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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10849/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22604/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - - avverso il DECRETO DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2059/2020 depositatoil 04/03/2021; Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano domanda di equa riparazione dinanzi la Corte d'Appello di Napoli in relazione alla irragionevole durata di un giudiziopresupposto avente ad oggetto la procedura fallimentare della WEBER di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. rispetto alla quale erano creditori ammessi al passivo.

2. La C orte d’ A ppello di Napoli in composizione monocratica , in ragione degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa e anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, stimava equo exart. 2056 c.c. riconoscere la somma di euro 500 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini di sei anni, fino al terzo anno, con incremento,dal quarto al settimo anno, del 20 % pari ad euro 600 per anno e,dall’ottavo anno in poi, del 40 % pari ad euro 700 per anno.

In totale liquidava euro 15.100 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 14.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché , operata la riduzione ex art.2, comma 3, l. n. 89 del 2001 , liquidava euro 8560,17 in favore di [OSCURATO:PERSONA],euro 7795,27 in favore di [OSCURATO:PERSONA], euro 8560,17 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 11.235, 22 in favore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il suddetto decreto.

4. La C orte d’ A ppello di Napoli rigettava l’opposizione , evidenziandoche sussisteva la prova del danno e che i creditori , Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 anche quelli chirografari, avevano la legittima aspettativa che la curatela, con le aste fissate e da fissarsi, potesse recuperare liquidità tale da soddisfare in tutto in parte il credito vantato atteso che solo la chiusura del fallimento avrebbe reso definitivo l’inadempimento totale o parziale delle pretese creditorie.

Inoltre, la Corte d’Appelloriteneva infon dato il motivo relativo alla sottrazione del lasso temporale necessario per fissare l’incanto per le aste andate deserte dalla determinazione del tempo di ragionevole durata.

I l tempo intercorrente tra i vari tentativi di vendita dovuto alla pluralità di adempimenti non poteva essere sottratto alla complessiva durata della procedura, non essendo in alcun modo provato da parte del Ministero opponente il verificarsi di ritardi o rallentamenti superiori a quell i mediamente necessari per fissare gli incanti.

5. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta da pronuncia sulla base di quattro motivi di ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 6 e 119 legge fallimentare nonché dell’articolo 4 della l.n. 89 del 2001.

Secondo il Ministero ricorrente il ricorso della controparte era da ritenersi tardivo, trattandosi di una procedura fallimentare iniziata in epoca antecedente le modifiche di cui al d. lgs. n. n. 5 del 2005 e d.lgs. n. 169 del 2007, la cui disciplina transitoria faceva Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 salva l’applicabilità dell’art. 26 nella sua formulazione originaria che prevedeva il decorso di un termine brevedecorrente dalla data di deposito del decreto di chiusurapoi dichiarato incostituzionale con sentenza n.279 del 2010.

A seguito della declaratoria di incostituzionalitàdella disciplina originaria e stante l ’autonoma rilevanza del procedimento di chiusura dovrebbe farsi riferimento alla disciplina normativa vigente al momento di deposito del decreto di chiusura.

D unque , dovrebbeapplicarsi il termine di 90 giorni di cui all’articolo 26 legge fallimentare nella sua attuale formulazione secondo cui in caso di mancata comunicazione dell’avviso di deposito del decreto di chiusura il reclamonon può pro porsi decorsi 90 giorni dal deposito del procedimento in cancelleria.

Pertanto, il decreto di chiusura, essendo stato depositato il 17 luglio 2019 , sarebbe divenuto definitivo il 17 ottobre 2019, con successiva scadenza del termine semestrale ex art. 4 l.n. 89 del 2001 il 17 aprile 2020.

Di qui la tardività del ricorso di controparte in quanto depositato l’11 giugno 2020. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Quanto alla decorrenza del termine per proporre la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare,il collegio intende dare continuitàal seguente principio di diritto: « In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.»(Sez. 6-2, Ord. n. 8088 del 2019) .

Si è anche ulteriormente precisato che: « Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma soloun subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009»(Sez. 2 , Ord . n. 17384 del 2022 ).

Risulta evidente pertanto l’infondatezza del motivo in esame con l’ulteriore considerazione che il Ministero ricorrente non tiene neanche conto della sospensione dei termini conseguente all’art. 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, che ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), la sospensione del “decorso dei termini per il compimento diqualsiasi Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 atto dei procedimenti civili e penali”.Sicché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, peraltro del tutto infondata per quanto si è detto, il ricorso sarebbe da rigettare.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

La censura riguarda l’acquisita consapevolezza da parte degli istanti circa la totale incapienza dei crediti residui insinuati al netto di quanto percepito all’esito dei primi due piani di riparto parziale, intervenuti rispettivamente nel 1998 e nel 2001.

Secondo il ricorrente, l’assenza di ale a circa l’esito finale della procedura impedirebbe il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Anche in questo caso è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate» (Sez. 6-2, Ord. n. 19555 del 2021).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 [OSCURATO:PERSONA] censura attiene alla quantificazione dell’equo indennizzo senza adeguata motivazione in relazione aiparametri normativi.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente conferito rilievo decisivo,se non esclusivo,ad un solo parametro normativo: l'entità della posta in gioco e , per di più , riferit a alla fase iniziale della procedura presupposta.

Nella specie si era al cospetto di più fallimenti riuniti con il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.

Vi era unelevato numero di creditori e,dunque, avrebbe dovuto riconoscersi l'elevata complessità della procedura presupposta.

Anche sulla quantificazione l a Corte avrebbe dovuto applicare i coefficienti di riduzione del moltiplicatore annuo.

Inoltre, la Corte non ha tenuto conto del comportamento delle parti e della esclusione dei periodi temporali relativi alle aste andate deserte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La motivazione meramente apparente -che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando , pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum(Cass. 18/09(2009 n. 20112).

La motivazione della Corte d'Appello, al contrario, contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico su cui si fonda il decisum.

Peraltro, la quantificazione del moltiplic atore annuo è ancorata a l parametro di legge, sicché le censure svolte con il motivo in esame sono inammissibili non essendo sindacabile il vizio di motivazione se non nei termini sopra indicatidall'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012.

Infatti, le Sezioni Unite di Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 questa Corte hanno chiarito che: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali).

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U. 8053/2014)».

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione dell’articolo 2,comma 2 quinquies, lett. a),l. n. 89 del 2001.

A parere del ricorrente la liquidazione del danno operata dalla Corte d'Appello sarebbe sproporzionata in quanto ammonterebbe a circa il 50 %degli importi originariamente insinuati e, in alcuni casi, arriverebbe addirittura al 100 % e ci ò nonostante sin dal maggio 2001 gli istanti avessero ragionevolmente acquisito la consapevolezza della totale incapienza dei crediti.

Inoltre,in via alternativa e subordinata, il Ministero ricorrente evidenzia che il diritto accertato dal giudice deve ancorarsi alla somma di cui al piano di riparto divenuta esecutiva non a quella originariamente ammessa al passivo.

Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Quanto alla consapevolezza degli istanti circa l’impossibilità di veder soddisfatto il proprio credito dopo i piani di riparto parziale, deve richiamarsi il principio di diritto indicato a supporto del rigetto del secondo motivo di ricorso.

Peraltro,il fatto che i richiedenti l’indennizzo per irragionevole durata abbiano ottenuto un indennizzo pari al 50% della somma della quale erano creditori e in alcuni casi fino al 100 % è irrilevante posto che lo stesso legislatore ha posto come limite massimo quello del valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice(art.2 bis , comma 3 , della l. n. 89 del 2001 ) .

L’ulteriore censura circa il fatto che il diritto accertato dal giudice era quello residuo e non quello originariamente ammesso al passivo è inammissibile perché nuova, non risultando formulata in sede di opposizione e implicando accertamenti di fatto.

Infatti, il Ministero ricorrente genericamente indica che solo il 6 % dei crediti originariamente insinuati era stato soddisfatto, senza alcuna ulteriore specificazione.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudicedi merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la Ric. 2021n. 22604sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22604/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - - avverso il DECRETO DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2059/2020 depositatoil 04/03/2021; Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano domanda di equa riparazione dinanzi la Corte d'Appello di Napoli in relazione alla irragionevole durata di un giudiziopresupposto avente ad oggetto la procedura fallimentare della WEBER di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. rispetto alla quale erano creditori ammessi al passivo. 2. La C orte d’ A ppello di Napoli in composizione monocratica , in ragione degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa e anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, stimava equo exart. 2056 c.c. riconoscere la somma di euro 500 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini di sei anni, fino al terzo anno, con incremento,dal quarto al settimo anno, del 20 % pari ad euro 600 per anno e,dall’ottavo anno in poi, del 40 % pari ad euro 700 per anno. In totale liquidava euro 15.100 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], euro 14.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonché , operata la riduzione ex art.2, comma 3, l. n. 89 del 2001 , liquidava euro 8560,17 in favore di [OSCURATO:PERSONA],euro 7795,27 in favore di [OSCURATO:PERSONA], euro 8560,17 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 11.235, 22 in favore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il suddetto decreto. 4. La C orte d’ A ppello di Napoli rigettava l’opposizione , evidenziandoche sussisteva la prova del danno e che i creditori , Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 anche quelli chirografari, avevano la legittima aspettativa che la curatela, con le aste fissate e da fissarsi, potesse recuperare liquidità tale da soddisfare in tutto in parte il credito vantato atteso che solo la chiusura del fallimento avrebbe reso definitivo l’inadempimento totale o parziale delle pretese creditorie. Inoltre, la Corte d’Appelloriteneva infon dato il motivo relativo alla sottrazione del lasso temporale necessario per fissare l’incanto per le aste andate deserte dalla determinazione del tempo di ragionevole durata. I l tempo intercorrente tra i vari tentativi di vendita dovuto alla pluralità di adempimenti non poteva essere sottratto alla complessiva durata della procedura, non essendo in alcun modo provato da parte del Ministero opponente il verificarsi di ritardi o rallentamenti superiori a quell i mediamente necessari per fissare gli incanti. 5. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta da pronuncia sulla base di quattro motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 6 e 119 legge fallimentare nonché dell’articolo 4 della l.n. 89 del 2001. Secondo il Ministero ricorrente il ricorso della controparte era da ritenersi tardivo, trattandosi di una procedura fallimentare iniziata in epoca antecedente le modifiche di cui al d. lgs. n. n. 5 del 2005 e d.lgs. n. 169 del 2007, la cui disciplina transitoria faceva Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 salva l’applicabilità dell’art. 26 nella sua formulazione originaria che prevedeva il decorso di un termine brevedecorrente dalla data di deposito del decreto di chiusurapoi dichiarato incostituzionale con sentenza n.279 del 2010. A seguito della declaratoria di incostituzionalitàdella disciplina originaria e stante l ’autonoma rilevanza del procedimento di chiusura dovrebbe farsi riferimento alla disciplina normativa vigente al momento di deposito del decreto di chiusura. D unque , dovrebbeapplicarsi il termine di 90 giorni di cui all’articolo 26 legge fallimentare nella sua attuale formulazione secondo cui in caso di mancata comunicazione dell’avviso di deposito del decreto di chiusura il reclamonon può pro porsi decorsi 90 giorni dal deposito del procedimento in cancelleria. Pertanto, il decreto di chiusura, essendo stato depositato il 17 luglio 2019 , sarebbe divenuto definitivo il 17 ottobre 2019, con successiva scadenza del termine semestrale ex art. 4 l.n. 89 del 2001 il 17 aprile 2020. Di qui la tardività del ricorso di controparte in quanto depositato l’11 giugno 2020. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla decorrenza del termine per proporre la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare,il collegio intende dare continuitàal seguente principio di diritto: « In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.»(Sez. 6-2, Ord. n. 8088 del 2019) . Si è anche ulteriormente precisato che: « Al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche normative introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e con d.lgs. n. 169 del 2007, il decreto di chiusura non comunicato alle parti diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal suo deposito, senza che lo svolgimento della fase di chiusura dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 consenta di applicare il più breve termine di sei mesi, in quanto tale fase non è un procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma soloun subprocedimento nell'ambito della procedura fallimentare, con la conseguenza che, per stabilire se per il reclamo del decreto di chiusura non comunicato debba applicarsi il termine lungo di un anno o quello di sei mesi dal deposito, occorre verificare il tempo in cui sia stata aperta la procedura fallimentare rispetto all'entrata in vigore della disciplina di diritto intertemporale recata dalla legge n. 69 del 2009»(Sez. 2 , Ord . n. 17384 del 2022 ). Risulta evidente pertanto l’infondatezza del motivo in esame con l’ulteriore considerazione che il Ministero ricorrente non tiene neanche conto della sospensione dei termini conseguente all’art. 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, che ha disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), la sospensione del “decorso dei termini per il compimento diqualsiasi Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 atto dei procedimenti civili e penali”.Sicché secondo la stessa prospettazione del ricorrente, peraltro del tutto infondata per quanto si è detto, il ricorso sarebbe da rigettare. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti. La censura riguarda l’acquisita consapevolezza da parte degli istanti circa la totale incapienza dei crediti residui insinuati al netto di quanto percepito all’esito dei primi due piani di riparto parziale, intervenuti rispettivamente nel 1998 e nel 2001. Secondo il ricorrente, l’assenza di ale a circa l’esito finale della procedura impedirebbe il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte secondo il quale: «In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate» (Sez. 6-2, Ord. n. 19555 del 2021). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 [OSCURATO:PERSONA] censura attiene alla quantificazione dell’equo indennizzo senza adeguata motivazione in relazione aiparametri normativi. La Corte d'appello avrebbe erroneamente conferito rilievo decisivo,se non esclusivo,ad un solo parametro normativo: l'entità della posta in gioco e , per di più , riferit a alla fase iniziale della procedura presupposta. Nella specie si era al cospetto di più fallimenti riuniti con il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Vi era unelevato numero di creditori e,dunque, avrebbe dovuto riconoscersi l'elevata complessità della procedura presupposta. Anche sulla quantificazione l a Corte avrebbe dovuto applicare i coefficienti di riduzione del moltiplicatore annuo. Inoltre, la Corte non ha tenuto conto del comportamento delle parti e della esclusione dei periodi temporali relativi alle aste andate deserte. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione meramente apparente -che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando , pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum(Cass. 18/09(2009 n. 20112). La motivazione della Corte d'Appello, al contrario, contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico su cui si fonda il decisum. Peraltro, la quantificazione del moltiplic atore annuo è ancorata a l parametro di legge, sicché le censure svolte con il motivo in esame sono inammissibili non essendo sindacabile il vizio di motivazione se non nei termini sopra indicatidall'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012. Infatti, le Sezioni Unite di Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 questa Corte hanno chiarito che: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U. 8053/2014)». 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazionee falsa applicazione dell’articolo 2,comma 2 quinquies, lett. a),l. n. 89 del 2001. A parere del ricorrente la liquidazione del danno operata dalla Corte d'Appello sarebbe sproporzionata in quanto ammonterebbe a circa il 50 %degli importi originariamente insinuati e, in alcuni casi, arriverebbe addirittura al 100 % e ci ò nonostante sin dal maggio 2001 gli istanti avessero ragionevolmente acquisito la consapevolezza della totale incapienza dei crediti. Inoltre,in via alternativa e subordinata, il Ministero ricorrente evidenzia che il diritto accertato dal giudice deve ancorarsi alla somma di cui al piano di riparto divenuta esecutiva non a quella originariamente ammessa al passivo. Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Quanto alla consapevolezza degli istanti circa l’impossibilità di veder soddisfatto il proprio credito dopo i piani di riparto parziale, deve richiamarsi il principio di diritto indicato a supporto del rigetto del secondo motivo di ricorso. Peraltro,il fatto che i richiedenti l’indennizzo per irragionevole durata abbiano ottenuto un indennizzo pari al 50% della somma della quale erano creditori e in alcuni casi fino al 100 % è irrilevante posto che lo stesso legislatore ha posto come limite massimo quello del valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice(art.2 bis , comma 3 , della l. n. 89 del 2001 ) . L’ulteriore censura circa il fatto che il diritto accertato dal giudice era quello residuo e non quello originariamente ammesso al passivo è inammissibile perché nuova, non risultando formulata in sede di opposizione e implicando accertamenti di fatto. Infatti, il Ministero ricorrente genericamente indica che solo il 6 % dei crediti originariamente insinuati era stato soddisfatto, senza alcuna ulteriore specificazione. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudicedi merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la Ric. 2021n. 22604sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8
Decreto Cassazione n. 10849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris