CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8507-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 19515/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 8507/2021 Numero sezionale 3265/2022 Numero di raccolta generale 11352/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza n. 1915/2020 della Corte di Cassazione, del 18 settembre 2020. 2.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380- bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. I ricorrenti hanno presentato memoria. 4.Questa Corte, con la sentenza n. 1915/2020 del 15 giugno 2020 rigettò il ricorso, articolato in sei motivi, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5632/2015, depositata il 12 ottobre 2015, della Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio in seguito alla sentenza di cassazione n. 24128/2006. Il ricorso per revocazione deduce l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. addebitato alla sentenza n. 1915/2020 per avere la Corte di Cassazione omesso la pronuncia sul motivo n. 2 del ricorso, attinente alla condanna alla rimessione in pristino della copertura del muretto del giardino, la cui pendenza era stata modificata in direzione del cortile di proprietà Bernardini. Il ricorso non evidenzia affatto un errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. Va invero ribadito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 8507/2021 Numero sezionale 3265/2022 Numero di raccolta generale 11352/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032). Nel caso in esame, il secondo motivo del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5632/2015 della Corte d’appello di Roma denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione. Tale motivo ha trovato tuttavia esame e risposta nelle pagine 4 e 5 della sentenza di cui si domanda revocazione, nei seguenti termini: “Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello non ha chiarito l'iter logico-argomentativo in base al quale è pervenuta all'accoglimento della domanda svolta ab origine dalla Bernardini. Ad avviso del collegio anche questa censura è infondata. La Corte di appello (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata) parte dalla disamina del contenuto della sentenza rescindente di questa Corte, individua correttamente l'oggetto del giudizio di rinvio devolutole, esamina i documenti prodotti dalle parti e gli altri elementi istruttori acquisiti al fascicolo di merito e ritiene che con il rogito del 12.12.1956 le parti stipulanti - diverse da quelle del presente giudizio, le quali ultime, tra l'altro, neppure avevano adeguatamente chiarito la rispettiva catena dei passaggi di proprietà - avevano F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 8507/2021 Numero sezionale 3265/2022 Numero di raccolta generale 11352/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 convenuto di destinare ciascuna una striscia di 2,5 metri per costruire una strada di 5 metri complessivi da porre a servizio del cortile e a servizio dei fondi di loro proprietà. Trattandosi di clausola che, ad avviso della Corte capitolina, aveva contenuto obbligatorio, i convenuti, che rivendicavano l'esistenza del diritto di servitù oggetto di causa, avrebbero dovuto dimostrare l'intervenuto adempimento, da parte loro o dei loro danti causa, di detta obbligazione, e quindi l'effettiva realizzazione della strada in termini coerenti con quanto previsto dalla convenzione del 1956. In difetto di tale prova, che secondo la Corte romana gli odierni ricorrenti non avevano raggiunto, il diritto reale non poteva essere accertato e, quindi, la domanda della Bernardini doveva essere accolta. La decisione della Corte del rinvio è, quindi ampiamente motivata e non v’è spazio per configurare il vizio di omessa motivazione dedotto da parte ricorrente”. In sostanza, la Corte di Cassazione ritenne infondata la censura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù di passaggio sul cortile, da tale accertamento discendendo anche la conseguente pronuncia volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dai medesimi ricorrenti mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà Bernardini dai medesimi realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo. La pronunzia sul secondo motivo di ricorso era quindi effettivamente intervenuta, essendosi tale censura limitata a reclamare una carente motivazione della statuizione di riduzione in pristino, ed ora col ricorso per revocazione viene dedotto non già un errore di fatto, bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di quel motivo di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 8507/2021 Numero sezionale 3265/2022 Numero di raccolta generale 11352/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di revocazione, in quanto l’intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o