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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Pietro MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Mariano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 6, 80 comma 2 e 74 d.P.R. 390/1990.

2. In data 28/06/2021 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame avverso la predetta ordinanza applicativa di misura cautelare.

3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20/10/2021, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta ordinanza esclusivamente in relazione alla partecipazione all'associazione a delinquere di cui al numero 1) del capo di imputazione contestato al ricorrente ed al fratello Salvatore.

Per i giudici di legittimità il giudice di rinvio doveva chiarire quali fossero i rapporti tra il ricorrente e l'organizzazione capeggiata dallo STARITA, quali il ruolo ed i compiti del [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere la stabile adesione al predetto sodalizio criminoso, non essendo sul punto sufficiente l'apodittica affermazione del Tribunale del Riesame secondo la quale il ricorrente sarebbe partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico solo per aver concorso nella commissione del reato descritto al numero 2 del capo di incolpazione.

4. Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza del 29/11/2021, ha nuovamente emesso ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mariano ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Tribunale del Riesame, lamentando ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, comma 1, 125, comma 3, 309, 627, comma 3 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/1990 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza impugnata, con motivazione assolutamente carente redatta in palese violazione del dictum espresso dalla Corte di Cassazione, non ha indicato gli elementi indiziari da cui desumere la stabile adesione all'associazione dedita al narcotraffico diretta dallo STARITA.

Il Tribunale ha affermato l'impossibilità di superare la lacuna motivazionale indicata nella sentenza di annullamento non avendo la difesa «formalizzato, in sede di riesame, alcuna precisa doglianza difensiva in relazione ai fatti criminosi ascritti al proprio assistito»; affermazione manifestamente illogica avendo la difesa già prospettato censure specifiche alla prima ordinanza del Tribunale del Riesame nel corpo del ricorso per cassazione.

Parimenti carente ed illogica è la motivazione nella parte in cui ritiene comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale sulla base di un solo incontro con lo STARITA avvenuto in data 22/03/2018 stante l'assoluta episodicità di tale contatto e dei contatti con i co-indagati [OSCURATO:PERSONA] Cira e SASSOLINO Alberto, soggetti indagati per una singola violazione dell'art. 73 d.

P.R. 309 del 1990 non contestata all'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

2. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dal Tribunale del Riesame, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto.2.1.

Il [OSCURATO:PERSONA], pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza di un grave compendio indiziario attestante la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al contestato reato associativo.

2.2. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dal Tribunale del Riesame, segnatamente in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte di cui al numero 1 del capo di incolpazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede.

2.3. Il ricorso oblitera le corpose ed esaustive argomentazioni dei giudici del riesame in ordine alla completezza ed univocità degli elementi indiziari a carico del ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata.

Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

3. Il Tribunale del Riesame ha risposto -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- alle richieste di approfondimento e chiarimento oggetto del dictum della sentenza di annullamento con rinvio.

L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici ad affermare che il ricorrente sia partecipe all'associazione a delinquere di cui al capo di incolpazione a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento dei presupposti necessari all'applicazione delle misure cautelari.

3.1. I giudici del riesame hanno affermato, in particolare, che l'approfondito esame logico-letterale delle conversazioni intercettate, dimostra inequivocabilmente che, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Salvatore, non si è limitato a concorrere nell'importazione di sostanze stupefacenti di cui al numero 2 del capo di imputazione, ma ha partecipato al sodalizio criminale capeggiato dallo STARITA, svolgendo il ruolo fondamentale di procacciatore delle sostanze stupefacenti «indispensabili per il gruppo per poter proseguire nell'attività di spaccicil(vedi pagina 7 dell'ordinanza impugnata).

3.2. La motivazione impugnata indica espressamente le intercettazioni attestanti il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'illecita attività associativa; conversazioni che, seppur caratterizzate da un linguaggio criptico e da una particolare prudenza da parte degli interlocutori, comprovano: l'esistenza di forme di interazione, caratterizzate da consuetudine e fiducia, tra il ricorrente e lo STARITA, le plurime forniture di sostanze stupefacenti poste in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio criminale e la conseguente esposizione debitoria dello STARITA nei confronti del ricorrente, il coinvolgimento dei pusher [OSCURATO:PERSONA] Cira e SASSOLINO Pietro nella materiale consegna delle predette sostanze; circostanze confermate, in punto di logica, dall'assenza di elementi logico-fattuali da cui dedurre l'esistenza di rapporti di dare-avere di natura lecita, contrattuali o lavorativi, tra i predetti soggetti e dalla mancanza di ipotesi alternative a quella fondante la decisione dei giudici di merito (vedi pagine da 5 ad 8 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di argomenti esposti con una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, che portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie associativa contestata al ricorrente, evidenziando un continuo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] Mariano nell'attività della associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed il pieno inserimento del medesimo nella struttura capeggiata dallo STARITA.

La motivazione impugnata, oltre ad essere priva di vizi logici manifesti e decisivi nonchè di contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, è coerente con le emergenze investigative, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Pietro MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Mariano la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 6, 80 comma 2 e 74 d.P.R. 390/1990. 2. In data 28/06/2021 il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame avverso la predetta ordinanza applicativa di misura cautelare. 3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 20/10/2021, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta ordinanza esclusivamente in relazione alla partecipazione all'associazione a delinquere di cui al numero 1) del capo di imputazione contestato al ricorrente ed al fratello Salvatore. Per i giudici di legittimità il giudice di rinvio doveva chiarire quali fossero i rapporti tra il ricorrente e l'organizzazione capeggiata dallo STARITA, quali il ruolo ed i compiti del [OSCURATO:PERSONA] da cui desumere la stabile adesione al predetto sodalizio criminoso, non essendo sul punto sufficiente l'apodittica affermazione del Tribunale del Riesame secondo la quale il ricorrente sarebbe partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico solo per aver concorso nella commissione del reato descritto al numero 2 del capo di incolpazione. 4. Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza del 29/11/2021, ha nuovamente emesso ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Mariano ha proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Tribunale del Riesame, lamentando ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, comma 1, 125, comma 3, 309, 627, comma 3 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. 309/1990 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata, con motivazione assolutamente carente redatta in palese violazione del dictum espresso dalla Corte di Cassazione, non ha indicato gli elementi indiziari da cui desumere la stabile adesione all'associazione dedita al narcotraffico diretta dallo STARITA. Il Tribunale ha affermato l'impossibilità di superare la lacuna motivazionale indicata nella sentenza di annullamento non avendo la difesa «formalizzato, in sede di riesame, alcuna precisa doglianza difensiva in relazione ai fatti criminosi ascritti al proprio assistito»; affermazione manifestamente illogica avendo la difesa già prospettato censure specifiche alla prima ordinanza del Tribunale del Riesame nel corpo del ricorso per cassazione. Parimenti carente ed illogica è la motivazione nella parte in cui ritiene comprovata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale sulla base di un solo incontro con lo STARITA avvenuto in data 22/03/2018 stante l'assoluta episodicità di tale contatto e dei contatti con i co-indagati [OSCURATO:PERSONA] Cira e SASSOLINO Alberto, soggetti indagati per una singola violazione dell'art. 73 d. P.R. 309 del 1990 non contestata all'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 2. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dal Tribunale del Riesame, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto.2.1. Il [OSCURATO:PERSONA], pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza di un grave compendio indiziario attestante la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al contestato reato associativo. 2.2. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dal Tribunale del Riesame, segnatamente in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte di cui al numero 1 del capo di incolpazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 2.3. Il ricorso oblitera le corpose ed esaustive argomentazioni dei giudici del riesame in ordine alla completezza ed univocità degli elementi indiziari a carico del ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata. Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 3. Il Tribunale del Riesame ha risposto -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- alle richieste di approfondimento e chiarimento oggetto del dictum della sentenza di annullamento con rinvio. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici ad affermare che il ricorrente sia partecipe all'associazione a delinquere di cui al capo di incolpazione a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento dei presupposti necessari all'applicazione delle misure cautelari. 3.1. I giudici del riesame hanno affermato, in particolare, che l'approfondito esame logico-letterale delle conversazioni intercettate, dimostra inequivocabilmente che, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fratello Salvatore, non si è limitato a concorrere nell'importazione di sostanze stupefacenti di cui al numero 2 del capo di imputazione, ma ha partecipato al sodalizio criminale capeggiato dallo STARITA, svolgendo il ruolo fondamentale di procacciatore delle sostanze stupefacenti «indispensabili per il gruppo per poter proseguire nell'attività di spaccicil(vedi pagina 7 dell'ordinanza impugnata). 3.2. La motivazione impugnata indica espressamente le intercettazioni attestanti il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'illecita attività associativa; conversazioni che, seppur caratterizzate da un linguaggio criptico e da una particolare prudenza da parte degli interlocutori, comprovano: l'esistenza di forme di interazione, caratterizzate da consuetudine e fiducia, tra il ricorrente e lo STARITA, le plurime forniture di sostanze stupefacenti poste in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] in favore del sodalizio criminale e la conseguente esposizione debitoria dello STARITA nei confronti del ricorrente, il coinvolgimento dei pusher [OSCURATO:PERSONA] Cira e SASSOLINO Pietro nella materiale consegna delle predette sostanze; circostanze confermate, in punto di logica, dall'assenza di elementi logico-fattuali da cui dedurre l'esistenza di rapporti di dare-avere di natura lecita, contrattuali o lavorativi, tra i predetti soggetti e dalla mancanza di ipotesi alternative a quella fondante la decisione dei giudici di merito (vedi pagine da 5 ad 8 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di argomenti esposti con una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, che portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie associativa contestata al ricorrente, evidenziando un continuo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] Mariano nell'attività della associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed il pieno inserimento del medesimo nella struttura capeggiata dallo STARITA. La motivazione impugnata, oltre ad essere priva di vizi logici manifesti e decisivi nonchè di contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, è coerente con le emergenze investigative, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Ma
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