CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 32945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e S . E C A R U B A P DECRETO D a : s s o sul ricorso iscritto al n. 23747/2021 R.G. proposto da: Z I A E m e [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente P A T R I A domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio C I O R R : dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) D a t o F i r m a 4 - -ricorrente- 9 4 c f f 2 7 6 7 4 2 contro 8 d 6 1 a a [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato 8 7 2 7 f e in [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BTTMSM63C11H5013) rappresentato 5 d 6 4 9 1 e l i a e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), S e r 3 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) C A N G A . P . S . -controricorrente- E C P B A R U A nonchè contro D a : s s o [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] m e L O C A R R A -intimato- A C H I D E D a : t o m a F i r Numero registro generale 23747/2021 Numero sezionale 725/2023 Numero.g rdt219651.rale 32945/2023 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n Data pubblicazione 27/11/2023 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che. è trascorso il termine di giorni quaranta • dalla l i a comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte S e r A 3 ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; C G N A . P . Ritenuto, pertanto, che - a norma dell'art. 380-bis, secondo S . P E C comma, c.p.c. - il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai A R U B A D a : sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; s o E m e s A Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve I Z I provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in P A T R A R R dispositivo; C I O D a : P.Q.M. t o m a F i r Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. 4 - 2 9 4 c Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte 6 7 4 controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida f f 2 7 3 in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella d 6 1 a a 7 2 8 misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli f e 7 1 e accessori di legge. 4 96 5 d l # : i a S e r Così deciso in Roma, il 27/11/2023 A 3 C Il Presidente della Sezione N G A . P . [OSCURATO:PERSONA] S . E C B A P R U A D a : o e s s E m C A R L O A I A R C H D E D a : t o a 2 F i r m CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico L AJe. j.,‘• XrwkiVAZA-c>AA-k, iCQAA ( ti ‘p ACtit0 AL Zt /C 27 1,= eruk: f .0 A - coLce.t,',;(1..L ~i-M 9(D An3A1 cgito 0tL cht-by4).\-1•40 tLUo eldrz. comcki,AA mO„ c)2k ))/4T>k, QLtI kA dkb OU r>e. c24 il i kCia_rhz-- iD,CCM\,-Oft"'OA y 1-e- uyez, Dt‘ git\TJ1. 1<\1«. \jOU c)(4 gLii,A47,)91-L Ptub).9-, \AC2tfed CcaAA U)1