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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13335/2023

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nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 22373 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 209; -ricorrente- Oggetto: Oggetto :[OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in perso na del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio2015, non notificata; nonché sul ricorso riunito iscritto al numero n. 37074 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 48; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore -intimata– per l’annullamento degli atti di diniego di definizione agevolata n. 48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019.

Udita la relazione svolta in data17 gennaio 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Noceranella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato le proprie conclus ioni scritte di inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e di rigetto del ricorso RG 37074/19.

Udita, con riguardo al ricorso RG n. 22373 del 2015,per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento RG n. 22373/2015, in data 13.02.2013, l’Agente della riscossione per la provincia dell’Aquila, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nove intimazioni di pagamento relative a prodromiche cartelle di pagamento (1) n. 05420139001309610 e relativa cartella n. 05420100012719353; 2) n. 05420139001309004 e la relativa cartella n.05420090013596305; 3) n.05420139001308600 e la relativa cartella n. 05420090002036607; 4) n. 05420139001308491 e la relativa cartella n. 05420080026620665; 5) n. 05420139001308289 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080016871841; 6)n. 05420139001308087 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; 7) n. 05420139001307784 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070010040709; 8) n. 05420139001310317 e la relativa cartella di pagamento n. 05420110005542463; 9) n.n. 05420139001307683 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070006353659) con le quali erano state iscritte a ruolo somme,di diverso importo, a titolo di imposte dirette e Iva, oltre sanzioni,per gli anni 2003-2007.

2. Avverso i suddetti avvisi di intimazione e le relative cartelle la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria dell’Aquila deducendo , tra l’altro, la mancata applicazione agli adempimenti tributari sospesi, in forza del D ecreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 , della decurtazione al 40% prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 131 del 2011, quale beneficio, ad avviso dell’Amministrazione, limitato ai soli soggetti residentio aventi sede legale nel c.d. cratere sismico. 3.La CTP, con sentenza n. 143/04/13, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la pretesa tributaria era da ritenersi definitiva per tardività della impugnazione, aggiungendo, nel merito, la inesistenza in capo alla società dei presupposti per l’applicazione dei benefici invocati avendola stessa sede fuori dal cratere sis mico. 4.

Avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 131/02/2015, depositata il 9 febbraio 2015, lo rigettava.

5. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario contenuta nella sentenza impugnata atteso che tutte le cartelle impugnate erano divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnazione e non era dato fare valere con l’impugnativa degli avvisi di intimazione la mancata applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 28 della legge n. 183 del 2011, essendo stata l’istanza di concessione di queste ultime rigettata con atto dell’Ufficio (nota prot. 27653 del 29.05.2012) non impugnato, con conseguente definitività del credito erariale esposto nelle intimazioni di pagamento per le quali non erano stati dedotti effettivi vizi propri.

Il giudice di appello ha aggiunto che “anche a volere considerare nel merito la questione”, la società contribuente non aveva i presupposti per usufruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 28, cit., avendo la sede nel Comune di Canistro, non compreso tra i comuni del c.d. cratere sismico. 6.Avverso la suddetta sentenza la società contribuentepropone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resist e l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.Quanto al procedimento RG 37074/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso gli att i di diniego (48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) delle istanze, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla legge n. 136/2018, di definizione agevolata della controversia R.G. n. 22373/15, in relazione alle cartelle di pagamento n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353.

E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e il rigetto del ricorso RG 37074/19. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dispo sta la riunione del procedimento R.G. n. 37074/2019, avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di diniego di condonoa quello R.G. n. 22373 /201 5 afferente all’impugnativa dell e intimazioni di pagamento e relative cartell e di pagamento , in considerazione dellostretto rapporto di pregiudizialità.2.

Nel procedimento n. 22373/2015, c on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado di inammissibilità del ricorso originario stante la tardività dell’eccezione di mancata applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 dovendo essere la stessa proposta, nei termini di legge, avverso la nota del 29.05.2012, ancorché detto atto non concretasse il rigetto di un’istanza ma una “comunicazione di chiarimento” non essendo prevista dal legislatore alcuna procedura per richiedere la decurtazione del credito erariale, non qualificabile come “beneficio o agevolazione”, ma applicabile solo per effetto della vigenza della norma richiamata.

Da qui, ad avviso della ricorrente, la legittima impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali l’Amministrazione aveva fatto valere la propria pretesa tributaria, esigendo il presunto credito nella misura intera. 3.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28 , della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazionedei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit. non avendo la società la sede legale nel territorio del cratere sismico ancorché - come eccepito negli atti difensivi senza che sul punto il giudice di appello avesse pronunciato - detta decurtazione dovesse essere applicata a tutti i carichi iscritti a ruolo oggetto, come nella specie, delle sospensioni.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit.,atteso che la società aveva la sede fuori del cratere sismico in base ad una lettura semantica e normativaunitaria dei due periodi dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011.

5. Nel procedimento RG n. 37074/19, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per essere stati notificat i alla società, in data 10.10.2019, gli att i di diniego di definizione agevolata(n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) ancorché l e relative cartell e di pagamento (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 054200700100 40709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353)emesse, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, fosse ro da considerare attiimpositivi e non di mera liquidazione e risco ssione, trattandosi diprimi att i impugnabil i , contenent i la pretesa fiscale, non precedutida altro atto di rettifica.

6. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli atti didiniego di condono, intervenuti nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015 che aveva rigettato l’appello della contribuente confermando la pronuncia della CTP di inammissibilità del ricorso originarioproposto avverso gli avvisi di intimazione e le relative sottostanti cartelle di pagamento.

6. In primo luogo s i deve rilevare l'ammissibilità del ricorso per cassazione quanto all'impugnazione deidinieghi di definizione della lite pendente.

Questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanzacamerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso chel'art. 16 della

I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L . n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Cass., sez. 5, n. 30704 del 2021).

6.1. Premessa la tempestività del ricorso proposto con atto notificato, a mezzo pec, in data 5 dicembre 2019, avverso gli atti di diniego di condono notificatiil 10 ottobre 2019, lo stesso è fondato. 6.2.Nella specie, l'Amministrazione aveva motivato i provvedimentidi diniego della definizione agevolata esclusivamente sul rilievo che l e cartelledi pagamento, oggetto del giudizio, non fossero att i impositiv i ma di mera riscossione, ricognitividi quanto indicato nelle dichiarazioni e non versatocon conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell'impugnativa deirelativi ruol i (pag. 4 del ricorso). 6.3.Nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez.

U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva"; nella detta pronuncia si è precisato che "laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum".

6.4. L'accoglimento del ricorso della società contribuente nel procedimento RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) comporta l'estinzione del giudizio RG 22373 /201 5 limitatamente all’impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione. 7.E’ invece necessario l’esame del ricorso RG 22373/2015 con riguardo all’impugnativa dell’intimazione di pagamenton. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517 che si profila inammissibile per tardività come eccepito dall’Agenzia controricorrente. 7.1.Invero la notifica del ricorso (RG 22373/2015) è avvenuta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. applicabile , nella specie, per essere stato il giudizio di primo grado proposto successivamente al 4 luglio 2009 (v. pag.3 della sentenza impugnata e pag. 1 del ricorso, essendo state le intimazioni di pagamento , notificate il 13.2.2013, impugnatein data 19 febbraio 2013 unitamente alle sottostanti cartelle, oltre i termini di impugnazione, di queste ultime).

In particolare, a fronte della sentenza di appello n. 131/02/2015 ( non notificata), depositata in data 9 febbraio 2015, la società contribuente ha notificato all’Agenzia il ricorso per cassazione, a mezzo pec, in data 10.9.2015, oltre il termine ultimo del 9.9.2015 considerando la riduzione del termine (dal 1° agosto al 31 agosto ) del periodo di sospensione feriale in forza d elle modifiche apportate dall'art.16 del d.l. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, che "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015" e quindi va lgono a partire dalperiodo feriale dell'anno 2015 (v.

Cass. sez. 1, n. 4257 del 2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1009 del 2015).

8. In conclusione, previa riunione dei ricorsi, va accolto quello R.G. n. 37074/2019 proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono mentreva dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. n. 22373/2015 con riguardo alla impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione ed inammissibile per tardività il ricorso (R.G. n. 22373/2015) quanto all’impugnativa della residuale intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517. 9.In considerazione del consolidamento in corso del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in materiadi definibilità delle controversie e avuto riguardo all’esito complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi: 1) con riguardo al ricorso R G n. 22373/2015 per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di parziale estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla declaratoria di inammissibilità per tardività; 2) con riguardo al ricorso RG.n. 37074/2019, per compensare le spese del giudizio di legittimità .

Per questi motivi la Corte:riunisce i l ricors o RG 37 074 /2019 a quello RG 22373 /201 5 , accoglie il ricorso n.

RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono;dichiara estinto il giudizio RG 22373 /201 5 nei limiti di cui in motivazione mentre lo dichiara inammissibile in relazione all’impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; con riguardo al ricorso RG 22373/ 2015 , compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 22373 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 209; -ricorrente- Oggetto: Oggetto :[OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in perso na del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio2015, non notificata; nonché sul ricorso riunito iscritto al numero n. 37074 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.-incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 48; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore -intimata– per l’annullamento degli atti di diniego di definizione agevolata n. 48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019. Udita la relazione svolta in data17 gennaio 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Noceranella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l.28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato le proprie conclus ioni scritte di inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e di rigetto del ricorso RG 37074/19. Udita, con riguardo al ricorso RG n. 22373 del 2015,per l’Agenzia delle entrate l’avv.to dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento RG n. 22373/2015, in data 13.02.2013, l’Agente della riscossione per la provincia dell’Aquila, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nove intimazioni di pagamento relative a prodromiche cartelle di pagamento (1) n. 05420139001309610 e relativa cartella n. 05420100012719353; 2) n. 05420139001309004 e la relativa cartella n.05420090013596305; 3) n.05420139001308600 e la relativa cartella n. 05420090002036607; 4) n. 05420139001308491 e la relativa cartella n. 05420080026620665; 5) n. 05420139001308289 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080016871841; 6)n. 05420139001308087 e la relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; 7) n. 05420139001307784 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070010040709; 8) n. 05420139001310317 e la relativa cartella di pagamento n. 05420110005542463; 9) n.n. 05420139001307683 e la relativa cartella di pagamento n. 05420070006353659) con le quali erano state iscritte a ruolo somme,di diverso importo, a titolo di imposte dirette e Iva, oltre sanzioni,per gli anni 2003-2007. 2. Avverso i suddetti avvisi di intimazione e le relative cartelle la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria dell’Aquila deducendo , tra l’altro, la mancata applicazione agli adempimenti tributari sospesi, in forza del D ecreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 , della decurtazione al 40% prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 131 del 2011, quale beneficio, ad avviso dell’Amministrazione, limitato ai soli soggetti residentio aventi sede legale nel c.d. cratere sismico. 3.La CTP, con sentenza n. 143/04/13, dichiarava inammissibile il ricorso in quanto la pretesa tributaria era da ritenersi definitiva per tardività della impugnazione, aggiungendo, nel merito, la inesistenza in capo alla società dei presupposti per l’applicazione dei benefici invocati avendola stessa sede fuori dal cratere sis mico. 4. Avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, con sentenza n. 131/02/2015, depositata il 9 febbraio 2015, lo rigettava. 5. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto corretta la pronuncia di inammissibilità del ricorso originario contenuta nella sentenza impugnata atteso che tutte le cartelle impugnate erano divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnazione e non era dato fare valere con l’impugnativa degli avvisi di intimazione la mancata applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 33, comma 28 della legge n. 183 del 2011, essendo stata l’istanza di concessione di queste ultime rigettata con atto dell’Ufficio (nota prot. 27653 del 29.05.2012) non impugnato, con conseguente definitività del credito erariale esposto nelle intimazioni di pagamento per le quali non erano stati dedotti effettivi vizi propri. Il giudice di appello ha aggiunto che “anche a volere considerare nel merito la questione”, la società contribuente non aveva i presupposti per usufruire dei benefici di cui all’art. 33, comma 28, cit., avendo la sede nel Comune di Canistro, non compreso tra i comuni del c.d. cratere sismico. 6.Avverso la suddetta sentenza la società contribuentepropone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resist e l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.Quanto al procedimento RG 37074/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso gli att i di diniego (48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) delle istanze, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. con mod. dalla legge n. 136/2018, di definizione agevolata della controversia R.G. n. 22373/15, in relazione alle cartelle di pagamento n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. 8. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’inammissibilità del ricorso RG 22373/15 e il rigetto del ricorso RG 37074/19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dispo sta la riunione del procedimento R.G. n. 37074/2019, avente ad oggetto l'impugnativa degli atti di diniego di condonoa quello R.G. n. 22373 /201 5 afferente all’impugnativa dell e intimazioni di pagamento e relative cartell e di pagamento , in considerazione dellostretto rapporto di pregiudizialità.2. Nel procedimento n. 22373/2015, c on il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado di inammissibilità del ricorso originario stante la tardività dell’eccezione di mancata applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 dovendo essere la stessa proposta, nei termini di legge, avverso la nota del 29.05.2012, ancorché detto atto non concretasse il rigetto di un’istanza ma una “comunicazione di chiarimento” non essendo prevista dal legislatore alcuna procedura per richiedere la decurtazione del credito erariale, non qualificabile come “beneficio o agevolazione”, ma applicabile solo per effetto della vigenza della norma richiamata. Da qui, ad avviso della ricorrente, la legittima impugnazione delle intimazioni di pagamento con le quali l’Amministrazione aveva fatto valere la propria pretesa tributaria, esigendo il presunto credito nella misura intera. 3.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28 , della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazionedei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit. non avendo la società la sede legale nel territorio del cratere sismico ancorché - come eccepito negli atti difensivi senza che sul punto il giudice di appello avesse pronunciato - detta decurtazione dovesse essere applicata a tutti i carichi iscritti a ruolo oggetto, come nella specie, delle sospensioni. 4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR negato, nel merito, l’applicabilità alla contribuente del beneficio della decurtazione dei carichi al 40% prevista dall’art. 33, comma 28 cit.,atteso che la società aveva la sede fuori del cratere sismico in base ad una lettura semantica e normativaunitaria dei due periodi dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011. 5. Nel procedimento RG n. 37074/19, la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per essere stati notificat i alla società, in data 10.10.2019, gli att i di diniego di definizione agevolata(n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) ancorché l e relative cartell e di pagamento (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 054200700100 40709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353)emesse, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, fosse ro da considerare attiimpositivi e non di mera liquidazione e risco ssione, trattandosi diprimi att i impugnabil i , contenent i la pretesa fiscale, non precedutida altro atto di rettifica. 6. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso proposto dalla società contribuente avverso gli atti didiniego di condono, intervenuti nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 131/02/2015, depositata in data 9 febbraio 2015 che aveva rigettato l’appello della contribuente confermando la pronuncia della CTP di inammissibilità del ricorso originarioproposto avverso gli avvisi di intimazione e le relative sottostanti cartelle di pagamento. 6. In primo luogo s i deve rilevare l'ammissibilità del ricorso per cassazione quanto all'impugnazione deidinieghi di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l'ordinanza n. 31049 del 2018, resa all'esito di adunanzacamerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso chel'art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L . n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Cass., sez. 5, n. 30704 del 2021). 6.1. Premessa la tempestività del ricorso proposto con atto notificato, a mezzo pec, in data 5 dicembre 2019, avverso gli atti di diniego di condono notificatiil 10 ottobre 2019, lo stesso è fondato. 6.2.Nella specie, l'Amministrazione aveva motivato i provvedimentidi diniego della definizione agevolata esclusivamente sul rilievo che l e cartelledi pagamento, oggetto del giudizio, non fossero att i impositiv i ma di mera riscossione, ricognitividi quanto indicato nelle dichiarazioni e non versatocon conseguente non definibilità della controversia sorta a seguito dell'impugnativa deirelativi ruol i (pag. 4 del ricorso). 6.3.Nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza del Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021 ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva"; nella detta pronuncia si è precisato che "laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum". 6.4. L'accoglimento del ricorso della società contribuente nel procedimento RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono (n.48063/2019, n. 48056/2019, n. 48062/2019, n. 48057/2019, n. 48064/2019, n. 48061/2019, n. 48056/2019, n. 48060/2019) comporta l'estinzione del giudizio RG 22373 /201 5 limitatamente all’impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione. 7.E’ invece necessario l’esame del ricorso RG 22373/2015 con riguardo all’impugnativa dell’intimazione di pagamenton. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517 che si profila inammissibile per tardività come eccepito dall’Agenzia controricorrente. 7.1.Invero la notifica del ricorso (RG 22373/2015) è avvenuta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. applicabile , nella specie, per essere stato il giudizio di primo grado proposto successivamente al 4 luglio 2009 (v. pag.3 della sentenza impugnata e pag. 1 del ricorso, essendo state le intimazioni di pagamento , notificate il 13.2.2013, impugnatein data 19 febbraio 2013 unitamente alle sottostanti cartelle, oltre i termini di impugnazione, di queste ultime). In particolare, a fronte della sentenza di appello n. 131/02/2015 ( non notificata), depositata in data 9 febbraio 2015, la società contribuente ha notificato all’Agenzia il ricorso per cassazione, a mezzo pec, in data 10.9.2015, oltre il termine ultimo del 9.9.2015 considerando la riduzione del termine (dal 1° agosto al 31 agosto ) del periodo di sospensione feriale in forza d elle modifiche apportate dall'art.16 del d.l. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, che "acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015" e quindi va lgono a partire dalperiodo feriale dell'anno 2015 (v. Cass. sez. 1, n. 4257 del 2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1009 del 2015). 8. In conclusione, previa riunione dei ricorsi, va accolto quello R.G. n. 37074/2019 proposto dalla società contribuente avverso gli atti di diniego di condono mentreva dichiarato parzialmente estinto il giudizio R.G. n. 22373/2015 con riguardo alla impugnativa delle cartelle (n. 05420110005542463, n. 05420070006353659, n. 05420080026620665, n. 05420070010040709, n. 05420080016871841, n. 05420090002036607; n. 05420090013596305, n. 05420100012719353) e dei conseguenziali avvisi di intimazione ed inammissibile per tardività il ricorso (R.G. n. 22373/2015) quanto all’impugnativa della residuale intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517. 9.In considerazione del consolidamento in corso del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in materiadi definibilità delle controversie e avuto riguardo all’esito complessivo della lite, si ravvisano giusti motivi: 1) con riguardo al ricorso R G n. 22373/2015 per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di parziale estinzione e, quelle del giudizio di legittimità, quanto alla declaratoria di inammissibilità per tardività; 2) con riguardo al ricorso RG.n. 37074/2019, per compensare le spese del giudizio di legittimità . Per questi motivi la Corte:riunisce i l ricors o RG 37 074 /2019 a quello RG 22373 /201 5 , accoglie il ricorso n. RG 37074/2019 avverso gli atti di diniego di condono;dichiara estinto il giudizio RG 22373 /201 5 nei limiti di cui in motivazione mentre lo dichiara inammissibile in relazione all’impugnativa della intimazione di pagamento n. 05420139001308087 e della relativa cartella di pagamento n. 05420080003170517; con riguardo al ricorso RG 22373/ 2015 , compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio quanto alla declaratoria di estinzione
Sentenza Cassazione n. 13335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris