CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21896/2016 proposto da: Comune di Marigliano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata- avverso la sentenza n. 2225/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 01/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21896/2016 Numero sezionale 572/2022 Numero di raccolta generale 12312/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della Regione Campania, agiva nei confronti del Comune di Marigliano e dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per la riscossione di crediti per la fornitura del servizio di depurazione e raccolta delle acque reflue nel periodo dal 1992 al 2005. Il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Marigliano a pagare € 4087166,04, dopo avere determinato i volumi complessivamente erogati dal Comune alle utenze finali. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 1° giugno 2016, rigettava il gravame principale del Comune di Marigliano e, in accoglimento del gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) che lamentava il mancato pagamento effettivo ed integrale del dovuto da parte del Comune, condannava quest’ultimo a corrispondere ulteriori € 1208746,00, per un totale di € 5295912,04. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione il Comune di Marigliano. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia «error in iudicando, error in procedendo, difetto di istruttoria, illogicità», per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l’appello del Comune per mancata formulazione di critiche specifiche alla sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile. Non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, nonostante l’ambiguità della formula decisoria utilizzata nel dispositivo (dove «dichiara inammissibile e rigetta l’appello principale») e in motivazione (dove, a pag. 5, «rigetta» l’appello principale nella parte relativa alla prescrizione e lo dichiara «per il resto […] inammissibile»), ha esaminato e rigettato nel merito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21896/2016 Numero sezionale 572/2022 Numero di raccolta generale 12312/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 le censure proposte dall’appellante principale, giudicando infondate le critiche rivolte alla determinazione del canone operata secondo le indicazioni del c.t.u. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per avere la sentenza impugnata calcolato il canone sulla base dei volumi di acqua immessi nella rete idrica, anziché su quelli effettivamente scaricati nell’impianto di depurazione e forniti agli utenti, omettendo anche di considerare le perdite idriche lungo la rete fognaria cittadina, e per avere, in definitiva, determinato il canone violando la disposizione suindicata che stabilisce che esso è parametrato alla quantità d’acqua fornita all’utenza. Il terzo e quarto motivo denunciano «error in procedendo, difetto di istruttoria» per avere determinato il canone sulla base di un criterio deduttivo e non «veritiero su quanta acqua venga effettivamente trattata dall’impianto di depurazione», nonché erroneità delle argomentazioni del c.t.u. sulla quantificazione dei consumi di acqua. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, risolvendosi in un improprio tentativo di ottenere la rivisitazione di apprezzamenti di fatto in senso più favorevole per il ricorrente. Essi si limitano a richiamare genericamente la suindicata disposizione di legge, senza tuttavia indicare a quale specifica affermazione contenuta nella sentenza impugnata le doglianze siano indirizzate e quali siano le specifiche ragioni dimostrative della violazione di legge in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Non risulta che il canone sia stato determinato secondo parametri diversi o dissonanti da quelli previsti dal comma 3 dell’art. 14 cit. («il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata»), avendo la Corte tenuto conto delle F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21896/2016 Numero sezionale 572/2022 Numero di raccolta generale 12312/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 osservazioni presentate dal Comune e valutate dal consulente tecnico d’ufficio, anche per quanto concerne il profilo delle perdite presuntive della rete idrica. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2948 c.c., per avere ritenuto applicabile al credito la prescrizione decennale anziché quella quinquennale. Il rigetto dell’eccezione di prescrizione è fondato, nella sentenza impugnata, su due autonome rationes decidendi: che si tratti di «azione volta a conseguire l’adempimento del mandato ex lege intercorrente tra i due enti» e che «il termine era stato interrotto nel 2000 [da [OSCURATO:PERSONA]] instaurando analogo giudizio al Tar». Il motivo censura soltanto la prima ratio, non la seconda che è idonea a sorreggere la statuizione impugnata, rendendo superfluo l’esame del motivo che è inammissibile. Il sesto motivo denuncia «error in iudicando, perplessità, contraddittorietà, violazione del principio di non contestazione, violazione dell’art. 2730 cc. e segg.», per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la nota del responsabile del servizio del Comune di Marigliano del 31 ottobre 2000, con cui si dava atto dell’avvenuto pagamento alla società Eniacqua di lire 1.963.554.921, circostanza che sarebbe stata ammessa anche da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso dinanzi al Tar del 16 dicembre 2000, e per avere trascurato i documenti (determine amministrative e copie dei mandati) prodotti dal Comune a dimostrazione dei pagamenti effettuati. Il motivo è inammissibile, trattandosi di una questione di fatto che è stata risolta dai giudici di merito sulla base di un accertamento – dell’esistenza di un residuo debito che il Comune non ha dimostrato di avere saldato – che non è possibile mettere in discussione in questa sede. Il ricorrente, inoltre, invoca a suo favore un documento (del 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 21896/2016 Numero sezionale 572/2022 Numero di raccolta generale 12312/2022 ottobre 2000) privo di decisività, essendo proveniente dallo stesso Data pubblicazione 14/04/2022 Comune, e come atto ricognitivo di [OSCURATO:PERSONA] un ricorso al Tar di cui non trascrive il contenuto, difettando il motivo di specificità. Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G