CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. chiedendo l'assoluzione dell'imputata per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, rappresentato dekllo stato di permanenza nell'alloggio abusivamente occupato, o, in subordine, per particolare tenuità del fatto, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la prima doglianza risulta aspecifica a fronte di un accertamento che fonda il momento occupativo non solo sulla scorta dell'autocertificazione di residenza fatta dall'imputato, ma anche sulla base di ulteriori elementi di fatto citati a pag. 2 della sentenza impugnata — e che hanno fondato anche il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod. pen. - i quali permettono di stimare la permanenza abusiva dell'odierna ricorrente in un periodo che va almeno dal 2/05/2019 al 27/04/2021; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M