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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37785/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo in funzione di giudice del rinvio da questa Corte - che con sentenza n. 20952 del 20 gennaio 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale -, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona in esecuzione della pena dell'ergastolo.

1.1. Il Tribunale, esaminata la condotta complessivamente tenuta dall'istante nell'arco della detenzione, ha ritenuto che il processo rieducativo, ancorché avviato, non fosse stato completato, come, invece, necessario per la concessione del beneficio richiesto.

In particolare, ha sottolineato che, nonostante il mantenimento da parte di Brusca di una condotta regolare anche nel corso della fruizione dei benefici premiali concessigli (tra i quali i premessi-premio dei quali aveva goduto anche presso il luogo di dimora dei familiari, in [OSCURATO:PERSONA] iato), i comportamenti tenuti ed esteriorizzati durante l'esecuzione della pena - come sintetizzati nelle relazioni di osservazione psicologica rassegnate nel 2018, 2020 e 2022 -, tanto più perché non accompagnati da manifestazioni positive e concrete sintomatiche del suo sicuro ravvedimento (come ad esempio, prove di fattivo interesse per le vittime dei gravi reati commessi), non fossero sufficienti a dimostrare la sua convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a consentire, quindi, di formulare nei suoi confronti un ragionevole e affidabile giudizio prognostico circa il definitivo venir meno della sua pericolosità sociale e circa la sua effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale.

2. Con il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono dedotti, con un solo motivo, la violazione dell'art. 176 cod. pen., in relazione all'art.27, comma 3, Cost., e dell'art. 627 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione.

Si eccepisce, al riguardo, che, rendendo una motivazione apparente, il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe sottratto all'obbligo di conformarsi al dictum della sentenza rescindente.

Infatti, svilendo tutti i positivi e concreti segnali di ravvedimento, emergenti dalla condotta tenuta dall'istante nei 27 anni di detenzione in esecuzione di pena, come evidenziati nelle relazioni di osservazione psicologica versate in atti e come comprovati dall'ineccepibile comportamento tenuto durante la fruizione dei permessi - premio (attestanti, tra l'altro, il suo definito ed irreversibile allontanamento dalle logiche criminali del sodalizio nel quale aveva militato e nel quale erano maturati gli efferati delitti commessi), il giudice del rinvio, per un verso, aveva finito con l'esigere dal Brusca, ai fini della concessione della liberazione condizionale, un (non definito) quid pluris di riconoscimento di colpa, attingente alla sua dimensione interiore, che, tuttavia, sarebbe in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale corrente, orientata a valorizzare segnali tangibili di una oggettiva risocializzazione del condannato, e, per altro verso, onde negare l'esistenza dei requisiti di meritevolezza dell'istituto invocato, aveva reiterato lo stesso error iuris stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ossia la mera valorizzazione della mancanza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati commessi.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 13 giugno 2023, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Per quanto illustrato nel punto

1.1. del 'Ritenuto in fatto' della presente sentenza - al quale si rinvia, in maniera integrale e recettizia -, va rilevato che la ratio decidendi della motivazione, con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si coglie nel mancato completamento del processo rieducativo da questi intrapreso.

A riguardo, è addotto che, al di là della pacifica buona condotta inframuraria, non sarebbero emersi altri comportamenti concreti tenuti dal detenuto tali da comprovare una compiuta evoluzione positiva della sua personalità e da consentire di formulare un giudizio, in termini di alta probabilità, di sua definitiva emancipazione dal retaggio della sua pregressa militanza criminale e di prognosi di sua restituzione alla vita sociale senza rischi per essa, essendo egli ormai completamente affrancato dalla grave devianza di cui si era reso autore.

2. A fronte di queste considerazioni, il ricorrente ha opposto rilievi aventi ad oggetto l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e gli esiti positivi, sotto il profilo del trattamento risocializzante, del lungo percorso carcerario affrontato; rilievi che, tuttavia, non incidono sulla tenuta del complessivo impianto argonnentativo dell'ordinanza impugnata.

2.1. Il Tribunale di Sorveglianza si è, infatti, conformato non solo al dictum della sentenza rescindente, ma anche alla più recente giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che il ravvedimento, richiesto per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 176 cod. pen., implica la realizzazione da parte del condannato di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv. 280864; Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279041; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv. 261269).

Dunque, rispetto al passaggio dell'ordinanza impugnata in cui è spiegato che il presupposto della liberazione condizionale, cioè il "sicuro ravvedimento" del condannato, non consiste semplicemente nell'ordinaria buona condotta infrannuraria, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato, le deduzioni del' ricorrente appaiono aspecifiche e, comunque, infondate,

2.2. Giova, in ogni caso, evidenziare che il giudice censurato, lungi dal valorizzare esclusivamente l'assenza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati - indicata, per vero, solo come esemplificativa della mancanza di positivi elementi ulteriori rispetto alla buona condotta inframuraria - ha dato conto, con un ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, di una verifica svolta in ordine a tutti i comportamenti concretamente tenuti dal Brusca nel corso dell'esecuzione della pena, reputati, in maniera non implausibile, come non espressivi di un'evoluzione della personalità dell'istante nei termini prospettici del necessario ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993).

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo in funzione di giudice del rinvio da questa Corte - che con sentenza n. 20952 del 20 gennaio 2022 aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale -, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale formulata, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Sulmona in esecuzione della pena dell'ergastolo. 1.1. Il Tribunale, esaminata la condotta complessivamente tenuta dall'istante nell'arco della detenzione, ha ritenuto che il processo rieducativo, ancorché avviato, non fosse stato completato, come, invece, necessario per la concessione del beneficio richiesto. In particolare, ha sottolineato che, nonostante il mantenimento da parte di Brusca di una condotta regolare anche nel corso della fruizione dei benefici premiali concessigli (tra i quali i premessi-premio dei quali aveva goduto anche presso il luogo di dimora dei familiari, in [OSCURATO:PERSONA] iato), i comportamenti tenuti ed esteriorizzati durante l'esecuzione della pena - come sintetizzati nelle relazioni di osservazione psicologica rassegnate nel 2018, 2020 e 2022 -, tanto più perché non accompagnati da manifestazioni positive e concrete sintomatiche del suo sicuro ravvedimento (come ad esempio, prove di fattivo interesse per le vittime dei gravi reati commessi), non fossero sufficienti a dimostrare la sua convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a consentire, quindi, di formulare nei suoi confronti un ragionevole e affidabile giudizio prognostico circa il definitivo venir meno della sua pericolosità sociale e circa la sua effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessuto sociale. 2. Con il ricorso per cassazione, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono dedotti, con un solo motivo, la violazione dell'art. 176 cod. pen., in relazione all'art.27, comma 3, Cost., e dell'art. 627 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione. Si eccepisce, al riguardo, che, rendendo una motivazione apparente, il Tribunale di Sorveglianza si sarebbe sottratto all'obbligo di conformarsi al dictum della sentenza rescindente. Infatti, svilendo tutti i positivi e concreti segnali di ravvedimento, emergenti dalla condotta tenuta dall'istante nei 27 anni di detenzione in esecuzione di pena, come evidenziati nelle relazioni di osservazione psicologica versate in atti e come comprovati dall'ineccepibile comportamento tenuto durante la fruizione dei permessi - premio (attestanti, tra l'altro, il suo definito ed irreversibile allontanamento dalle logiche criminali del sodalizio nel quale aveva militato e nel quale erano maturati gli efferati delitti commessi), il giudice del rinvio, per un verso, aveva finito con l'esigere dal Brusca, ai fini della concessione della liberazione condizionale, un (non definito) quid pluris di riconoscimento di colpa, attingente alla sua dimensione interiore, che, tuttavia, sarebbe in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale corrente, orientata a valorizzare segnali tangibili di una oggettiva risocializzazione del condannato, e, per altro verso, onde negare l'esistenza dei requisiti di meritevolezza dell'istituto invocato, aveva reiterato lo stesso error iuris stigmatizzato dalla sentenza rescindente, ossia la mera valorizzazione della mancanza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati commessi. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, in data 13 giugno 2023, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Per quanto illustrato nel punto 1.1. del 'Ritenuto in fatto' della presente sentenza - al quale si rinvia, in maniera integrale e recettizia -, va rilevato che la ratio decidendi della motivazione, con la quale il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si coglie nel mancato completamento del processo rieducativo da questi intrapreso. A riguardo, è addotto che, al di là della pacifica buona condotta inframuraria, non sarebbero emersi altri comportamenti concreti tenuti dal detenuto tali da comprovare una compiuta evoluzione positiva della sua personalità e da consentire di formulare un giudizio, in termini di alta probabilità, di sua definitiva emancipazione dal retaggio della sua pregressa militanza criminale e di prognosi di sua restituzione alla vita sociale senza rischi per essa, essendo egli ormai completamente affrancato dalla grave devianza di cui si era reso autore. 2. A fronte di queste considerazioni, il ricorrente ha opposto rilievi aventi ad oggetto l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e gli esiti positivi, sotto il profilo del trattamento risocializzante, del lungo percorso carcerario affrontato; rilievi che, tuttavia, non incidono sulla tenuta del complessivo impianto argonnentativo dell'ordinanza impugnata. 2.1. Il Tribunale di Sorveglianza si è, infatti, conformato non solo al dictum della sentenza rescindente, ma anche alla più recente giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che il ravvedimento, richiesto per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 176 cod. pen., implica la realizzazione da parte del condannato di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Rv. 280864; Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279041; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv. 261269). Dunque, rispetto al passaggio dell'ordinanza impugnata in cui è spiegato che il presupposto della liberazione condizionale, cioè il "sicuro ravvedimento" del condannato, non consiste semplicemente nell'ordinaria buona condotta infrannuraria, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato, le deduzioni del' ricorrente appaiono aspecifiche e, comunque, infondate, 2.2. Giova, in ogni caso, evidenziare che il giudice censurato, lungi dal valorizzare esclusivamente l'assenza di condotte riparatorie nei confronti dei familiari delle vittime dei reati - indicata, per vero, solo come esemplificativa della mancanza di positivi elementi ulteriori rispetto alla buona condotta inframuraria - ha dato conto, con un ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo, di una verifica svolta in ordine a tutti i comportamenti concretamente tenuti dal Brusca nel corso dell'esecuzione della pena, reputati, in maniera non implausibile, come non espressivi di un'evoluzione della personalità dell'istante nei termini prospettici del necessario ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993). 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann