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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13711/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna del 14 marzo 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico articolato motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett.

D), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione (per mancanza, illogicità e contraddittorietà) quanto al rigetto della richiesta di assunzione della prova decisiva; la sentenza di primo grado aveva negato in modo errato l'acquisizione dei filmati che avevano ripreso i rapinatori all'ingresso della banca ove si era consumata la rapina, pur trattandosi di prova in grado di smentire il riconoscimento dell'imputato operato dai verbalizzanti, a distanza di due settimane, in modo del tutto fortuito e senza adeguato apprezzamento dell'attendibilità del riconoscimento; a sua volta, la sentenza della Corte territoriale aveva motivato in modo illogico e contraddittorio il diniego della rinnovazione dell'istruttoria, richiesta attraverso l'acquisizione di quei filmati, poiché fondato su un'asserita valutazione di superfluità espressa dagli agenti verbalizzanti impedendo, così, al giudice di valutare e apprezzare la rilevanza di tale prova mediante la visione diretta delle immagini.

Analoghe censure formula il ricorrente rispetto all'omesso espletamento di indagini genetiche sui reperti in sequestro.

3. L'imputato personalmente ha inviato in data 25 gennaio motivi nuovi di ricorso.

4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. E' principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, quello a mente del quale «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 2 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974 - 0; Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932 - 0).

Dall'esame degli atti processuali (consentito quanto alla valutazione dell'eventuale norma regolatrice del processo) risulta che la difesa dell'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai formulato la richiesta di acquisizione dei filmati indicati in ricorso, né in sede di richieste di prova (come attestato dal contenuto del verbale di udienza del 19/5/2015 davanti al Tribunale di Bologna), né nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Consegue, pertanto, l'insussistenza del presupposto per la formulazione del motivo che censura la mancata assunzione di una prova decisiva.

1.2. Anche in relazione al dedotto vizio della motivazione della sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata; in primo luogo, va riaffermato il principio secondo il quale la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01).

Inoltre, quanto al censurato vizio della motivazione, per ciò che concerne il diniego della richiesta di acquisizione formulata con l'atto di appello, va osservato che trattandosi di richiesta di rinnovazione disciplinata dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - in quanto non avente ad oggetto una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - era necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità e decisività del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334 - 01), sicché le ragioni di rigetto potevano essere desumibili anche implicitamente dall'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01).

1.3. L'inammissibilità dei motivi principiali comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi, peraltro presentati in modo non consentito personalmente dal ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna del 14 marzo 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico articolato motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. D), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione (per mancanza, illogicità e contraddittorietà) quanto al rigetto della richiesta di assunzione della prova decisiva; la sentenza di primo grado aveva negato in modo errato l'acquisizione dei filmati che avevano ripreso i rapinatori all'ingresso della banca ove si era consumata la rapina, pur trattandosi di prova in grado di smentire il riconoscimento dell'imputato operato dai verbalizzanti, a distanza di due settimane, in modo del tutto fortuito e senza adeguato apprezzamento dell'attendibilità del riconoscimento; a sua volta, la sentenza della Corte territoriale aveva motivato in modo illogico e contraddittorio il diniego della rinnovazione dell'istruttoria, richiesta attraverso l'acquisizione di quei filmati, poiché fondato su un'asserita valutazione di superfluità espressa dagli agenti verbalizzanti impedendo, così, al giudice di valutare e apprezzare la rilevanza di tale prova mediante la visione diretta delle immagini. Analoghe censure formula il ricorrente rispetto all'omesso espletamento di indagini genetiche sui reperti in sequestro. 3. L'imputato personalmente ha inviato in data 25 gennaio motivi nuovi di ricorso. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. E' principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, quello a mente del quale «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270 - 01; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 2 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974 - 0; Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932 - 0). Dall'esame degli atti processuali (consentito quanto alla valutazione dell'eventuale norma regolatrice del processo) risulta che la difesa dell'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai formulato la richiesta di acquisizione dei filmati indicati in ricorso, né in sede di richieste di prova (come attestato dal contenuto del verbale di udienza del 19/5/2015 davanti al Tribunale di Bologna), né nel corso dell'istruzione dibattimentale. Consegue, pertanto, l'insussistenza del presupposto per la formulazione del motivo che censura la mancata assunzione di una prova decisiva. 1.2. Anche in relazione al dedotto vizio della motivazione della sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata; in primo luogo, va riaffermato il principio secondo il quale la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). Inoltre, quanto al censurato vizio della motivazione, per ciò che concerne il diniego della richiesta di acquisizione formulata con l'atto di appello, va osservato che trattandosi di richiesta di rinnovazione disciplinata dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - in quanto non avente ad oggetto una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - era necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità e decisività del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334 - 01), sicché le ragioni di rigetto potevano essere desumibili anche implicitamente dall'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 01). 1.3. L'inammissibilità dei motivi principiali comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi, peraltro presentati in modo non consentito personalmente dal ricorrente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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