CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8634-2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , rappr e se ntat a e difes a da ll’A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] MARCHETTIper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 928 /20 2 3 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatoil 16/ 3/ 20 2 3; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso pone la questione se l’ar t. 182 - bis , comma 4°, l . fall. , lì dove prevede che il tribunale deve omologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando tale adesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando la proposta di soddisfacimento è per Ric. 2023n. 8634 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 novembre 20 2 3 l’amministrazione più conveniente dell’alternativa liquidatoria, possa o meno trovare applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altri creditori in quanto destinatari di soddisfacimento integrale; ritenuta la necessità di trattare tale questione in pubblica udienza; P.Q.M. rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezi