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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2002

Cassazione n. 31232/2026

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l 15/02/20023.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/20044.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/20045.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/2000avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 14/11/2025, ha riformato lasentenza emessa il 29/01/2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunalecittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FlavioCorradengo ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapina, porto illegale di arma, furto,estorsione e ricettazione, così come loro rispettivamente ascritti, rideterminando le peneai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordatoavanzate dalle parti.2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto distinti ricorsi percassazione gli imputati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione dellasentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze2.2.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge per essersi riconosciuto, sulla penabase per la rapina di cui al capo a), un aumento di pena per la continuazione con il reatodi porto illegale di arma (capo b), pur non potendosi escludere trattarsi di un’armagiocattolo e pur dovendosi comunque ritenere il predetto reato assorbito nel delitto dirapina aggravato dall’uso dell’arma.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersiqualificato il delitto di cui al capo g) come ricettazione anziché come furto della vetturarinvenuta in possesso del ricorrente.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio, per non essersi riconosciuta la prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate.2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità della sentenza ed il vizio di motivazione per ladifformità tra quanto concordato tra le parti e quanto recepito in sentenza, atteso cheespressamente l’imputato aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di gravame, “ma nonal punto 5) relativo all’eccessivo aumento per la continuazione” ed ha altresì dedotto laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.3.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso lasentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costituiscel’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194-01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02), conorientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compresoil giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.3.1.

In particolare, è stata fatta applicazione dei consolidati princìpi giurisprudenzialisecondo cui:-in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersiimplicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbianoinciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n.8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03);-in tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferential trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito diannullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01);-è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito delconcordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare laqualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punticoncordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversadoglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.277196-01, in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimentoall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art.599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedentestrumento deflattivo);-in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso percassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quantoagli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, nonpuò essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata(Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).3.2.

Fermo quanto precede, deve riconoscersi l’inammissibilità anche del ricorso delBertolino, atteso che, se è vero che lo stesso, nel presentare la richiesta di concordato amezzo del suo procuratore speciale, ha dichiarato di “rinunciare ai motivi di impugnazionededotti nell’atto di gravame per cui è processo ai punti 1, 2, 3 e 4” e che, invece, nell’attodi appello al punto n. 5 – non oggetto di esplicita rinuncia – aveva contestato l’eccessivoaumento per la continuazione, tuttavia gli aumenti di pena per la continuazione sonooggetto specifico del concordato proposto dallo stesso ricorrente, come tali insindacabiliin questa sede.4.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può esseredichiarata senza formalità, con ordinanza.5.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 15/02/20023.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/03/20044.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/20045.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/2000avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 14/11/2025, ha riformato lasentenza emessa il 29/01/2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunalecittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FlavioCorradengo ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di rapina, porto illegale di arma, furto,estorsione e ricettazione, così come loro rispettivamente ascritti, rideterminando le peneai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alle richieste di concordatoavanzate dalle parti.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto distinti ricorsi percassazione gli imputati.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione dellasentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze2.2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge per essersi riconosciuto, sulla penabase per la rapina di cui al capo a), un aumento di pena per la continuazione con il reatodi porto illegale di arma (capo b), pur non potendosi escludere trattarsi di un’armagiocattolo e pur dovendosi comunque ritenere il predetto reato assorbito nel delitto dirapina aggravato dall’uso dell’arma.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersiqualificato il delitto di cui al capo g) come ricettazione anziché come furto della vetturarinvenuta in possesso del ricorrente.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio, per non essersi riconosciuta la prevalenza delle attenuantigeneriche sulle aggravanti contestate.2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità della sentenza ed il vizio di motivazione per ladifformità tra quanto concordato tra le parti e quanto recepito in sentenza, atteso cheespressamente l’imputato aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di gravame, “ma nonal punto 5) relativo all’eccessivo aumento per la continuazione” ed ha altresì dedotto laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso lasentenza di primo grado, che con il concordato in appello si viene a modificare, costituiscel’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194-01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02), conorientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compresoil giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.3.1. In particolare, è stata fatta applicazione dei consolidati princìpi giurisprudenzialisecondo cui:-in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersiimplicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbianoinciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n.8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03);-in tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferential trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito diannullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01);-è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito delconcordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare laqualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punticoncordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversadoglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.277196-01, in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimentoall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art.599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedentestrumento deflattivo);-in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso percassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quantoagli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, nonpuò essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata(Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).3.2. Fermo quanto precede, deve riconoscersi l’inammissibilità anche del ricorso delBertolino, atteso che, se è vero che lo stesso, nel presentare la richiesta di concordato amezzo del suo procuratore speciale, ha dichiarato di “rinunciare ai motivi di impugnazionededotti nell’atto di gravame per cui è processo ai punti 1, 2, 3 e 4” e che, invece, nell’attodi appello al punto n. 5 – non oggetto di esplicita rinuncia – aveva contestato l’eccessivoaumento per la continuazione, tuttavia gli aumenti di pena per la continuazione sonooggetto specifico del concordato proposto dallo stesso ricorrente, come tali insindacabiliin questa sede.4. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può esseredichiarata senza formalità, con ordinanza.5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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