.p.r.309 del 1990, la messa alla prova é avvenuta a seguito di riqualificazione di tuttii fatti contestati nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.Si rileva che il Gip, ammettendo l’imputato alla messa alla prova e poidichiarando l’estinzione del reato per esito positivo della stessa, ha ratificato taleriqualificazione, consentendo di fatto la revoca dell’azione penale con riferimentoal reato associativo aggravato dall’uso delle armi, con ciò violando il principiodella irretrattabilità dell’azione penale dettato dall’art. 50 cod.proc.pen..Ne deriva che l’iniziativa del Pubblico Ministero di eliminare la contestazione di unfatto o di una sua circostanza, proprio perché contrastante con il principio di cuiall’art. 50, comma 3, cod.proc.pen. é priva di qualsivoglia effetto e non incide suldovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della leggepenale ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per la violazione dell’art. 125,comma 3, cod.proc.pen., 464 quater e 464 septies cod.proc.pen.Si assume che la lettura della sentenza e dell’ordinanza impugnata nonconsentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.Ed invero il giudice non ha dato conto nella motivazione delle ragioni a sostegnodella diversa qualificazione che legittimerebbero la messa alla prova.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentogravato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.Va premesso che, secondo il chiaro disposto dell'art. 464 quater, comma 7,cod.proc.pen., il Pubblico Ministero è legittimato a ricorrere per cassazioneavverso l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi del precedente comma 3, decidesulla richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento per messa allaprova.Quindi avverso il provvedimento con il quale il giudice, vagliata preventivamentel'ammissibilità dell'istanza di messa alla prova, dispone la sospensione, ilPubblico Ministero è legittimato ad esperire, in via esclusiva, uno specificostrumento di impugnazione ovvero il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 464quater, comma 7, cod.proc.pen., con il quale può, in primo luogo, sollecitare ilsindacato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 168 bis cod.pen.Anche la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 469 septiescod.proc.pen., dichiara, nell'ambito dello stesso procedimento speciale, che laprova ha avuto esito positivo con conseguente estinzione del reato, per quel cheinteressa in questa sede, è ricorribile per cassazione, secondo i princìpi generalifissati dall'art. 111, comma 7, Cost. e dall' art. 568, commi 2 e 3, cod.proc.pen..Ed inoltre in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratoregenerale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi dicui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmentecomunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnarequest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivodella prova.1.2. E' evidente, però, che la cognizione dei due giudizi di impugnazioneazionabili dal Pubblico Ministero, rispettivamente avverso l'ordinanza emessa aisensi dell'art. 464 quater, comma 3, cod.proc.pen., ed avverso la sentenza di cuiall'art. 469 septies cod.proc.pen., deve essere necessariamente diversa.Ciò, implica, in primo luogo, che con il ricorso per cassazione avverso lasentenza di proscioglimento non possono essere proposti motivi attinentiall'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla provaperché preclusi dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale deve essereproposto il mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza di cui all'art. 464 quatercommi 3 e 7, cod.proc.pen.; al contrario, ben potranno essere dedotte, secondole regole ed í limiti del giudizio di legittimità, censure attinenti alla fase delprocedimento successiva all'ordinanza di sospensione sia di natura processualesia eventuali errores in iudicando. Deve ribadirsi, dunque, che nel sistemadelineato dal legislatore, con l'impugnazione della sentenza dichiarativadell'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può esserepiù dedotta la doglianza, oggetto del ricorso in esame, relativa all'originariainsussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 168 bis cod.proc.pen. per l'accessoal rito speciale (Sez. 1, n. 41629/2019, Rv. 277138).Si é quindi affermato che in tema di messa alla prova, è inammissibileil ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiaral'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinentiall'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova,stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro ilquale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato cheavverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti delgiudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione delprocedimento, sia di natura processuale, che per "errores in iudicando")(Sez. 2 , n. 5245 del 15/10/2020,dep. 2021, Rv. 280638).1.3. Poste tali coordinate ermeneutiche, la prima censura proposta con l’odiernoricorso attiene all’ammissibilità della sospensione del processo con messa allaprova. Nella specie va rilevato che all’udienza del 12 dicembre 2024 in cui ilGiudice ha pronunciato l’ordinanza ammissiva, il relativo provvedimento, purreso con il parere favorevole del Pubblico Ministero, non risulta essere mai statocomunicato alla Procura Generale, di talché l’odierna doglianza risultaammissibile.Ciò premesso la stessa è altresì fondata.Ed, invero, il giudice di merito ha ammesso il [OSCURATO:PERSONA] alla messa alla prova inassenza dei requisiti normativi previsti, atteso che i capi di imputazionecomprendevano anche il reato previsto dall’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990,peraltro aggravato ai sensi del comma 4, per il quale, non poteva operare alcunariqualificazione nell’ipotesi affievolita di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990.1.4. Ora, la ritrattazione dell'azione penale indica l'iniziativa unilaterale del P.M.volta ad eliminare, in contrasto con il principio che si desume dall'art. 50, comma3, cod. proc. pen., elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione sottopostaal vaglio del giudice con l'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 36376 del23/06/2021, Rv. 282015).Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è illegittima lamodifica dell'imputazione, anche sub specie di esclusione della circostanzaaggravante contestata effettuata nel corso del dibattimento dal P.M. medianteuna correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto,in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degliartt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentrenon può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione dellecondotte, potere che attiene alla decisione di merito e che spetta al giudice, ilquale nel suo esercizio deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fattoe di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze (v., ad es., Sez.5, n. 9806 del 13/02/2006, Rv. 234231).Ne discende che il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica o dipronunciare una sentenza di proscioglimento compete solo al giudice e chel'iniziativa del P.M. di eliminare la contestazione di un fatto o di sua circostanza,proprio perché contrastante con il principio desumibile dall'art. 50, comma 3,cod. proc. pen., è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudicedi pronunciarsi sull'intera materia devolutagli, con l'esercizio dell'azione penale econ le integrazioni successive.La restante censura è assorbita.2. In conclusione la sentenza impugnata e l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] diammissione dell’imputato alla messa alla prova vanno annullate con trasmissionedegli atti al Tribunale di Trento, per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] diammissione dell’imputato alla messa alla prova, disponendo la trasmissione degliCosì deciso in Roma il 6.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]